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Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 3, comma 1, della
legge 9 gennaio 2006, n. 7. Repertorio atti n.
240/CSR del 6 dicembre 2012 Nella
seduta odierna del 6 dicembre 2012; VISTA la
delega a presiedere l’odierna
seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo
Vittorio D’Andrea; VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante, "Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile", che, all’art. 3, comma 1, attribuisce al Ministro per le pari opportunità
il compito di predisporre, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari
esteri e dell’interno e con questa Conferenza, appositi programmi diretti alla
prevenzione ed al contrasto delle predette pratiche; VISTA la nota in data
23 novembre 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione della predetta disposizione
di legge, ha trasmesso la proposta di intesa in
oggetto; VISTA la lettera in
data 27 novembre 2012,
con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza alle
Regioni e Province autonome; VISTA
la nota in data 4 dicembre 2012, con la quale VISTA
la lettera in data 6 dicembre 2012, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha rappresentato la necessità che nello
schema di intesa di cui trattasi “venga
indicato, nelle parti in cui è citato il capitolo 534, che lo stesso è inerente
al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’intesa nella versione risultante dal recepimento
delle modifiche come sopra richieste dal Ministero dell’economia e delle
finanze; ACQUISITO,
nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni
e delle
Province autonome di
Trento e di Bolzano; SANCISCE
INTESA Tra
il Governo e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini: Considerati: -
la legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"
che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le
pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti
fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle
bambine, e in particolare: -
l’art. 2 che conferisce al Dipartimento per le pari opportunità il ruolo
di promozione e coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti
dirette alla prevenzione, all’assistenza delle vittime e all’eliminazione delle
pratiche di mutilazione genitale femminile; -
l’art. 3, comma 2, che destina apposite risorse per il finanziamento delle
azioni di prevenzione a livello nazionale; -
la Risoluzione congiunta del Parlamento Europeo di porre fine alla pratica
delle mutilazioni genitali femminili (MGF) attraverso misure di prevenzione e
di protezione , approvata il 14 giugno 2012; -
che nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
cap. di spesa n. 534 intitolato “Fondo per il contrasto e la repressione delle
pratiche di mutilazioni genitali femminili”, sono stati resi disponibili Euro
3.327.115,00 per la messa in atto di tali azioni di prevenzione e contrasto; -
che il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 3
della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 è stato delineato nell’ambito del Piano
programmatico delle priorità di intervento nazionali, così come concordato nel
corso della riunione della Commissione per la prevenzione ed il contrasto delle
mutilazioni genitali femminili (27 marzo 2011); -
che nel predetto Piano programmatico sono, altresì, confluite le istanze
emerse nel corso dell’Audizione, svoltasi il 17 febbraio 2011 presso il
Dipartimento Pari Opportunità con le rappresentanze associative maggiormente
significative operanti nel settore e con gli enti locali; -
l’Intesa acquisita dalle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, della
legge 7/2006, a seguito della trasmissione alle stesse del Piano programmatico
con nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro con delega alle pari opportunità
del 20 gennaio 2012 (prot. N. 633). SI
CONVIENE Articolo 1 Oggetto dell'Intesa 1.
In particolare stabilisce: -
le finalità del sistema di interventi; -
le risorse complessive e i criteri di ripartizione; -
gli impegni delle parti; -
le modalità attuative del sistema di interventi; -
il sistema di governance a supporto
dell'attuazione dell'Intesa. Articolo 2
Finalità
del sistema di interventi 1.
Le
finalità generali della presente Intesa sono relative alla
messa in atto di azioni di prevenzione e di contrasto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile, delineate nell’ambito del citato Piano
programmatico delle priorità di intervento nazionali. Tali finalità generali, nonché le finalità specifiche di cui al successivo comma 2,
vengono perseguite dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia
legislativa e programmatoria. 2.
