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Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la
costituzione del Tavolo di coordinamento Interistituzionale
concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto. Repertorio atti
n. 66/CU del 5 maggio 2016
Nell'odierna seduta
del 5 maggio 2016: VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», in particolare l’articolo 112, comma 3, lettera e), a tenore del
quale resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito
dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti la
dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive
modificazioni; VISTA la nota del 26 aprile 2016, con la
quale il Ministero della salute ha inviato il provvedimento indicato in
oggetto, al fine del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza
Unificata, diramato alle Regioni
e alle Autonomie locali in data 28 aprile 2016; VISTA la nota pervenuta il 5 maggio 2016,
diramata in pari data, con la quale il Gabinetto del Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie ha avanzato proposte modificative al provvedimento,
recepite nel testo dal Ministero della salute; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni e l’ANCI hanno espresso avviso
favorevole all’Accordo, condizionato all’accoglimento della proposta emendativa
contenuta nel documento congiunto consegnato in seduta e allegato al presente
Atto (All. A); CONSIDERATO altresì che, nel medesimo
documento, le Regioni e l’ANCI raccomandano l’attivazione a breve del Tavolo di
coordinamento e l’approvazione del Piano amianto; CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole
auspicando parimenti l’attivazione in
tempi brevi del Tavolo in parola; ACQUISITO
nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo,
delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie
locali: SANCISCE ACCORDO Nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini: Visti: -
il
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante «Attuazione delle direttive
n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della L. 30 luglio 1990, n. 212»; -
la
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto» e successive modificazioni; -
il
decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1993, n. 271, recante «Disposizioni urgenti per i lavoratori del
settore amianto»; -
il
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli
derivanti dall’amianto» ed in particolare l’articolo 3, comma 1, riguardante il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle
rispettive attività, produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e
bonifica dell'amianto, effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257; -
il
decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, recante «Normative e
metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell’impiego dell’amianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1994; -
il
decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, recante «Normative e
metodologie tecniche per la variazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi
rotabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996; -
il
decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, concernente «Normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996; -
il
decreto del Ministro della sanità 12 febbraio 1997, recante «Criteri per
l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997; -
il
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003,
n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone
del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi
dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»; -
il
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 29 luglio
2004, n. 248, recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina
delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto»; -
il
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; -
la
direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009,
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione
all'amianto durante il lavoro; -
il
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica» e in particolare l’articolo 6, comma
1; -
il
Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato con l’Intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre
2014 e, in particolare, i macro-obiettivi 2.7 e 2.8 relativi rispettivamente
alla «Prevenzione delle malattie professionali» e alla «Protezione della
popolazione dai rischi di origine ambientale»; -
l’articolo
1, commi 50, 51, 112, 115 e 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)»; Tenuto conto: -
degli
esiti della II Conferenza governativa sull’amianto tenutasi a Venezia dal 22 al
24 novembre 2012; -
della
risoluzione di Strasburgo del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle
minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive
di eliminazione di tutto l'amianto esistente che, tra l’altro, raccomanda
l'adozione di misure volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca
nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne
avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti
contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e
della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute
pubblica; -
che
il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi il 21 marzo 2013, ha preso
positivamente atto dell’elaborazione, da parte del Ministro della salute, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del Piano nazionale amianto, quale linea
di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e
territoriali; Vista: -
la
nota del Ministero della salute del 26 marzo 2013 con la quale è stato inviato
alla Conferenza Unificata il predetto Piano, al fine di acquisire sullo stesso
parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; -
