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Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA)

Accordo ai sensi dell’art

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Repertorio Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 10 maggio 2018:

 

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione";

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola- lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO l'articolo 64, comma 4-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2009, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

 

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013. n. 13;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18;

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107":

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, dell'8 gennaio 2018, di "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi dell’istruzione professionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017, con i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento e per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61/2017, nonché la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015;

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la raccomandazione del Consiglio europeo sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2017, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;

 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

RITENUTO necessario dare attuazione alle previsioni normative relative ai passaggi dal sistema dell’istruzione professionale a quello dell’istruzione e formazione professionale e viceversa, per fornire alla studentessa e allo studente una opportunità per garantire la realizzazione di un percorso di crescita e apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi anche attraverso la ridefinizione delle scelte senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni;

 

VISTA la nota prot. n. 0014220 del 9 maggio 2018, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso l’accordo indicato in oggetto, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni e alle Province autonome, con nota DAR0006292 del 9 maggio 2018;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in argomento;

 

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano:

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati.

PREMESSO CHE:

-     il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 1, nonché la legge n. 92/2012, articolo 4, comma 51 e segg., in coerenza con le indicazioni dell’Unione europea, promuovono l’apprendimento in tutto l’arco della vita, assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

-     a tal fine, la legge n. 92/2012, articolo 4, comma 55, lettera b), considera come prioritarie le azioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e il decreto legislativo n. 226 del 2005, articolo 1 prescrive come assistita e sostenuta da apposite iniziative didattiche la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema del secondo ciclo di istruzione, che la frequenza dei diversi segmenti formativi comporta l’acquisizione di crediti certificabili finalizzati alla fase dei passaggi o alla ripresa degli studi eventualmente interrotti, e che ogni esperienza pratica o realizzata in contesti non formali ed informali è riconosciuta con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle Istituzioni scolastiche e formative;

-     il decreto legislativo n. 13/2013, al fine di garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità delle competenze acquisite sia attraverso apprendimenti formali, non formali e informali, definisce i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi per la loro certificazione;

-     per il sistema dell’istruzione professionale (di seguito: IP) - caratterizzato da uno stretto raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale – l’articolo 8 del decreto legislativo n. 61/2017 (di seguito: decreto legislativo) definisce specifici criteri generali al fine di garantire alle studentesse e agli studenti la possibilità di ridefinire le proprie scelte formative e realizzare, quindi, un percorso personale di crescita e apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi;

-     con il presente accordo, previsto al comma 2 dell’articolo 8 sopra citato, si intendono disciplinare le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (di seguito: IeFP) e viceversa, tenuto conto dei criteri generali definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 61/2017;

CONSIDERATO CHE

-     con il decreto legislativo vengono introdotti strumenti per garantire maggiore flessibilità dell’offerta formativa del sistema di IP anche attraverso l’innovazione delle metodologie didattiche, a supporto di un efficace raccordo tra i diversi segmenti dei sistemi formativi, attraverso l’accertamento delle competenze maturate da ciascuna studentessa e studente, tenuto conto anche delle esperienze maturate nei percorsi non formali e informali;

-     l’assetto didattico dei nuovi percorsi di IP è caratterizzato dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che consente un bilancio delle competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti certificabili anche attraverso il riconoscimento dei crediti, tenuto conto dell’organizzazione didattica per Unità di Apprendimento (di seguito: UdA);

-     i percorsi di istruzione e formazione professionalei percorsi di IeFP di cui al repertorio nazionale delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali quadriennali sono strutturati secondo uno standard delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti la figura, afferenti al processo di lavoro e alle relative attività e declinate in abilità e conoscenze;

-     il passaggio presuppone la progettazione e l’attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP ed in via sussidiaria di IeFP (di seguito denominate istituzioni scolastiche) e di quelle accreditate dalle Regioni (di seguito: Istituzioni formative), di modalità di accompagnamento e di sostegno delle studentesse e degli studenti e il graduale inserimento nel nuovo percorso scelto;

-     ai fini del passaggio, occorre tener conto dei risultati di apprendimento in uscita previsti sia in relazione al percorso formativo frequentato, sia a quello al quale si chiede di accedere;

-     il passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e viceversa si attua secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi, nonché sulle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte della studentessa e dello studente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CONCORDA

Articolo 1

Oggetto

 

1. Il presente accordo è adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo e disciplina le fasi del passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR e del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, e viceversa.

