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“Problematiche interpretative in materia della Legge 12 marzo, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

 

 

 

 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Repertorio atti n.   184/CU                        del 21 dicembre 2017

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 21 dicembre 2017:

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, l’articolo 36 che, nel prevedere che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dispone che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015;

 

VISTO, altresì, l’articolo 39-quater del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di “Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”;.

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

 

VISTO l'articolo 32, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;

 

VISTO l'articolo 32, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267 del  2000,  il quale prevede che all'unione di comuni sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e che, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333,  recante “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 

CONSIDERATE le problematiche interpretative rappresentate da diverse pubbliche amministrazioni relativamente alla disciplina normativa sul diritto al lavoro dei disabili;

 

TENUTO CONTO della prioritaria necessità di tutela del diritto al lavoro dei disabili;

 

TENUTO CONTO, altresì, degli assetti organizzativi e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’articolo 2 definisce l’ ”unità produttiva”  come “lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico -funzionale”;

 

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 45068 del 22/11/2004 la quale afferma che l’unità produttiva è una emanazione della stessa impresa, ma che deve avere una fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

 

VISTO l’esito dell’informativa resa nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017;

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ai sensi del quale la Conferenza unificata: “promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”;

 

VISTA la nota prot. n. 6261/CU del 20 dicembre 2017, trasmessa dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente il documento concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 

VISTA la nota prot.  n. 20059 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato diramato il documento concernente Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” alle Amministrazioni centrali interessate ed alle Autonomie locali, ai fini del perfezionamento dell’accordo in sede di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in esame;

 

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali

 

 

 

 

Art. 1

Computo della quota d’obbligo con riferimento al personale con contratto a tempo determinato gravante su fondi esterni

L’articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili, tra gli altri, i lavoratori occupati ai sensi della stessa legge e i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato delle categorie protette, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato che insistono sulla dotazione organica di un ente devono essere computati per la determinazione della quota d’obbligo, a meno che non si tratti di soggetti occupati ai sensi della stessa legge n. 68 del 1999.

Relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica si rinvia alle previsioni dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101[1], convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Dalla base di computo da prendere a riferimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per la copertura della quota d’obbligo, sono esclusi i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore ai 6 mesi che eccedono rispetto alla dotazione organica dell’ente e i cui oneri sono a carico di fondi esterni al bilancio.

In riferimento al numero di lavoratori a tempo determinato eccedenti la consistenza della dotazione organica, nel senso anzidetto, il rispetto della quota d’obbligo è garantito con assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette con contratto di lavoro a tempo determinato.

Negli enti con personale con contratto a  tempo determinato finanziati con fondi esterni, pertanto, il collocamento obbligatorio delle persone appartenenti alle categorie dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 avviene secondo le seguenti modalità:

·       assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti della quota d’obbligo dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, con l’inserimento nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato con contratto di durata superiore a sei mesi che insistono sulla dotazione organica (QUOTA D’OBBLIGO A TEMPO INDETERMINATO);

·       assunzioni a tempo determinato nei limiti della quota d’obbligo dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 con l’inserimento nella base di computo dei soli lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore ai 6 mesi eccedenti la consistenza della dotazione organica dell’ente e con oneri su fondi esterni (QUOTA D’OBBLIGO A TEMPO DETERMINATO).

Per quanto non precisato, si rinvia alla disciplina di carattere generale sui “Criteri di computo della quota di riservafissata dal citato articolo 4 della legge n. 68 del 1999 e dall’articolo 3 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

 

 

Art. 2

 

Computo nella quota di riserva dei lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio e di coloro che divengono disabili nello svolgimento delle proprie mansioni

 

 

 

Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999 si evidenzia che anche le pubbliche amministrazioni applicano quanto previsto dai seguenti commi del predetto articolo 4:

 

 

comma 3-bis, secondo cui “I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.”;

 

comma 4, secondo cui “I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.”.

 

 

 

Art. 3

Il computo della quota d’obbligo presso le unioni di comuni

 

 

 

Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili e garantire l’effettivo e corretto rispetto delle quote d’obbligo, le previsioni di cui l'articolo 5, comma 8-ter, della legge n. 68 del 1999 si applicano  alle unioni di comuni, con riferimento esclusivo a quelle ricadenti nello stesso ambito regionale, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

 

 

1.     nell’ipotesi in cui l’unione di comuni, sulla base del personale in servizio da computare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, non è obbligata alla copertura della quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999, in particolare nel caso in cui abbia in servizio meno di 15 unità, ciascun comune partecipante, ai fini del calcolo della base di computo per la determinazione della propria quota d’obbligo, somma al personale in servizio presso il Comune le risorse umane conferite all’unione;

2.     nell’ipotesi in cui l’unione di comuni, sulla base del personale in servizio2  da computare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, non è obbligata alla copertura della quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999, in particolare nel caso in cui abbia in servizio meno di 15 unità, ciascun comune partecipante, ai fini del calcolo della base di computo per la determinazione della propria quota d’obbligo, somma al personale in servizio presso il Comune le risorse umane conferite all’unione;

3.     i comuni che assumono o che hanno in servizio un numero di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 corrispondente alla quota d’obbligo calcolata sulla somma del personale in servizio presso il comune e di quello conferito all’unione a cui partecipano, portano le eccedenze di assunzioni di categorie protette rispetto al numero del loro personale in servizio a compensazione del minor numero di lavoratori assunti presso l’unione di comuni a cui partecipano.

 

 

 

Nelle convenzioni per la costituzione delle unioni ai sensi del predetto articolo 32 del decreto legislativo  n. 267 del 2000 sono richiamate le modalità di computo della quota d’obbligo.

Le Unioni di comuni che si avvalgono dell’istituto della compensazione  trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti territorialmente in materia il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, legge 68/1999, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello di Unione sulla base dei dati riferiti sia al comune partecipante sia  all’unione medesima.

I principi sopra rappresentati si applicano anche con riferimento alle assunzioni del personale di cui all’articolo 18, comma 2, della stessa legge n. 68 del 1999.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della   dotazione   organica come

rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.”

 

2  Tra cui le risorse umane conferite dal comune partecipante ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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