Parere, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. lgs 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Rep. Atti n. 136/CSR del 27 giugno 2007
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 27 giugno 2007
VISTO l’art. 2, comma 3, del D. lgs 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie che prevede che ciascuno Stato membro si doti di due Organismi, di cui uno preposto alla sicurezza delle ferrovie e un altro con compiti investigativi;
VISTA la nota del 30 aprile 2007, (prot. DAGL 050039/10.3.74 3345) con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, elaborato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti;
CONSIDERATO che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il mese di aprile 2006 e che è stata aperta una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 17 maggio 2007, nel corso della quale le Regioni hanno espresso un parere favorevole al provvedimento, con la richiesta di apportare alcuni emendamenti al testo, tenendo conto di alcune criticità ed osservazioni contenute in un documento consegnato nel corso della riunione stessa, relative, in particolare agli artt. 4, 26 e 27 relativi all’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, al finanziamento dei costi di tale struttura attraverso l’incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria e al termine di applicazione del decreto legislativo per le reti regionali;
VISTA la nota del 23 maggio 2007, (prot. n. 2626/07/3.1.8) con la quale il Ministero dei trasporti, pur comunicando di ritenere in linea generale condivisibili le osservazioni delle Regioni, ha formulato precise motivazioni a sostegno delle scelte assunte e ha chiarito le ragioni per le quali non è possibile accogliere le richieste di emendamenti formulate sullo schema volte, in particolare, a modificare gli artt. 4, 26 e 27 del testo;
VISTI gli esiti della Seduta del 31 maggio 2007, nel corso della quale il punto è stato rinviato su richiesta delle Regioni per consentire ulteriori approfondimenti;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa il 6 giugno 2007 (prot. n. 2869/07/3.1.8), con la quale il Ministero ha comunicato di non ritenere accoglibili le richieste delle Regioni, contenute nel documento consegnato nella riunione del 17 maggio 2007 e di condividere le osservazioni fornite dal Ministero dei trasporti con la nota del 23 maggio sopra richiamata;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 giugno u. s. nel corso della quale il Ministero dei trasporti ha fornito chiarimenti utili a risolvere alcune criticità evidenziate dalle Regioni, riservando alla sede politica la soluzione di altre questioni;
VISTI gli esiti della Seduta del 14 giugno 2007, nel corso della quale il punto è stato rinviato, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti tecnici e politici richiesti;
VISTI gli esiti dell’incontro tecnico-politico svoltosi il 26 giugno 2007, nel corso del quale il Ministero dei trasporti ha prospettato alcune soluzioni volte ad accogliere, in parte, le richieste delle Regioni, sulle quali il rappresentante delle Regioni stesse si è riservato di far conoscere l’orientamento politico finale;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, auspicando un successivo con |