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Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione. Punto 8B - Repertorio Atti n. 115/CSR |
DATA: 31/05/2007
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Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.
Rep. Atti n. 115/CSR del 31 maggio 2007
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 31 maggio 2007:
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale, il quale all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, prevede che gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all’allegato III del medesimo Regolamento, al fine di consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali di macellazione e per tenere conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in Regioni soggette a particolari vincoli geografici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie di adeguamento ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, il quale all’articolo 4 dispone che, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1° gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari d’origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 853/2004, fino a quando l’autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti;
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
CONSIDERATO che bisogna tutelare i metodi tradizionali di macellazione dei macelli che svolgono servizio di macellazione per i piccoli allevatori insistenti su un bacino territoriale limitato, nonché su aree geografiche sottoposte a difficoltà di ordine logistico;
CONSIDERATO che la deroga alla misura sulla presenza delle stalle di sosta presso taluni macelli per ungulati rappresenta un adattamento dei requisiti di cui all’allegato III del Regolamento 853/2004, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso;
TENUTO CONTO che bisogna tutelare l’economia di carattere marginale nonché consentire l’utilizzazione ininterrotta di talune pratiche consuetudinarie;
CONSIDERATO che ai sensi dell’allegato III, sezione I, capitolo VII, paragrafo 3, lettera a, del Regolamento (CE) 853/2004, bisogna specificare le norme per il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macell |
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