2. La reversibilità delle scelte e la possibilità del passaggio è in ogni caso assicurata e assistita dalle istituzioni scolastiche e formative. In mancanza delle condizioni essenziali per l’ammissione e l’inserimento della studentessa e dello studente nel percorso richiesto di cui all’articolo 3, le predette istituzioni scolastiche e formative attuano le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta  di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

3. Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi di cui al comma 1, nonché nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP o – secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali – di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi.

4. Le istituzioni scolastiche e formative, nelle diverse fasi dei passaggi, sono tenute al rispetto delle condizioni essenziali e delle operazioni fondamentali di cui agli  articoli 3 e 4 del presente accordo; applicano, nel riconoscimento dei crediti, quanto previsto all’articolo 5 del presente accordo. Le procedure per i passaggi sono regolate agli articoli 6, 7 e 8 del presente accordo.

 

Articolo 2

Fasi del passaggio

 

1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono un carattere personalizzato e garantiscono alla studentessa e allo studente il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento. La studentessa e lo studente hanno l’opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo.

 

2. In rapporto al diritto della studentessa e dello studente ed al carattere personalizzato del passaggio, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;

b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

3.  I passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP relativi agli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo avvengono nei limiti e con le condizioni previste  dall’articolo 11, comma 3, del decreto di cui all’Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017.

 

Articolo 3

Condizioni essenziali delle fasi di passaggio

 

1. Il passaggio tra percorsi di IP e di IeFP e viceversa, anche ai fini del reingresso nei percorsi di IP e in quelli di IeFP, non ha carattere di irreversibilità e prevede, da parte delle istituzioni interessate, la progettazione e l'attuazione, sulla base della ricognizione degli apprendimenti effettivamente acquisiti e riconoscibili e degli specifici risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso di studi richiesto, azioni di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente, con la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto a norma del comma 2.

2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all’istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità, previa valutazione degli elementi di cui all’articolo 4 del presente accordo, nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.

3. L’istituzione destinataria della domanda di passaggio di cui al comma 2 assicura il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali di cui all’articolo 4, nonché la progettazione e la realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento della studentessa e dello studente richiedente nel nuovo percorso.

4. L’istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell’esito della procedura, anche ai fini del monitoraggio e del controllo di cui all’articolo 9.

Articolo 4

Procedimento per l’attuazione dei passaggi

 

1. Il procedimento relativo al passaggio di cui all’articolo 3 del presente accordo, tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP è gestito, nell’ambito della propria autonomia, dalle istituzioni interessate, in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate al presente articolo, tenuto conto delle diverse condizioni logistiche ed organizzative.

 

 

 

2. L’istituzione di provenienza della studentessa o dello studente che richiede il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali:

a) acquisizione della domanda di passaggio presentata dalla studentessa e dallo studente a norma dell’articolo 6 e trasmissione all’istituzione scolastica o formativa di destinazione; in caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale;

b) tempestivo invio all’istituzione di destinazione del Certificato di competenze di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo da parte dell’istituzione scolastica, ovvero dell’attestazione delle competenze prevista dalla normativa di ciascuna regione da parte dell’istituzione formativa, ovvero del titolo di studio, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito rilasciati dall’istituzione di provenienza;

c) eventuale designazione dell’incaricato, in servizio presso l’istituzione scolastica di IP o l’istituzione formativa di IeFP, che integra la commissione per i passaggi di cui all’ articolo 7.

