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Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1,
lettera a), e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la
definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei
progetti afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva
post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze
indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Rep. Atti n. 20/CSR
del 31 gennaio 2018 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 31 gennaio 2018: VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere la
stipula di Intese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire il
conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni; VISTO l’articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della salute e d’intesa con questa Conferenza, la deliberazione
dell’assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
in favore delle Regioni; VISTO l’articolo 115, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone in via generale che
il riparto delle risorse alle regioni per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale avvenga, previa intesa con questa Conferenza; VISTO l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, avente
una dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e 25 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2016, e stabilisce che il Fondo è ripartito annualmente
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze; VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che rifinanzia il citato Fondo,
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nella misura di
20 milioni di euro per l’anno 2016 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 novembre 2016 recante “Destinazione, per l’anno 2016, di una
quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, come rifinanziato
dall’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina,
per l’anno 2016, 3.000.000 di euro per le misure afferenti alla cura e
all’assistenza degli effetti della Sindrome post partum; VISTI l’articolo 34, della legge 23 dicembre
1994, n. 724; l’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
l’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono
che le Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della
propria spesa sanitaria; VISTO l’articolo 1, comma 830, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa
sanitaria a carico della regione Sicilia; VISTA la nota del 21 dicembre 2017,
diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza l’8 gennaio
2018 con
la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di
una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la nota del
12 gennaio 2018
con la quale è stata convocata una riunione tecnica per
il 18 gennaio, che non ha avuto luogo per l’assenso tecnico pervenuto dalla Regione
Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute in data 16 gennaio 2018; CONSIDERATO che il
punto, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni del 24
gennaio 2018, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti
tecnici; ACQUISITO, in corso
di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano; SANCISCE INTESA
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: VISTO il decreto
ministeriale 2 dicembre 2016, n. 84198, con il quale il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio del
Ministero dell’economia e delle finanze ha apportato le necessarie variazioni
di bilancio per l’anno finanziario 2016, aumentando, per complessivi 3.000.000
di euro, in termini di competenza e di cassa, il capitolo n. 2700 “Fondo
sanitario Nazionale” presente nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato; VISTE le
raccomandazioni dell’American College of Obstetricians and Ginecologist (ACOG)
e dell’American Academy of Pediatrics (AAP), che sostengono fortemente la
promozione della salute mentale perinatale, con l’indicazione che, nell’ambito
dell’assistenza di base, venga effettuata una valutazione di routine del
benessere psicologico materno, che comprenda la rilevazione dei sintomi
depressivi e dei fattori di rischio psicosociale, tramite una accurata anamnesi
e la somministrazione di questionari standardizzati; RITENUTO che tali
risorse debbano essere utilizzate, nell’ambito di appositi progetti, volti a
potenziare, ove già esistenti, o implementare, anche in via sperimentale,
specifiche iniziative per l’attivazione di percorsi di accompagnamento alla
donna nel periodo pre e post nascita di un figlio, nell’ambito dei servizi
sanitari regionali esistenti, finalizzati all’individuazione precoce di fattori
di rischio e di disagio psichico perinatale e ad una efficace presa in carico
della diade madre-neonato; RITENUTO, pertanto,
in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla
definizione delle procedure per la presentazione dei progetti, da parte delle
regioni, afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva
post-partum da finanziare con una quota del Fondo per esigenze indifferibili,
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; CONSIDERATO che i
destinatari di tali progetti sono le donne in gravidanza e puerperio, e che gli
stessi progetti dovranno essere corredati da obiettivi specifici e relativi
indicatori (come indicato nell’Allegato B alla presente Intesa), da sottoporre
alle valutazioni del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione
sanitaria; SI
CONVIENE il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano sulle
procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei progetti afferenti
alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum da
finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei termini
di seguito riportati: a) al
fine di accedere alle predette quote di finanziamento per la realizzazione e/o
implementazione di specifiche iniziative per l’attivazione di percorsi di
accompagnamento alla donna nel periodo pre e post nascita di un figlio, le
regioni devono presentare via PEC al Ministero della salute - Direzione
generale della prevenzione sanitaria (dgprev@postacert.sanita.it): 1. entro 60 giorni dall’acquisizione
della presente intesa, un progetto, di durata massima di 18 mesi di cui almeno
12 mesi di intervento, da redigere secondo le indicazioni dell’allegato B
(documento tecnico) che individua gli obiettivi specifici, completi di
indicatori, da declinare anche in relazione agli interventi già operativi,
utilizzando il format di riferimento di cui all’allegato C (progetto esecutivo
azioni previste) e seguendo le istruzioni riportate nell’allegato D (guida alla
redazione del progetto esecutivo), che costituiscono parte integrante della
presente intesa. Il Ministero della salute - Direzione generale della
prevenzione sanitaria - valuta i progetti pervenuti nei termini, entro 30 giorni
dal termine fissato per la presentazione dei progetti; 2. entro 45 giorni dalla conclusione
delle attività dei progetti, una relazione finale riepilogativa delle attività
svolte e dei risultati raggiunti, redatta secondo il format di riferimento di
cui all’allegato E (relazione finale), che costituisce parte integrante della
presente intesa; b) i progetti regionali concorrono per
le quote pari all’ammontare massimo delle risorse disponibili, indicato
nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente intesa,
determinate in proporzione al numero medio annuo di nati nel quinquennio
precedente all’anno di riferimento (Fonte: dati ISTAT). L’accesso alle predette
quote avviene con le seguenti modalità: 1. 80% della quota, definita nel piano
finanziario del progetto presentato è erogata in relazione alla valutazione
favorevole del progetto stesso; 2. 20% della quota, definita nel piano
finanziario del progetto valutato favorevolmente, è erogata dopo la
presentazione della relazione finale sulle attività svolte, a conclusione del
progetto; c) in caso di mancata presentazione dei progetti
entro i termini stabiliti o di mancata approvazione dei progetti presentati, o
in caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore a
quanto indicato nell’allegato A, o in caso di mancata presentazione della
relazione finale, le risorse resesi disponibili sono integralmente riattribuite
dal Ministero della salute alle regioni che hanno presentato progetti per
l’importo massimo attribuibile e saranno ripartite in maniera proporzionale,
secondo il criterio del numero medio di nati nell’ultimo quinquennio. Tali
risorse aggiuntive dovranno essere utilizzate per una ulteriore estensione dei
progetti già approvati favorevolmente, per un periodo determinato dal Ministero
della salute in relazione all’ammontare delle risorse stesse. Le Regioni che
riceveranno tali ulteriori risorse dovranno presentare una relazione finale
aggiuntiva entro 30gg dal termine delle attività di estensione progettuale; d) le Regioni interessate dalla
procedura di cui alla presente intesa sono le medesime che accedono
all’assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, di cui all’articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto
della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della regione
Sicilia.
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