In
attuazione delle finalità generali della presente Intesa sono declinate le
seguenti finalità specifiche: a)
Predisposizione
di modelli di intervento innovativi e sperimentali
finalizzati all’attuazione di una strategia di sistema nazionale volta a favorire
la prevenzione del fenomeno MGF e l’integrazione sociale di donne e minori
vittime o potenziali vittime di tali pratiche. L’obiettivo è quello di avviare sui
territori regionali iniziative a carattere sperimentale per prevenire forme di
MGF a danno di donne e minori potenzialmente vittime, per sostenere le vittime
di MGF e favorire la loro integrazione sociale attraverso iniziative di ascolto delle vittime, di accompagnamento assistito e di
orientamento. Le azioni sperimentali, anche a
carattere innovativo, dovranno prevedere il coinvolgimento di
educatori, operatori sociali e sanitari, in ambito pubblico o privato,
al fine di assicurare l’apporto specialistico necessario per qualificare le
iniziative territoriali. La creazione di reti, anche a carattere locale, è
incoraggiata al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e di creare
le necessarie sinergie professionali e finanziarie. Le proposte progettuali potranno
altresì mirare allo studio del fenomeno sul territorio di riferimento, al fine
di proporre modalità di intervento più efficaci per
meglio assolvere al compito della prevenzione e del contrasto delle MGF e per
facilitare l’integrazione di donne e bambine nel contesto nazionale attraverso: -
la verifica della conoscenza da parte degli educatori, degli operatori
sociali e sanitari del fenomeno delle MGF; -
l’analisi di fattibilità per l’istituzione e/o il rafforzamento di tavoli
tecnici locali finalizzati allo scambio di informazioni, il monitoraggio degli
interventi e la valutazione dell’impatto delle azioni di formazione e di
sensibilizzazione promosse sul territorio; -
l’analisi di fattibilità per la creazione di reti tra soggetti pubblici e
privati finalizzate alla promozione dei diritti delle donne e in particolare al
contrasto delle MGF. Tali studi non potranno esaurirsi in un generico
accrescimento delle conoscenze disponibili, ma dovranno risultare
fortemente orientati all’avvio di servizi sperimentali e di progetti pilota
operativi, configurando l’iniziativa come azione di ricerca-intervento, in cui
la parte di analisi risulta meramente accessoria alla prototipazione
di soluzioni evolute ed innovative. Risultati attesi Le iniziative riconducibili a questa linea di intervento dovranno concretizzarsi nell’attivazione di
progetti pilota e misure sperimentali che, a livello nazionale, possano
configurarsi come azioni di sistema volte a favorire: -
lo sviluppo di modelli, servizi e dispositivi innovativi, in grado di
accrescere l’efficacia e l’impatto delle soluzioni attualmente adottate; -
la costruzione di interventi di “rete”, idonei a gestire le specifiche
caratterizzazioni e problematicità esistenti in tale fenomeno. b) Realizzazione di corsi di formazione
e aggiornamento specifici mirati a coloro che operano
su questo tema o in ambiti connessi, per la facilitazione delle relazioni tra
le istituzioni e le comunità migranti interessate dal fenomeno; Asse portante di una strategia di prevenzione e contrasto
alle mutilazioni genitali femminili che tenga conto del percorso fin qui effettuato anche grazie alle azioni sviluppate a livello
centrale, è sicuramente lo sviluppo di competenze diffuse e distintive nel
sistema degli operatori. In questa prospettiva, la formazione, va intesa come
occasione di sensibilizzazione e sviluppo di competenze di target diversificati, scelti in funzione della possibilità di una
mobilitazione "di prossimità", in diretto contatto con le donne,
famiglie e comunità migranti. Tale formazione potrà essere diretta a numerosi target, con
un’attenzione particolare a coloro che sono o che
potrebbero essere in contatto, con persone di origine migrante: -
mediatori/mediatrici culturali, per il ruolo essenziale di raccordo
tra donne, famiglie, comunità migranti e istituzioni del territorio, nonché per
la funzione di "traduzione" di culture che questi soggetti rivestono.