la
nota della Conferenza Unificata del 15 giugno 2015 con cui, a seguito
dell’incontro tecnico svoltosi l’11 giugno 2015, si è rappresentata totale
condivisione in merito alla costituzione di un Tavolo di coordinamento interistituzionale che, incardinato nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri, provveda ad assicurare il necessario e l’adeguato
coordinamento della totalità delle questioni contenute nella bozza di Piano
nazionale amianto; Considerato: -
l’alto
indice di mortalità delle patologie correlate con l’esposizione ad amianto,
rischio al quale sono potenzialmente esposti i lavoratori delle imprese che
svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto; -
che
i rappresentanti di Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane hanno
assunto l’impegno di predisporre il presente accordo alla luce degli
approfondimenti condotti nel corso della predetta riunione dell’11 giugno 2015
e che la richiesta di costituzione del menzionato Tavolo venisse formalizzata
dal Ministero della salute; -
che
compito principale del predetto Tavolo interistituzionale
è quello di valutare la fattibilità dei programmi da attuare con il Piano
nazionale Amianto rispetto agli impatti su ambiente, salute e aspetti sociali
nonché di assicurare una sua omogenea applicazione armonizzando le macro aree
salute-ambiente-lavoro; SI CONVIENE Nei termini di cui in premessa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie
locali, nei seguenti termini: 1. E’ istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Tavolo interistituzionale,
concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto, composto da: a) dal Ministro degli Affari Regionali
le Autonomie e lo Sport o un suo delegato con funzioni di Presidente ; b) dal Ministro della salute o da un
suo delegato; c) dal Ministro dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare o da un suo delegato; d) dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato; e) dal Ministro dell’economia e delle
finanze o da un suo delegato; f)
dal Ministro della giustizia o da un suo delegato; g) dal Coordinatore della Commissione
salute o un suo delegato, dal Coordinatore della Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca o un suo delegato e dal Coordinatore della
Commissione ambiente ed energia o un suo delegato, della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome; h)
dal Presidente dell’Unione province d’Italia o da un suo delegato; i)
dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani o da un suo
delegato. 2. Il Tavolo interistituzionale
di cui al punto 1 opera nell’ambito della Conferenza Unificata e svolge i
seguenti compiti: a) individua le misure, gli interventi
e i programmi del «Piano nazionale amianto», che comportando nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, richiedono adeguate e sufficienti
coperture finanziarie; b) provvede all’eventuale
aggiornamento del Piano Nazionale amianto, anche attraverso la previsione di
«Piani di azione biennali» per la realizzazione di misure ritenute prioritarie,
quali quelle esemplificative di seguito individuate: - razionalizzazione delle modalità e
completamento dei dati di censimento e mappatura del territorio esistenti
relativamente alla presenza di amianto; - individuazione e adeguamento di siti
per la discarica per la gestione dei rifiuti provenienti dalla pianificazione
degli interventi di bonifica; - verifica e promozione di metodi
alternativi alla dismissione in discarica attraverso la possibile realizzazione
di impianti di trasformazione e inertizzazione dei rifiuti di amianto; - indicazioni circa le modalità di
micro raccolta e incentivazione alla rimozione delle piccole quantità; - integrazione e aggiornamento dei
disciplinari tecnici già prodotti dalla Commissione Amianto secondo i compiti
individuati dall’articolo 5 della legge n. 257 del 1992 sulla cessazione
dell’impiego dell’amianto; - armonizzazione della sorveglianza
sanitaria degli ex-esposti; - individuazione di percorsi
clinico-diagnostici-terapeutici e assistenziali per i pazienti affetti da
mesotelioma e patologie tumorali asbesto correlate; - creazione, informatizzazione,
integrazione e interazione banche dati relativamente alle informazioni
ambientali sanitarie e del lavoro per il monitoraggio delle azioni adottate e
la più efficace predisposizione dei successivi Piani di azione da adottare; c) valutazioni in ordine al Testo
unico sulla normativa in materia di protezione della popolazione dai rischi
dell'amianto; d) proporre l’indizione, almeno ogni
due anni, di una «Conferenza nazionale sull’amianto», i cui esiti saranno
raccolti in un documento da sottoporre al Tavolo interistituzionale
di cui al punto 1. 3. Il Tavolo interistituzionale
si avvale di un Nucleo Tecnico operativo coordinato dal Ministero della salute,
preposto al monitoraggio delle azioni previste dal punto 2, lettera b), espressione delle tre macro aree
salute-ambiente-lavoro. Il Nucleo Tecnico è composto da: -
Un
rappresentante del Ministero della Salute con funzioni di coordinatore; -
Un
rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare; -
Un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; -
Due
rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Nucleo Tecnico svolge i suoi lavori presso
la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e
può avvalersi anche di esperti provenienti dagli istituti scientifici nazionali
e da altre pubbliche amministrazioni ed enti competenti in materia di amianto
che operano a titolo gratuito. 4. All’istituzione e al funzionamento del
Tavolo interistituzionale si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del Tavolo interistituzionale
e del Nucleo Tecnico non è corrisposto alcun emolumento o indennità o rimborso
spese.
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