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Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazione genitali femminili di cui all'art.3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art

Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

 

 

Repertorio  atti n.  240/CSR       del 6 dicembre 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella seduta odierna del 6 dicembre 2012;

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante,  "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che, all’art. 3, comma 1, attribuisce al Ministro per le pari opportunità il compito di predisporre, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con questa Conferenza, appositi programmi diretti alla prevenzione ed al contrasto delle predette pratiche;

 

VISTA la nota in data 23 novembre 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha trasmesso la proposta di intesa in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 27 novembre  2012, con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA  la nota in data 4 dicembre 2012, con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sullo schema di provvedimento in parola;

 

VISTA  la lettera in data 6 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, ha rappresentato la necessità che nello schema  di intesa di cui trattasi “venga indicato, nelle parti in cui è citato il capitolo 534, che lo stesso è inerente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa nella versione risultante dal recepimento delle modifiche come sopra richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

Tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

 

Considerati:

 

-        la legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, e in particolare:

-          l’art. 2 che conferisce al Dipartimento per le pari opportunità il ruolo di promozione e coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza delle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

-          l’art. 3, comma 2, che destina apposite risorse per il finanziamento delle azioni di prevenzione a livello nazionale;

-        la Risoluzione congiunta del Parlamento Europeo di porre fine alla pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) attraverso misure di prevenzione e di protezione , approvata il 14 giugno 2012;

-        che nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cap. di spesa n. 534 intitolato “Fondo per il contrasto e la repressione delle pratiche di mutilazioni genitali femminili”, sono stati resi disponibili Euro 3.327.115,00 per la messa in atto di tali azioni di prevenzione e contrasto;

-        che il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 è stato delineato nell’ambito del Piano programmatico delle priorità di intervento nazionali, così come concordato nel corso della riunione della Commissione per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili (27 marzo 2011);

-        che nel predetto Piano programmatico sono, altresì, confluite le istanze emerse nel corso dell’Audizione, svoltasi il 17 febbraio 2011 presso il Dipartimento Pari Opportunità con le rappresentanze associative maggiormente significative operanti nel settore e con gli enti locali;

-        l’Intesa acquisita dalle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7/2006, a seguito della trasmissione alle stesse del Piano programmatico con nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro con delega alle pari opportunità del 20 gennaio 2012 (prot. N. 633).

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

 Oggetto dell'Intesa

 

1.       La presente Intesa ha come oggetto il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7.

 

In particolare stabilisce:

-          le finalità del sistema di interventi;

-          le risorse complessive e i criteri di ripartizione;

-          gli impegni delle parti;

-          le modalità attuative del sistema di interventi;

-          il sistema di governance a supporto dell'attuazione dell'Intesa.

 

 

Articolo 2

Finalità del sistema di interventi

 

1.       Le finalità generali della presente Intesa sono relative alla messa in atto di azioni di prevenzione e di contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, delineate nell’ambito del citato Piano programmatico delle priorità di intervento nazionali.

Tali finalità generali, nonché le finalità specifiche di cui al successivo comma 2, vengono perseguite dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

 

2.       In attuazione delle finalità generali della presente Intesa sono declinate le seguenti finalità specifiche:

 

a)       Predisposizione di modelli di intervento innovativi e sperimentali finalizzati all’attuazione di una strategia di sistema nazionale volta a favorire la prevenzione del fenomeno MGF e l’integrazione sociale di donne e minori vittime o potenziali vittime di tali pratiche.

 

L’obiettivo è quello di avviare sui territori regionali iniziative a carattere sperimentale per prevenire forme di MGF a danno di donne e minori potenzialmente vittime, per sostenere le vittime di MGF e favorire la loro integrazione sociale attraverso iniziative di ascolto delle vittime, di accompagnamento assistito e di orientamento.

Le azioni sperimentali, anche a carattere innovativo, dovranno prevedere il coinvolgimento di educatori, operatori sociali e sanitari, in ambito pubblico o privato, al fine di assicurare l’apporto specialistico necessario per qualificare le iniziative territoriali. La creazione di reti, anche a carattere locale, è incoraggiata al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e di creare le necessarie sinergie professionali e finanziarie.