In questo contesto si richiama la forte necessità di
colmare l’assenza di un supporto di mediazione linguistica, anche presso le
strutture sanitarie; -
operatori/trici, sanitari ostetrici/che,
ginecologi/ghe e pediatri/te che ricevono nelle
strutture ospedaliere le donne che hanno subìto
mutilazioni genitali per identificare e valutare gli effetti della violenza di
genere sulla salute della donna e assisterla affinché ottenga tutto l’aiuto
necessario per contrastarne gli effetti. Inoltre un’adeguata formazione può, da
un lato, garantire la preparazione degli operatori nel fronteggiare
l’occorrenza dei casi; dall’altro lato, garantire la diffusione di saperi e
competenze per favorire l’accesso ai servizi delle donne con MGF e dunque
contribuire all’emersione di casi che attualmente non
arrivano all’attenzione degli operatori; -
polizia e altre forze dell’ordine, chiamate a implementare la legge
n. 7/2006, e che potrebbero anche svolgere, nelle altre occasioni di contatto
con la popolazione migrante, come ad esempio in occasione della concessione o
del rinnovo del permesso di soggiorno, un'azione di informazione e
sensibilizzazione volta a scoraggiare la pratica delle MGF; -
docenti per i quali, nell’ambito dei corsi di aggiornamento,
prevedere specifici corsi sul tema integrati con moduli di informazione e
sensibilizzazione sui diritti fondamentali e sulla salute sessuale e
riproduttiva delle donne e delle ragazze – includendo i rischi che comportano
le MGF; -
assistenti sociali dei comuni ed altri enti locali, che svolgono una
funzione essenziale nell'assicurare assistenza diretta a famiglie migranti, in
particolare in periodi di maggiore vulnerabilità, oltre a facilitare
l'interazione tra cittadini/e e il sistema dei servizi; -
rappresentanti delle associazioni del terzo settore, di assistenza
sociale, dei/delle migranti femminili, che spesso sono organismi di riferimento
essenziali per i percorsi di integrazione nel nuovo contesto sociale, oltre ad
offrirsi come luoghi di scambio e crescita culturale; -
personale dei CDA, Centri di accoglienza per migranti e dei CARA,
Centri di accoglienza richiedenti asilo, e delle Commissioni territoriali per
la concessione del diritto d'asilo, che sempre più spesso si trovano ad
assistere e valutare richieste d'asilo di donne, e in alcuni casi uomini,
costrette a lasciare il paese d'origine per sottrarsi e sottrarre le proprie
figlie alla mutilazione dei genitali femminili; -
parrocchie e associazioni sociali di ispirazione religiosa, comprese
quelle che offrono alloggio e assistenza ai/lle
migranti, e che si presentano come luoghi di aggregazione che superano la
funzione strettamente religiosa per dare sostegno morale e pratico nei momenti
di incertezza e bisogno; -
Centri governativi per immigrati e presso le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Risultati attesi La progettazione e successiva
sperimentazione dei percorsi formativi deve
contribuire ad accrescere le abilità comunicative e le informazioni necessarie
a stabilire un dialogo attivo e rispettoso con le famiglie potenzialmente a
rischio di sottoporre le bambine a MGF, in modo da stimolare e promuovere
l’abbandono definitivo di questa e di altre pratiche, quali ad esempio i
matrimoni forzati, favorendo, contemporaneamente, la loro integrazione sociale. La formazione deve essere orientata
a favorire un approccio partecipativo ed esperienziale,
in cui i/le partecipanti non ricevono solo passivamente informazioni da esperti/e,
ma possono condividere esperienze già fatte nel contatto sempre più frequente
con persone/utenti di origine africana, verificare le
conoscenze già in proprio possesso, decostruire eventuali pregiudizi,
confrontare la pratica con il proprio orizzonte e contesto culturale e
sperimentare modalità di comunicazione improntate a un approccio trans-culturale intorno al tema delle MGF. c)
Promozione di attività informative e di sensibilizzazione. Le attività informative e di
sensibilizzazione rappresentano un tema centrale per l’efficacia delle azioni
di prevenzione e contrasto alle MGF, considerato che si tratta di un fenomeno
complesso che si inserisce nella più ampia tematica
della tutela della salute delle donne, da un lato, e nel rispetto dei diritti
umani e del diritto inalienabile della persona alla sua integrità fisica,
dall’altro e che l’influenza socio-culturale è decisiva nel determinare
l’approccio familiare e della comunità alla pratica di mutilazione. L’azione è, quindi, volta innanzitutto a sensibilizzare la popolazione, maschile e
femminile, immigrata e non, per la costruzione di un ambiente socio-culturale
che favorisca il cambiamento dei comportamenti dei/delle migranti con
tradizione escissoria per quanto concerne la pratica
delle MGF. Gli interventi ammissibili potranno strutturarsi in diverse azioni tra loro complementari e
potenzialmente integrabili al fine di generare importanti effetti
moltiplicatori: a.
