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Schema di Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA)

Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica.

Repertorio Atti n.        94/CU              del   6 settembre 2018

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta del 6 settembre   2018:

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV, detta le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme in materia di edilizia scolastica”, e in particolare l’articolo 7 che istituisce e prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “realizzi e curi l’aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”;

 

VISTO il citato articolo 7 che prevede, altresì, che l’Anagrafe sia articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionale dell’Amministrazione richiedente;

 

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l’articolo 10;

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 137, secondo il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’art. 68, comma 3, del citato Codice dell’amministrazione digitale, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

 

VISTA  la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l’articolo 1, comma 140;

 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;

 

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi  dell’articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad oggetto: “Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni”;

 

ATTESO che il sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (di seguito, anche ARES) che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, n. 11/CU;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati record e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell’edilizia scolastica del 27 novembre 2014;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione dei dati presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del 30 luglio 2015, n. 87/CU;

 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 giugno 2016 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni aderenti al progetto “Task force Edilizia scolastica” e l’Agenzia per la coesione territoriale; 

 

CONSIDERATO che il citato Accordo del 30 luglio 2015 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a pubblicare i dati delle istituzioni scolastiche relative alle sezioni dei tracciati record contenute nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro”, accessibile tramite la home page del sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it;

 

CONSIDERATO che l’Accordo del 6 febbraio 2014 prevede all’articolo 2, comma 1, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle legge, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e delle modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati;

 

CONSIDERATO che nel predetto Accordo si era altresì approvato quale modalità di riversamento periodico dei dati nell’Anagrafe che il passaggio dalla Regione allo Stato fosse di soli 151 campi in periodi temporali individuati;

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU;

 

DATO ATTO che è emersa l’esigenza di semplificare le procedure in materia di edilizia scolastica e, in particolare, di ridurre i tempi di autorizzazione dei finanziamenti a favore degli enti locali;

 

DATO ATTO che è possibile definire in un unico Accordo i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020;

CONSIDERATO che è necessario altresì garantire una maggiore trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e definire la tempistica per l’attuazione delle ulteriori fasi di modifica della medesima Anagrafe in modo da raggiungere una maggiore completezza della stessa;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 settembre 2018,  sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, sulle quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si è riservato una verifica di riformulazione del testo dell’accordo;

 

VISTA la nota DAR 0012109 del 6 settembre 2018, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso la nuova versione del provvedimento in parola, che in pari data, è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

-  le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo indicato in oggetto, esprimendo tuttavia forte preoccupazione relativamente al tema dell’antisismica e quindi auspicando di poter prevedere sui territori, una specifica quantità di risorse per la programmazione; hanno inoltre chiesto di convocare, nel più breve tempo possibile l’Osservatorio per l’edilizia scolastica;

-  l’ANCI ha espresso avviso favorevole sul testo dell’Accordo, sottolineando la questione delle verifiche di sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico e quindi auspicando di individuare  risorse aggiuntive indispensabili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonchè di prevedere la possibilità di poter esercitare il potere sostitutivo, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni che presentano i Piani regionali;  

-ha inoltre proposto una integrazione all’articolo 3, comma 1, lettera i), in un documento che si   allega  (All.1); richiesta  accolta dal Governo; 

-  l’UPI nell’esprimere avviso favorevole al perfezionamento dell’Accordo, anche rispetto alla rapidità con cui si è giunti alla sua definizione e alla realizzazione di una Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica degli interventi, ha evidenziato quanto già rappresentato dalle Regioni e dall’ANCI, circa l’impegno a destinare ulteriori risorse individuate, in via prioritaria,  su questioni indicate nel documento congiunto ANCI e UPI di raccomandazioni, consegnato in seduta, che si allega al presente atto (All. 2);

 

RILEVATO che il Governo ha accolto le suddette richieste, confermando l’avvio dell’Osservatorio   sull’edilizia scolastica nei prossimi 15 giorni; nonchè la definizione completa dell’Anagrafe, entro i prossimi tre anni, utilizzando tutti i fondi già messi a disposizione, anche implementandoli;  

 

 ACQUISITO pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali;

 

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L’ANCI E L’UPI

 

Per i motivi indicati:

 

CONCORDANO

 

quanto segue:

 

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

 

1.         Il presente accordo definisce i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020.

2.         Il presente accordo prevede, inoltre, una semplificazione delle procedure in materia di edilizia scolastica, nonché l’impegno a garantire la maggiore trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

 

 

Articolo 2

(Definizione dei criteri di riparto delle risorse su base regionale)

 

 

1.         Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel triennio di riferimento 2018-2020 provvede, con propri decreti, a ripartire su base regionale tutte le risorse stanziate o previste come attivabili in materia di edilizia scolastica in termini di volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, tenendo conto dei seguenti criteri, con l’indicazione dei relativi pesi ponderali, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe nazionale dell’edilizia e dei dati nazionali sul rischio idrogeologico forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio:

a)   numero studenti: 43%;

b)   numero edifici: 42%;

c)   zone sismiche: 10% (con differenziazione tra le 4 zone: zona 1: 40%; zona 2: 30%; zona 3: 20%; zona 4: 10%);

d)   affollamento delle strutture: 5%;

2.      Le parti si impegnano a valutare la possibilità di inserire nelle prossime programmazioni relative all’edilizia scolastica ulteriori criteri di riparto relativi in particolare al dissesto idrogeologico e alla capacità di spesa nell’ambito regionale di riferimento nelle precedenti programmazioni.