3. L’istituzione di destinazione della studentessa o dello studente che chiede il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali:

a) elaborazione di un bilancio delle competenze ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera b), del decreto legislativo, sulla base del Certificato delle competenze o dell’attestazione delle competenze e di eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati - degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento;

b) determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, nonché delle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso ed eventuale suo ri-orientamento, dell’annualità di inserimento della studentessa e dello studente e delle eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto o degli interventi integrativi;

c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento;

d) valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento.

4. Le istituzioni di provenienza e di destinazione, ove necessario, attivano, in tempo utile per facilitare il passaggio e l’inserimento della studentessa e dello studente, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento di passaggio e nei primi periodi di inserimento.

 

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio

1. Con riferimento ai passaggi tra percorsi, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell’inserimento nel percorso di IP o di IeFP per il quale ha presentato la domanda di passaggio a norma dell’articolo 6, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso.

2. La certificazione delle competenze è operata dall’istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del Certificato di competenze e dall’istituzione di IeFP di provenienza attraverso il rilascio dell’attestazione delle competenze di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), del presente accordo. Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti dalla studentessa e dallo studente anche nell’ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.

3. Nei casi di rientro a seguito di una interruzione degli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall’Istituzione di destinazione sulla base della certificazione delle competenze di cui al comma 2 e delle eventuali verifiche in ingresso.

6. Una copia del Certificato di competenze o dell’attestazione delle competenze è conservata agli atti dell’istituzione che ha provveduto al rilascio.

7. Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall’Istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del Bilancio delle competenze di cui all’art. 4 comma 3 lettera a).

 

Articolo 6

Domanda di passaggio

1. La studentessa e lo studente che intende passare da un percorso di IP a un percorso di IeFP e viceversa, presenta domanda, per il tramite dell’istituzione di appartenenza, alla istituzione nella quale è attivato il percorso richiesto. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale. La domanda è presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 3, del presente accordo.

3. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP presenta domanda entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto. In tal caso l’operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo.

4. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo presenta la domanda di passaggio entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio.

5. Il termine di presentazione della domanda di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria, nonché il termine entro il quale si conclude l’operazione di passaggio a tali percorsi, è definito dalle specifiche regolamentazioni regionali.

6. Nel caso la domanda di passaggio sia presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre, sia per i passaggi da IP a IeFP, sia per i passaggi da IeFP a IP.

Articolo 7

Commissione per i passaggi

 

1. L’istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina una Commissione che sovraintende all’intera procedura, costituita da personale in servizio presso l’istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

2. Ove proposto dall’istituzione scolastica, sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe, ovvero dall’istituzione formativa, di provenienza della studentessa e dello studente che fa domanda di passaggio, la Commissione può essere integrata con un docente o un formatore dell’istituzione di provenienza. Di tale richiesta l’istituzione scolastica o formativa informa l’istituzione di destinazione contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio.

3. La partecipazione alla Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.

4. La Commissione cura le operazioni fondamentali del procedimento di passaggio indicate all’articolo 4, comma 3.

5. Ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività, la Commissione è tenuta a documentare le operazioni di cui al comma 2 attraverso la redazione di apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell’intero procedimento.

6. Ferme restando le specifiche disposizioni normative statali e regionali di riferimento, la Commissione stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori, ivi compresa la possibilità di lavorare a distanza. La Commissione può essere, inoltre, integrata, nel rispetto dell’autonomia dell’istituzione scolastica o formativa, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Ai fini della gestione del passaggio tra i diversi percorsi, l’istituzione scolastica o formativa di destinazione garantisce la funzione di tutoraggio relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio.

8. L’istituzione scolastica o formativa di provenienza è responsabile degli adempimenti relativi al diritto dovere di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005 insieme all’istituzione scolastica o formativa di destinazione.

9. In relazione alle modalità stabilite dalle specifiche disposizioni in materia di anagrafe degli studenti, le istituzioni scolastiche o formative di destinazione sono tenute a trasmettere agli Uffici competenti le comunicazioni relative ai passaggi.