realizzazione di strumenti e materiali da diffondere in occasione dei
corsi formativi (finalità b) e per sollecitare il dibattito e una diversa
percezione di tali pratiche presso le comunità migranti e i professionisti in
contatto con tali comunità; b.
realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti ai
soggetti direttamente coinvolti: -
donne migranti appartenenti a gruppi etnici tra cui la pratica è diffusa. Si
tratta di realizzare incontri informativi presso ASL, consultori familiari,
associazioni femminili di migranti, etc. per diffondere la conoscenza della
legge n. 7/2006 (che decreta appunto l’esistenza di un reato di MGF con conseguenti
responsabilità per chi lo commette), dei diritti e delle norme vigenti in
Italia, delle conseguenze di tali pratiche sulla salute delle
bambine. -
famiglie di bambine (originarie di Paesi in cui la pratica è
diffusa) frequentanti le scuole; -
Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la
formazione in età adulta, cui subentreranno i Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti (CPIA). c.
Realizzazione di campagne di comunicazione da sviluppare a
livello regionale e territoriale con specifica attenzione agli immigrati di
nuovo ingresso
(“Nuovi arrivati”) e alla popolazione residente in zone ad alto rischio di MGF.
Il materiale informativo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dovrà: -
trattare la tematica delle MGF nel più generale contesto dei diritti
umani e della salute sessuale e riproduttiva delle donne; -
trattare della vigente normativa in materia; -
considerare in maniera diversificata le differenti situazioni
socio-culturali entro le quali inserire le pratiche di MGF, che possono variare
in funzione del paese d’origine, dell’etnia etc.; -
essere redatto in lingue comprensibili per i paesi considerati; -
essere accompagnato, laddove possibile e strategicamente
rilevante, da operatori/mediatori culturali con iniziative di distribuzione (in
stretto raccordo con le azioni di cui al punto b. Gli strumenti informativi e di
sensibilizzazione potranno essere differenziati
attraverso: -
campagne modulari, composte da un modulo di partenza generale
relativo alla salute sessuale e riproduttiva della donna e dei nascituri, e dei
loro diritti per favorire una maggiore consapevolezza ed informazione nelle
scelte sia individuali che di coppia, oltre che da moduli specifici sulle MGF,
sui pregiudizi e gli stereotipi che riguardano tali pratiche con riferimento,
anche, ai matrimoni forzati; -
attività culturali e forme di comunicazione artistiche ed
audiovisive; -
diffusione di prodotti audiovisivi in lingua già esistenti; -
organizzazione di eventi specifici con i gruppi e le comunità originari
dei paesi a rischio MGF per l’informazione e la sensibilizzazione sulla salute
sessuale e riproduttiva delle donne e la prevenzione delle MGF. Risultati attesi Le iniziative promosse nell’ambito
di questa finalità dovranno sostanziarsi nella realizzazione di
apposite campagne informative e di sensibilizzazione, in grado di
attivare un flusso di comunicazione prodotta “dal basso verso l’alto” che
consenta di: -
individuare al meglio i target di riferimento; -
elaborare obiettivi e strategie mirate di intervento; -
promuovere e qualificare il confronto e la collaborazione diretta con
le comunità di immigrati a rischio di MGF. L’attività di comunicazione sul
territorio tenderà altresì a migliorare la capacità di attrarre competenze tra
la popolazione ed implementare anche le attività delle associazioni di donne
impegnate nell’opera di sensibilizzazione delle
comunità interessate. Gli interventi di cui alla presente
Intesa potranno essere realizzati secondo due modalità: a.
Iniziative a titolarità regionale, qualora realizzati
direttamente dall’Amministrazione, attraverso l’assunzione diretta di tutti gli
atti competenti; b.
Iniziative
a regia regionale, nel caso in cui la realizzazione venga
affidata a PPAA territoriali (Province, distretti, comuni, ASL, ecc..) Articolo 3
Risorse
complessive e criteri di ripartizione 1.
Rispetto
al totale delle risorse destinate dall'art. 3, comma 2 della Legge 9 gennaio
2006, n. 7 di cui al Cap. 534, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri pari a Euro 3.327.115,00, la quota assegnata
a finanziare le attività delle Regioni nell’ambito delle finalità di cui
all’art.2 ammonta ad euro 3.000.000,00. 2.