Le proposte progettuali potranno altresì mirare allo studio del fenomeno sul territorio di riferimento, al fine di proporre modalità di intervento più efficaci per meglio assolvere al compito della prevenzione e del contrasto delle MGF e per facilitare l’integrazione di donne e bambine nel contesto nazionale attraverso:

 

-          la verifica della conoscenza da parte degli educatori, degli operatori sociali e sanitari del fenomeno delle MGF;

-          l’analisi di fattibilità per l’istituzione e/o il rafforzamento di tavoli tecnici locali finalizzati allo scambio di informazioni, il monitoraggio degli interventi e la valutazione dell’impatto delle azioni di formazione e di sensibilizzazione promosse sul territorio;

-          l’analisi di fattibilità per la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla promozione dei diritti delle donne e in particolare al contrasto delle MGF.

 

Tali studi non potranno esaurirsi in un generico accrescimento delle conoscenze disponibili, ma dovranno risultare fortemente orientati all’avvio di servizi sperimentali e di progetti pilota operativi, configurando l’iniziativa come azione di ricerca-intervento, in cui la parte di analisi risulta meramente accessoria alla prototipazione di soluzioni evolute ed innovative.

 

Risultati attesi

 

Le iniziative riconducibili a questa linea di intervento dovranno concretizzarsi nell’attivazione di progetti pilota e misure sperimentali che, a livello nazionale, possano configurarsi come azioni di sistema volte a favorire:

 

-          lo sviluppo di modelli, servizi e dispositivi innovativi, in grado di accrescere l’efficacia e l’impatto delle soluzioni attualmente adottate;

-          la costruzione di interventi di “rete”, idonei a gestire le specifiche caratterizzazioni e problematicità esistenti in tale fenomeno.

 

b)       Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento specifici mirati a coloro che operano su questo tema o in ambiti connessi, per la facilitazione delle relazioni tra le istituzioni e le comunità migranti interessate dal fenomeno;

 

Asse portante di una strategia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili che tenga conto del percorso fin qui effettuato anche grazie alle azioni sviluppate a livello centrale, è sicuramente lo sviluppo di competenze diffuse e distintive nel sistema degli operatori.

In questa prospettiva, la formazione, va intesa come occasione di sensibilizzazione e sviluppo di competenze di target diversificati, scelti in funzione della possibilità di una mobilitazione "di prossimità", in diretto contatto con le donne, famiglie e comunità migranti.

Tale formazione potrà essere diretta a numerosi target, con un’attenzione particolare a coloro che sono o che potrebbero essere in contatto, con persone di origine migrante:

 

-          mediatori/mediatrici culturali, per il ruolo essenziale di raccordo tra donne, famiglie, comunità migranti e istituzioni del territorio, nonché per la funzione di "traduzione" di culture che questi soggetti rivestono. In questo contesto si richiama la forte necessità di colmare l’assenza di un supporto di mediazione linguistica, anche presso le strutture sanitarie;

-          operatori/trici, sanitari ostetrici/che, ginecologi/ghe e pediatri/te che ricevono nelle strutture ospedaliere le donne che hanno subìto mutilazioni genitali per identificare e valutare gli effetti della violenza di genere sulla salute della donna e assisterla affinché ottenga tutto l’aiuto necessario per contrastarne gli effetti. Inoltre un’adeguata formazione può, da un lato, garantire la preparazione degli operatori nel fronteggiare l’occorrenza dei casi; dall’altro lato, garantire la diffusione di saperi e competenze per favorire l’accesso ai servizi delle donne con MGF e dunque contribuire all’emersione di casi che attualmente non arrivano all’attenzione degli operatori;

-          polizia e altre forze dell’ordine, chiamate a implementare la legge n. 7/2006, e che potrebbero anche svolgere, nelle altre occasioni di contatto con la popolazione migrante, come ad esempio in occasione della concessione o del rinnovo del permesso di soggiorno, un'azione di informazione e sensibilizzazione volta a scoraggiare la pratica delle MGF;

-          docenti per i quali, nell’ambito dei corsi di aggiornamento, prevedere specifici corsi sul tema integrati con moduli di informazione e sensibilizzazione sui diritti fondamentali e sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze – includendo i rischi che comportano le MGF;

-          assistenti sociali dei comuni ed altri enti locali, che svolgono una funzione essenziale nell'assicurare assistenza diretta a famiglie migranti, in particolare in periodi di maggiore vulnerabilità, oltre a facilitare l'interazione tra cittadini/e e il sistema dei servizi;

