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Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (SALUTE)

REPORT

Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Rep. Atti n.    20/CSR     del 31 gennaio 2018          

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 31 gennaio 2018:

           

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di Intese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;

 

VISTO l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute e d’intesa con questa Conferenza, la deliberazione dell’assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in favore delle Regioni;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone in via generale che il riparto delle risorse alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga, previa intesa con questa Conferenza;

 

VISTO l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, avente una dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, e stabilisce che il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che rifinanzia il citato Fondo, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2016 recante “Destinazione, per l’anno 2016, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina, per l’anno 2016, 3.000.000 di euro per le misure afferenti alla cura e all’assistenza degli effetti della Sindrome post partum;  

 

VISTI l’articolo 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; l’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria;

 

VISTO l’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della regione Sicilia;

 

VISTA la nota del 21 dicembre 2017, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza l’8 gennaio 2018 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;

 

VISTA la nota del 12 gennaio 2018 con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il 18 gennaio, che non ha avuto luogo per l’assenso tecnico pervenuto dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute in data 16 gennaio 2018;

 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni del 24 gennaio 2018, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

 

ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

 

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 84198, con il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze ha apportato le necessarie variazioni di bilancio per l’anno finanziario 2016, aumentando, per complessivi 3.000.000 di euro, in termini di competenza e di cassa, il capitolo n. 2700 “Fondo sanitario Nazionale” presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

 

VISTE le raccomandazioni dell’American College of Obstetricians and Ginecologist (ACOG) e dell’American Academy of Pediatrics (AAP), che sostengono fortemente la promozione della salute mentale perinatale, con l’indicazione che, nell’ambito dell’assistenza di base, venga effettuata una valutazione di routine del benessere psicologico materno, che comprenda la rilevazione dei sintomi depressivi e dei fattori di rischio psicosociale, tramite una accurata anamnesi e la somministrazione di questionari standardizzati;

 

RITENUTO che tali risorse debbano essere utilizzate, nell’ambito di appositi progetti, volti a potenziare, ove già esistenti, o implementare, anche in via sperimentale, specifiche iniziative per l’attivazione di percorsi di accompagnamento alla donna nel periodo pre e post nascita di un figlio, nell’ambito dei servizi sanitari regionali esistenti, finalizzati all’individuazione precoce di fattori di rischio e di disagio psichico perinatale e ad una efficace presa in carico della diade madre-neonato;

 

RITENUTO, pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla definizione delle procedure per la presentazione dei progetti, da parte delle regioni, afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

CONSIDERATO che i destinatari di tali progetti sono le donne in gravidanza e puerperio, e che gli stessi progetti dovranno essere corredati da obiettivi specifici e relativi indicatori (come indicato nell’Allegato B alla presente Intesa), da sottoporre alle valutazioni del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;

 

SI CONVIENE

 

il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano sulle procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei termini di seguito riportati:

a)    al fine di accedere alle predette quote di finanziamento per la realizzazione e/o implementazione di specifiche iniziative per l’attivazione di percorsi di accompagnamento alla donna nel periodo pre e post nascita di un figlio, le regioni devono presentare via PEC al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria (dgprev@postacert.sanita.it):

1.   entro 60 giorni dall’acquisizione della presente intesa, un progetto, di durata massima di 18 mesi di cui almeno 12 mesi di intervento, da redigere secondo le indicazioni dell’allegato B (documento tecnico) che individua gli obiettivi specifici, completi di indicatori, da declinare anche in relazione agli interventi già operativi, utilizzando il format di riferimento di cui all’allegato C (progetto esecutivo azioni previste) e seguendo le istruzioni riportate nell’allegato D (guida alla redazione del progetto esecutivo), che costituiscono parte integrante della presente intesa. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - valuta i progetti pervenuti nei termini, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei progetti;

2.   entro 45 giorni dalla conclusione delle attività dei progetti, una relazione finale riepilogativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, redatta secondo il format di riferimento di cui all’allegato E (relazione finale), che costituisce parte integrante della presente intesa;

b)    i progetti regionali concorrono per le quote pari all’ammontare massimo delle risorse disponibili, indicato nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente intesa, determinate in proporzione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all’anno di riferimento (Fonte: dati ISTAT). L’accesso alle predette quote avviene con le seguenti modalità:

1.  80% della quota, definita nel piano finanziario del progetto presentato è erogata in relazione alla valutazione favorevole del progetto stesso;

2.  20% della quota, definita nel piano finanziario del progetto valutato favorevolmente, è erogata dopo la presentazione della relazione finale sulle attività svolte, a conclusione del progetto;

c)     in caso di mancata presentazione dei progetti entro i termini stabiliti o di mancata approvazione dei progetti presentati, o in caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore a quanto indicato nell’allegato A, o in caso di mancata presentazione della relazione finale, le risorse resesi disponibili sono integralmente riattribuite dal Ministero della salute alle regioni che hanno presentato progetti per l’importo massimo attribuibile e saranno ripartite in maniera proporzionale, secondo il criterio del numero medio di nati nell’ultimo quinquennio. Tali risorse aggiuntive dovranno essere utilizzate per una ulteriore estensione dei progetti già approvati favorevolmente, per un periodo determinato dal Ministero della salute in relazione all’ammontare delle risorse stesse. Le Regioni che riceveranno tali ulteriori risorse dovranno presentare una relazione finale aggiuntiva entro 30gg dal termine delle attività di estensione progettuale;

d)    le Regioni interessate dalla procedura di cui alla presente intesa sono le medesime che accedono all’assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della regione Sicilia.

 

 

 

 

 

                          

 

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