Al
fine di conseguire la massima diffusione possibile del sistema di interventi oggetto dell'Intesa, e, allo stesso tempo,
orientare le risorse finanziarie in funzione della dimensione dei fabbisogni
nelle diverse aree territoriali, le risorse di cui ciascuna Regione e può
disporre per la definizione e attuazione del proprio programma sono indicate
nella tabella di cui all’allegato A, utilizzando i seguenti criteri: a)
popolazione straniera femminile (da b)
popolazione straniera (maschi e femmine, adulti e
minori) regolarmente soggiornante in Italia (al primo gennaio 2012) proveniente
dai paesi a tradizione escissoria (peso 70%). 3.
Ai sensi della legge 23
dicembre 20009, n. 151, art. 2, co. 109 e in
attuazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.128699 del 5 febbraio 2010, le quote riferite alle provincie autonome di Trento e di Bolzano sono rese
indisponibili e sono calcolate ai soli fini della citata disposizione. 4.
Nell’ipotesi
di mancato interesse da parte delle Regioni il Dipartimento per le pari
opportunità destinerà le risorse non assegnate, al finanziamento di interventi a livello nazionale ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 7/2006. 5.
Una
quota pari a euro 327.115,00 (corrispondente al 9,8%)
delle risorse è assegnata al Dipartimento per le Pari Opportunità per le
finalità di promozione e di supporto al coordinamento unitario degli interventi
a seguito dell’attuazione della presente Intesa. Articolo 4 Impegni delle parti 1.
Il
Dipartimento per le pari opportunità si impegna, in
attuazione della presente Intesa, alla promozione unitaria, anche attraverso
campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più
innovative programmate e attivate sul territorio nazionale dalle Regioni nonché
all'attuazione di specifiche analisi finalizzate alla promozione e al sostegno
degli esiti e dei risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente
Intesa. 2.
Il
Dipartimento per le pari opportunità si impegna
altresì ad attuare le specifiche modalità operative di cui al seguente articolo
5. 3.
Entro
120 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, le Regioni si impegnano a predisporre, in accordo con ANCI e UPI
regionali, i Programmi attuativi comprensivi delle finalità specifiche di cui
all'art. 2 comma 2, e a trasmetterli al Dipartimento. Tali, Programmi, redatti secondo lo
schema analitico di cui all’Allegato B della presente Intesa, dovranno
includere: -
una sola finalità tra quelle di cui all’art. 2 comma -
due finalità obbligatoriamente relative alle finalità b) e c) di cui
all’art. 2 comma 2, nel caso in cui le risorse attribuite risultino superiori a
50.000,00 ed inferiori o uguali a euro 100.000,00; -
tre o due finalità, di cui due obbligatoriamente relative alle finalità b)
e c) di cui all’art. 2 comma 4.
Le
Regioni autonome si impegnano altresì: -
a divulgare le opportunità offerte dalla presente Intesa, attraverso gli
strumenti di comunicazione istituzionale mediante l’apposizione del logo del
Dipartimento per le Pari Opportunità, secondo quanto disciplinato nell’Allegato
C; -
ad attuare le specifiche modalità operative di cui al seguente articolo 5. Articolo 5
Modalità attuative
del sistema di interventi 1.
Il
perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 si articola nell’implementazione
di interventi fortemente incisivi sul tema della
prevenzione e del contrasto delle mutilazioni genitali femminili intesi come
azioni volte a contribuire al processo di cambiamento culturale necessario
all’abbandono di tali pratiche e alla definizione di iniziative sia
sperimentali che di sistema per favorire l’integrazione sociale di bambine e
ragazze immigrate. 2.
Le
finalità specifiche indicate al precedente art. 2
comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi programmati e attuati
a livello regionale e/o locale in materia di prevenzione e contrasto delle
mutilazioni genitali femminili. 3.
I
rapporti tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e le singole Regioni, per
la realizzazione della presente Intesa, saranno disciplinati
in un’apposita convenzione della durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione
della stessa. 4.
Il
Dipartimento per le pari opportunità attiverà e gestirà il circuito finanziario
previsto per la messa in disponibilità delle risorse di cui al precedente art.