-          rappresentanti delle associazioni del terzo settore, di assistenza sociale, dei/delle migranti femminili, che spesso sono organismi di riferimento essenziali per i percorsi di integrazione nel nuovo contesto sociale, oltre ad offrirsi come luoghi di scambio e crescita culturale;

-          personale dei CDA, Centri di accoglienza per migranti e dei CARA, Centri di accoglienza richiedenti asilo, e delle Commissioni territoriali per la concessione del diritto d'asilo, che sempre più spesso si trovano ad assistere e valutare richieste d'asilo di donne, e in alcuni casi uomini, costrette a lasciare il paese d'origine per sottrarsi e sottrarre le proprie figlie alla mutilazione dei genitali femminili;

-          parrocchie e associazioni sociali di ispirazione religiosa, comprese quelle che offrono alloggio e assistenza ai/lle migranti, e che si presentano come luoghi di aggregazione che superano la funzione strettamente religiosa per dare sostegno morale e pratico nei momenti di incertezza e bisogno;

-          Centri governativi per immigrati e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Risultati attesi

 

La progettazione e successiva sperimentazione dei percorsi formativi deve contribuire ad accrescere le abilità comunicative e le informazioni necessarie a stabilire un dialogo attivo e rispettoso con le famiglie potenzialmente a rischio di sottoporre le bambine a MGF, in modo da stimolare e promuovere l’abbandono definitivo di questa e di altre pratiche, quali ad esempio i matrimoni forzati, favorendo, contemporaneamente, la loro integrazione sociale.

La formazione deve essere orientata a favorire un approccio partecipativo ed esperienziale, in cui i/le partecipanti non ricevono solo passivamente informazioni da esperti/e, ma possono condividere esperienze già fatte nel contatto sempre più frequente con persone/utenti di origine africana, verificare le conoscenze già in proprio possesso, decostruire eventuali pregiudizi, confrontare la pratica con il proprio orizzonte e contesto culturale e sperimentare modalità di comunicazione improntate a un approccio trans-culturale intorno al tema delle MGF.

 

c)       Promozione di attività informative e di sensibilizzazione.

 

Le attività informative e di sensibilizzazione rappresentano un tema centrale per l’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto alle MGF, considerato che si tratta di un fenomeno complesso che si inserisce nella più ampia tematica della tutela della salute delle donne, da un lato, e nel rispetto dei diritti umani e del diritto inalienabile della persona alla sua integrità fisica, dall’altro e che l’influenza socio-culturale è decisiva nel determinare l’approccio familiare e della comunità alla pratica di mutilazione.

L’azione è, quindi, volta innanzitutto a sensibilizzare la popolazione, maschile e femminile, immigrata e non, per la costruzione di un ambiente socio-culturale che favorisca il cambiamento dei comportamenti dei/delle migranti con tradizione escissoria per quanto concerne la pratica delle MGF.

Gli interventi ammissibili potranno strutturarsi in diverse azioni tra loro complementari e potenzialmente integrabili al fine di generare importanti effetti moltiplicatori:

 

a.       realizzazione di strumenti e materiali da diffondere in occasione dei corsi formativi (finalità b) e per sollecitare il dibattito e una diversa percezione di tali pratiche presso le comunità migranti e i professionisti in contatto con tali comunità;

b.       realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti ai soggetti direttamente coinvolti:

 

-          donne migranti appartenenti a gruppi etnici tra cui la pratica è diffusa. Si tratta di realizzare incontri informativi presso ASL, consultori familiari, associazioni femminili di migranti, etc. per diffondere la conoscenza della legge n. 7/2006 (che decreta appunto l’esistenza di un reato di MGF con conseguenti responsabilità per chi lo commette), dei diritti e delle norme vigenti in Italia, delle conseguenze di tali pratiche sulla salute delle bambine.

-          famiglie di bambine (originarie di Paesi in cui la pratica è diffusa) frequentanti le scuole;

-          Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, cui subentreranno i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

 

c.       Realizzazione di campagne di comunicazione da sviluppare a livello regionale e territoriale con specifica attenzione agli immigrati di nuovo ingresso (“Nuovi arrivati”) e alla popolazione residente in zone ad alto rischio di MGF. Il materiale informativo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dovrà:

 

-          trattare la tematica delle MGF nel più generale contesto dei diritti umani e della salute sessuale e riproduttiva delle donne;

-          trattare della vigente normativa in materia;

-          considerare in maniera diversificata le differenti situazioni socio-culturali entro le quali inserire le pratiche di MGF, che possono variare in funzione del paese d’origine, dell’etnia etc.;

-          essere redatto in lingue comprensibili per i paesi considerati;

-          essere accompagnato, laddove possibile e strategicamente rilevante, da operatori/mediatori culturali con iniziative di distribuzione (in stretto raccordo con le azioni di cui al punto b.

