Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le modalità erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 328, come modificato dall'articolo 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2006, n. 266.
Rep. Atti n. 45/CSR del 15 marzo 2007
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 15 marzo 2007:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie che: - al comma 7, come modificato dall'articolo 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le modalità erogative del contributo riconosciuto, per gli anni 2006 e 2007, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per la rilevazione di determinati elementi informativi dalle ricette mediche, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni; - al comma 11 prevede, tra l’altro, che l'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato in caso di applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 50, nonchè nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche e di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del medesimo articolo 50;
VISTE le Convenzioni siglate il 28 luglio 2006 e l’11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, attuative del citato articolo 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il contributo per gli anni 2006 e 2007 da erogare per la rilevazione dei dati dalla ricetta medica;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.371;
VISTA la nota in data 10 ottobre 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione delle predette disposizioni di legge, ha inviato a questa Conferenza lo schema di accordo in oggetto;
VISTA la successiva nota in data 31 ottobre 2006, con la quale il predetto Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato di ritenere opportuno ricorrere, nel caso di specie, allo strumento dell’ “Accordo” per rafforzare maggiormente la condivisione dei relativi contenuti con le Regioni; rappresentando, peraltro, che l’accordo sarà recepito nel previsto decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 dicembre 2006, le Regioni hanno chiesto di acqu |