 

Articolo 3

(Semplificazione delle procedure di edilizia scolastica)

 

1.         Con il presente accordo le Parti concordano le seguenti semplificazioni alle procedure in materia di edilizia scolastica:

a)      le risorse gestite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel triennio di riferimento della programmazione 2018-2020 sono erogate agli enti locali direttamente o tramite l’istituto della delegazione di pagamento;

b)      il termine per la definizione della programmazione triennale nazionale da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è di 60 giorni dalla presentazione dei piani regionali da parte delle Regioni mentre il termine  ridotto a 30 giorni per aggiornamenti e/o rettifiche successive;

c)       il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a individuare termini differenziati per l’aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, a seguito di specifica autorizzazione, sulla base degli importi a base di gara, tenendo conto dei livelli di progettazione (non inferiori comunque a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di autorizzazione progetti esecutivi, 270 giorni per progetti definitivi, a 365 giorni per progetti di fattibilità) per progetti di nuove costruzioni può essere autorizzato un prolungamento dei termini fino ad massimo di 18 mesi;

 

d)      in caso di ritardi da parte delle Regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti o autorizzazioni, nelle finestre temporali individuate preventivamente a inizio anno, i piani pervenuti in ritardo;

e)      le Parti si impegnano a indicare obbligatoriamente in tutte le procedure di edilizia scolastica i codici edificio corrispondenti alla classificazione dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;

f)        le Parti con la sottoscrizione dell’Accordo esprimono, altresì, l’intesa sul decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  28 novembre  2017, n. 929 che si allega al presente Accordo;

g)      il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a individuare risorse da destinare specificamente e a fondo perduto alla progettazione di interventi di edilizia scolastica, da destinare direttamente agli enti locali;

h)      il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a definire, in raccordo con le regioni e gli enti locali, il fabbisogno nazionale in tema di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole;

i)        all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle Regioni le schede relative agli indici di rischio sismico degli edifici oggetto di indagine. Le Regioni, anche avvalendosi delle task force regionali presso l’Agenzia per la coesione territoriale e di rappresentanti degli enti locali, individuano le priorità e le tempistiche tra gli interventi necessari, dandone comunicazione agli enti locali interessati; gli interventi ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, sono inseriti nella programmazione nazionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

j)        il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca si impegna a presentare proposte normative per la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle scuole innovative e per la definizione della programmazione triennale nazionale.

k)       i pagamenti in favore degli enti locali potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

l)        anticipazione al momento del finanziamento fino ad un massimo del 20%;

m)     un ulteriore 40% all’atto della stipula del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori;

n)      la restante parte del finanziamento per stati di avanzamento fino al 90% del finanziamento, considerato che il restante 10% può essere erogato solo previa presentazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

(Ulteriori impegni in materia di edilizia scolastica)

 

1.      Le Parti danno, altresì, atto che con riferimento all’Anagrafe dell’edilizia scolastica, fermi restando gli impegni assunti nella Conferenza Unificata del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU si è già proceduto a:

a)   realizzare un sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale superando quindi il riversamento periodico degli stessi;

b)   modificare il set dei dati contenuti nell’ARES alla luce del nuovo tracciato record concordato nella seduta della Conferenza Unificata del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU e alla predisposizione di interventi formativi del personale tenuto all’aggiornamento dei dati. Le modifiche al tracciato record realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca saranno messe a disposizione di tutte le

Regioni, mentre le spese per la manutenzione, l’assistenza ed eventuali personalizzazioni relative al nuovo sistema informativo dell’ARES sono a carico delle singole Regioni;

c)   mettere a disposizione delle Regioni, compresa la Valle d’Aosta, e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province e delle Città Metropolitane l’aggiornamento dei codici meccanografici delle istituzioni scolastiche censite all’interno dell’ARES.

2.      Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le Istituzioni scolastiche autonome partecipano, ciascuno per la propria parte, alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento.

3.      Le Parti prendono atto e concordano, come già previsto nel citato Accordo in Conferenza Unificata del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU, che la pubblicazione dei dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica sia effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mediante lo strumento dell’open data del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4.      Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite loro dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.

5.      Le Parti concordano sulla scheda, allegata al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il cronoprogramma delle successive fasi di attuazione dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica che ne consentono una maggiore fruibilità, trasparenza e completezza.

6.      L’attuazione di quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo è subordinata all’effettiva conoscenza del funzionamento del nuovo sistema informativo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare Regioni Friuli Venezia Giulia si riserva di verificare l’attuabilità delle modalità di dialogo proposte per la cessione dei dati.

 

7.      In considerazione della differente architettura informatica fino ad ora utilizzata dalla Regione Piemonte per l’anagrafe di Edilizia scolastica, l’attuazione di quanto previsto nei commi precedenti è altresì subordinata ad un successivo accordo bilaterale tra la

Regione Piemonte ed il MIUR con il quale sono definite le opportune azioni per un’adeguata implementazione della nuova infrastruttura.

8.      Alla Struttura tecnica dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, compete l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma contenuto nella scheda allegata al presente accordo.

 

 

Articolo 5

(Norma finale)

 

1.      le Parti concordano nel riconoscere alla Struttura tecnica dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica, di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il coordinamento e il monitoraggio delle azioni e degli impegni previsti nel presente accordo.

2.      Per queste specifiche attività la Struttura tecnica dell’Osservatorio si compone di n. 2 rappresentanti per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 1 rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 3 rappresentanti per le Regioni, n. 1 rappresentante per l’ANCI e n. 1 rappresentante per l’UPI.

3.      Le Parti per le attività di cui al presente Accordo e, in particolare, per l’implementazione dei dati nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, possono avvalersi delle Task Force per l’edilizia scolastica, istituite presso l’Agenzia per la coesione territoriale.

 

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