 

Gli strumenti informativi e di sensibilizzazione potranno essere differenziati attraverso:

 

-          campagne modulari, composte da un modulo di partenza generale relativo alla salute sessuale e riproduttiva della donna e dei nascituri, e dei loro diritti per favorire una maggiore consapevolezza ed informazione nelle scelte sia individuali che di coppia, oltre che da moduli specifici sulle MGF, sui pregiudizi e gli stereotipi che riguardano tali pratiche con riferimento, anche, ai matrimoni forzati;

-          attività culturali e forme di comunicazione artistiche ed audiovisive;

-          diffusione di prodotti audiovisivi in lingua già esistenti;

-          organizzazione di eventi specifici con i gruppi e le comunità originari dei paesi a rischio MGF per l’informazione e la sensibilizzazione sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e la prevenzione delle MGF.

 

Risultati attesi

 

Le iniziative promosse nell’ambito di questa finalità dovranno sostanziarsi nella realizzazione di apposite campagne informative e di sensibilizzazione, in grado di attivare un flusso di comunicazione prodotta “dal basso verso l’alto” che consenta di:

 

-          individuare al meglio i target di riferimento;

-          elaborare obiettivi e strategie mirate di intervento;

-          promuovere e qualificare il confronto e la collaborazione diretta con le comunità di immigrati a rischio di MGF.

 

L’attività di comunicazione sul territorio tenderà altresì a migliorare la capacità di attrarre competenze tra la popolazione ed implementare anche le attività delle associazioni di donne impegnate nell’opera di sensibilizzazione delle comunità interessate.

 

Gli interventi di cui alla presente Intesa potranno essere realizzati secondo due modalità:

 

a.      Iniziative a titolarità regionale, qualora realizzati direttamente dall’Amministrazione, attraverso l’assunzione diretta di tutti gli atti competenti;

b.      Iniziative a regia regionale, nel caso in cui la realizzazione venga affidata a PPAA territoriali (Province, distretti, comuni, ASL, ecc..)

 

 

Articolo 3

Risorse complessive e criteri di ripartizione

 

1.       Rispetto al totale delle risorse destinate dall'art. 3, comma 2 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 di cui al Cap. 534, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a Euro 3.327.115,00, la quota assegnata a finanziare le attività delle Regioni nell’ambito delle finalità di cui all’art.2 ammonta ad euro 3.000.000,00.

 

2.       Al fine di conseguire la massima diffusione possibile del sistema di interventi oggetto dell'Intesa, e, allo stesso tempo, orientare le risorse finanziarie in funzione della dimensione dei fabbisogni nelle diverse aree territoriali, le risorse di cui ciascuna Regione e può disporre per la definizione e attuazione del proprio programma sono indicate nella tabella di cui all’allegato A, utilizzando i seguenti criteri:

 

a)       popolazione straniera femminile (da 0 a 17 anni) regolarmente soggiornante in Italia (al 1 gennaio 2012) proveniente dai paesi a tradizione escissoria (peso 30%);

b)       popolazione straniera (maschi e femmine, adulti e minori) regolarmente soggiornante in Italia (al primo gennaio 2012) proveniente dai paesi a tradizione escissoria (peso 70%).

 

3.       Ai  sensi della legge 23 dicembre 20009, n. 151, art. 2, co. 109 e in attuazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.128699 del 5 febbraio 2010, le quote riferite alle provincie autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili e sono calcolate ai soli fini della citata disposizione.

 

4.       Nell’ipotesi di mancato interesse da parte delle Regioni il Dipartimento per le pari opportunità destinerà le risorse non assegnate, al finanziamento di interventi a livello nazionale ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 7/2006.

 

5.       Una quota pari a euro 327.115,00 (corrispondente al 9,8%) delle risorse è assegnata al Dipartimento per le Pari Opportunità per le finalità di promozione e di supporto al coordinamento unitario degli interventi a seguito dell’attuazione della presente Intesa.