3 attraverso le seguenti modalità:
i.
erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del
totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione
della convenzione di cui al precedente comma 3;
ii.
erogazione di un secondo acconto, fino ad un massimo di un ulteriore
40% della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica
della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i
format esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato
Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con
riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato;
iii.
erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota
spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della
relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati
nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto
della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri
definiti nello stesso Allegato.
i.
erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del
totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione
della convenzione di cui al precedente comma 3;
ii.
erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota
spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della
relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format esplicitati
nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato Tecnico a supporto
della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con riferimento ai criteri
definiti nello stesso Allegato.
i.
erogazione di un primo acconto, in misura corrispondente al 40% del
totale della quota spettante a ciascuna Regione, a seguito della sottoscrizione
della convenzione di cui al precedente comma 3;
ii.
erogazione del saldo fino alla concorrenza del totale della quota
spettante a ciascuna Regione, a seguito della presentazione e verifica della
relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i format
esplicitati nell’Allegato C alla presente Intesa e valutata dal Comitato
Tecnico a supporto della sua attuazione, di cui al successivo art. 6, con
riferimento ai criteri definiti nello stesso Allegato. 5.
Il
monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del principio di leale
collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso le Regioni,
attraverso l'utilizzo di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione
degli avanzamenti, i cui strumenti e la cui tempistica
sono analiticamente descritti nell’Allegato C alla presente Intesa. Resta salva
la possibilità riservata al Comitato Tecnico a supporto dell'attuazione
dell'Intesa di cui al successivo art. 6, di predisporre check
list, format e modelli integrativi di ausilio al
monitoraggio, nonché di rivedere gli strumenti già formulati nell’ambito
dell’Allegato C. Su questa base le Regioni sono dunque tenute ad assicurare la
massima cura e tempestività nella raccolta, sistematizzazione
e trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità dei dati di
monitoraggio. Articolo 6
Sistema di
governance a supporto dell'attuazione dell'Intesa 1.
A
supporto dell’attuazione dell’Intesa e per conseguire la migliore sinergia
possibile tra le diverse istituzioni coinvolte nell’Intesa stessa, il
Dipartimento per le Pari Opportunità si avvarrà di un Comitato tecnico composto
da: tre rappresentanti del Dipartimento per le pari
opportunità, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un
rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un
rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, un rappresentante del
Ministero dell’Interno, due rappresentanti delle Regioni e delle Province
Autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Il
coordinamento del Comitato tecnico è affidato al Dipartimento per le pari
opportunità. 2.
Il
Comitato tecnico avrà i seguenti compiti: a)
valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi
presentati dalle Regioni con i contenuti della presente Intesa; b)
valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull'utilizzo delle
risorse presentate dalle Regioni a supporto dell'erogazione delle quote di
finanziamento intermedia e a saldo di cui al precedente art. 5, comma 4, lett.
b) e c); c)
verifica dell’adozione degli strumenti ed il rispetto della
periodicità delle relazioni trasmesse, secondo quanto stabilito nell’Allegato C
alla presente Intesa, potendo anche predisporre check
list, format e modelli a supporto del monitoraggio nell'ottica della
progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione
degli avanzamenti degli interventi in materia di prevenzione e contrasto delle
mutilazioni genitali femminili. Resta salva la possibilità che il Comitato
Tecnico possa procedere anche alla revisione degli
strumenti già formulati nell’Allegato C alla presente Intesa; d)
analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni al fine di
rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte l'avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell'Intesa; e)
valutazione dell’opportunità di concedere proroghe alla convenzione attuativa del programma di lavoro presentato, per un
periodo ulteriore di massimo 6 mesi, rispetto ai 18 disciplinati all’art. 5
comma 3 della presente Intesa; f)
valutazione di eventuali richieste di rimodulazione,
modifica ed integrazione ai programmi attuativi presentati dalle Regioni,
secondo le modalità stabilite nell’Allegato C, avendo cura che le stesse non
comportino variazioni nelle finalità specifiche prescelte o non snaturino la
logica ed i risultati attesi dalle azioni originariamente programmate. 3. Il Comitato Tecnico eserciterà le suddette funzioni a
titolo gratuito. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
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