 

Articolo 8

Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima

 

1. La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto tiene conto:

a) della comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere e dei relativi risultati di apprendimento;

b) dei crediti riconosciuti, ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo, alla studentessa e allo studente richiedente;

c) delle correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo.

2. In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 7 del presente accordo determina l’inserimento della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione:

a) nell’annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d’anno;

 

b) nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative;

c) nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

3. La Commissione, ai fini del proficuo inserimento della studentessa e dello studente, individua eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso di destinazione;

4. L’istituzione di destinazione prevede e attua, nell’ambito del proprio programma dell’offerta formativa, misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative rispetto al percorso di inserimento della studentessa e dello studente richiedente il passaggio, ovvero dispensative, in relazione ai crediti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del presente accordo.

5. Nel caso di passaggio della studentessa e dello studente in possesso della qualifica di operatore del benessere e/o del diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici, le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP, interventi integrativi finalizzati all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili, ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo, ai fini dei passaggi ai percorsi di istruzione professionale.

6. Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l’anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

 

Articolo 9

Supporto, monitoraggio e controllo

 

1. A livello territoriale, con specifico accordo tra l’Ufficio competente della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionali, sono definite le forme e le modalità di:

a) supporto alle istituzioni scolastiche e formative sulla materia dei passaggi;

b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente accordo;

c) collaborazione anche relativamente alla gestione dei dati.

2. Agli aspetti di cui al comma 1 gli Uffici competenti della Regione e gli Uffici Scolastici Regionali provvedono nell’ambito delle proprie competenze e risorse.

3. Nell’ambito del tavolo nazionale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, è costituito un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi di cui al presente accordo, anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e formative. La partecipazione al Tavolo nazionale non comporta il riconoscimento di gettoni, indennità, emolumenti, compensi o benefici economici a qualunque titolo previsti.

 

Articolo 10

Clausole di salvaguardia

 

1.    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle presenti indicazioni nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

 

2.    Le misure per i passaggi tra i sistemi formativi di cui al presente accordo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e sui POR delle singole regioni, nonché ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 

3.    Resta fermo, in materia di dotazioni organiche del personale, quanto previsto dall’articolo 8 del decreto di cui all’Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo.

 

 

 

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Tipo Argomento
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Convocazione e o.d.g.

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Integrazione o.d.g.

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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul riparto delle risorse assegnate alle Regioni ai fini del potenziamento del Servizio Fitosanitario e sul finanziamento di un nuovo programma informatico per la gestione delle attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2018. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto direttoriale recante Proposta di riparto fondi resi disponibili a seguito della rimodulazione del Piano nazionale OCM vino relativo alla campagna 2018/2019. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’articolo 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della proposta del Ministro della salute di ammissione al finanziamento della quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2015, dei progetti delle Regioni Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Calabria. (SALUTE)
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Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sul documento di indirizzo concernente “Una strategia di intervento per l’osteoporosi”. (SALUTE)
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Parere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. (SALUTE)
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Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente l’approvazione del documento recante “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – GIOVENTU’ E SERVIZIO CIVILE)
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulle Linee guida “I controlli alla frontiera – la frontiera dei controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”. (SALUTE)
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Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di quattro esperti delle Regioni, quali componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. (SALUTE)
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Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). (SALUTE)
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Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e dell’articolo 1 del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013. (SALUTE)
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Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. f), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, di un rappresentante effettivo e di uno supplente delle Regioni in seno al Partenariato per la logistica e i trasporti. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato all’incremento dell’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori con riferimento ai percorsi innovativi a vocazione “Industria 4.0”. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)
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Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di D.P.R. recante ulteriori modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
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Parere, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). (SALUTE)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2018. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2016, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche al D.M. 23 gennaio 2017, n.25. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2016, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifiche al D.M. 28 ottobre 2016 n. 345. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE)
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