 

 

Articolo 4

Impegni delle parti

 

1.       Il Dipartimento per le pari opportunità si impegna, in attuazione della presente Intesa, alla promozione unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più innovative programmate e attivate sul territorio nazionale dalle Regioni nonché all'attuazione di specifiche analisi finalizzate alla promozione e al sostegno degli esiti e dei risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente Intesa.

 

2.       Il Dipartimento per le pari opportunità si impegna altresì ad attuare le specifiche modalità operative di cui al seguente articolo 5.

 

3.       Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, le Regioni si impegnano a predisporre, in accordo con ANCI e UPI regionali, i Programmi attuativi comprensivi delle finalità specifiche di cui all'art. 2 comma 2, e a trasmetterli al Dipartimento.

Tali, Programmi, redatti secondo lo schema analitico di cui all’Allegato B della presente Intesa, dovranno includere:

 

-          una sola finalità tra quelle di cui all’art. 2 comma 2, in caso di risorse attribuite in misura uguale od inferiore ad euro 50.000,00;

-          due finalità obbligatoriamente relative alle finalità b) e c) di cui all’art. 2 comma 2, nel caso in cui le risorse attribuite risultino superiori a 50.000,00 ed inferiori o uguali a euro 100.000,00;

-          tre o due finalità, di cui due obbligatoriamente relative alle finalità b) e c) di cui all’art. 2 comma 2, in caso di risorse attribuite in misura superiore ad euro 100.000,00.

 

4.       Le Regioni autonome si impegnano altresì:

-          a divulgare le opportunità offerte dalla presente Intesa, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale mediante l’apposizione del logo del Dipartimento per le Pari Opportunità, secondo quanto disciplinato nell’Allegato C;

-          ad attuare le specifiche modalità operative di cui al seguente articolo 5.

 

 

Articolo 5

 Modalità attuative del sistema di interventi

 

1.       Il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 si articola nell’implementazione di interventi fortemente incisivi sul tema della prevenzione e del contrasto delle mutilazioni genitali femminili intesi come azioni volte a contribuire al processo di cambiamento culturale necessario all’abbandono di tali pratiche e alla definizione di iniziative sia sperimentali che di sistema per favorire l’integrazione sociale di bambine e ragazze immigrate.

2.       Le finalità specifiche indicate al precedente art. 2 comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi programmati e attuati a livello regionale e/o locale in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

3.       I rapporti tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e le singole Regioni, per la realizzazione della presente Intesa, saranno disciplinati in un’apposita convenzione della durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa.

4.       Il Dipartimento per le pari opportunità attiverà e gestirà il circuito finanziario previsto per la messa in disponibilità delle risorse di cui al precedente art. 3 attraverso le seguenti modalità:

 

  1. per le Regioni che avranno assegnato un finanziamento, individuato secondo le modalità di cui all’art. 3, superiore ad euro 250.000,00:

 

                                             i.            erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma 3;

                                           ii.            erogazione di un secondo acconto, fino ad un massimo di un ulteriore 40% della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato;

                                          iii.            erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato.

 

  1. per le Regioni che avranno assegnato un finanziamento, individuato secondo le modalità di cui all’art. 3, compreso tra euro 50.000,00 ed euro 250.000,00:

 

                                             i.            erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma 3;

                                           ii.            erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato.

 

  1. per le Regioni che avranno assegnato un finanziamento, individuato secondo le modalità di cui all’art. 3, inferiore o uguale ad euro 50.000,00:

 

                                   i.         erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma 3;

                                 ii.         erogazione del saldo fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato.

 

5.       Il monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso le Regioni, attraverso l'utilizzo di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti, i cui strumenti e la cui tempistica sono analiticamente descritti nell’Allegato C alla presente Intesa. Resta salva la possibilità riservata al Comitato Tecnico a supporto dell'attuazione dell'Intesa di cui al successivo art. 6, di predisporre check list, format e modelli integrativi di ausilio al monitoraggio, nonché di rivedere gli strumenti già formulati nell’ambito dell’Allegato C. Su questa base le Regioni sono dunque tenute ad assicurare la massima cura e tempestività nella raccolta, sistematizzazione e trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità dei dati di monitoraggio.

 

 

Articolo 6

Sistema di governance a supporto dell'attuazione dell'Intesa

 

1.       A supporto dell’attuazione dell’Intesa e per conseguire la migliore sinergia possibile tra le diverse istituzioni coinvolte nell’Intesa stessa, il Dipartimento per le Pari Opportunità si avvarrà di un Comitato tecnico composto da: tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, un rappresentante del Ministero dell’Interno, due rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Il coordinamento del Comitato tecnico è affidato al Dipartimento per le pari opportunità.

 

2.       Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:

 

a)       valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi presentati dalle Regioni con i contenuti della presente Intesa;

b)       valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull'utilizzo delle risorse presentate dalle Regioni a supporto dell'erogazione delle quote di finanziamento intermedia e a saldo di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. b) e c);

c)       verifica dell’adozione degli strumenti ed il rispetto della periodicità delle relazioni trasmesse, secondo quanto stabilito nell’Allegato C alla presente Intesa, potendo anche predisporre check list, format e modelli a supporto del monitoraggio nell'ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili. Resta salva la possibilità che il Comitato Tecnico possa procedere anche alla revisione degli strumenti già formulati nell’Allegato C alla presente Intesa;

d)       analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni al fine di rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte l'avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell'Intesa;

e)       valutazione dell’opportunità di concedere proroghe alla convenzione attuativa del programma di lavoro presentato, per un periodo ulteriore di massimo 6 mesi, rispetto ai 18 disciplinati all’art. 5 comma 3 della presente Intesa;

f)         valutazione di eventuali richieste di rimodulazione, modifica ed integrazione ai programmi attuativi presentati dalle Regioni, secondo le modalità stabilite nell’Allegato C, avendo cura che le stesse non comportino variazioni nelle finalità specifiche prescelte o non snaturino la logica ed i risultati attesi dalle azioni originariamente programmate.

 

3. Il Comitato Tecnico eserciterà le suddette funzioni a titolo gratuito.

 

 

           

         IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                             Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea                          

 

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Atto

Deliberazione concerente le linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del disegno di legge (AS 3570) concernenete:"Conversione in legge con modificazioni del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli anti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore dell zone terremotate nel amggio 2012.
Repertorio Atti n.: 234/CSR del 06/12/2012

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Atto

Individuazione della " regione piu virtuosa " , ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) c)e g) del disegno di legge AS 3570 concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
Repertorio Atti n.: 235/CSR del 06/12/2012

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Atto

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Repertorio Atti n.: 236/CSR del 06/12/2012

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Atto

-Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni,per l'anno 2010, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.
Repertorio Atti n.: 237/CSR del 06/12/2012

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Atto

-Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni, per l'anno 2011, di quota del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.
Repertorio Atti n.: 238/CSR del 06/12/2012

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Atto

-Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni,per l'anno 2012, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.
Repertorio Atti n.: 239/CSR del 06/12/2012

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Atto

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni per l'anno 2012, dei fondi di cui all'art. 2-ter , comma 3, del dgls 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138.
Repertorio Atti n.: 241/CSR del 06/12/2012

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Atto

Intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l'anno 2012, dei fondi di cui all'articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.
Repertorio Atti n.: 242/CSR del 06/12/2012

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Atto

Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano.
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
Repertorio Atti n.: 243/CSR del 06/12/2012

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Atto

Approvazione del progetto interregionale, proposta dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento, per l'anno 2012, delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP).
Repertorio Atti n.: 244/CSR del 06/12/2012

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Atto

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto speciale, dei fondi 2012 relativi agli interventi di cui all'art. 12, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
Repertorio Atti n.: 245/CSR del 06/12/2012

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Atto

acquisizione della designazione in sostituzione di un componente in seno alla Consulta territoriale per le attività cinematografiche
Repertorio Atti n.: 246/CSR del 06/12/2012

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Atto

Acquisizione delle designazioni di un componente in seno al Comitato di gestione degli Istituti centrali afferenti la struttura del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali Comitato di gestione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
Repertorio Atti n.: 247/CSR del 06/12/2012

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Atto

Acquisizione delle designazioni di un componente in seno al Comitato di gestione degli Istituti centrali afferenti la struttura del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali Restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Repertorio Atti n.: 248/CSR del 06/12/2012

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Atto

Schema di decreto del Ministro per gli affari regionali, il turimo e lo sport recante: "Reti di impresa nel settore del turimo"
Repertorio Atti n.: 249/CSR del 06/12/2012

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Verbale

Verbale n. 18/12

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Report

Report

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