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Accordo
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale
e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli
Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e
del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Repertorio
Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella seduta odierna del 10 maggio 2018: VISTO
l’articolo 117 della Costituzione; VISTO
l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO
l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; VISTA la
legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione"; VISTA la
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale"; VISTO
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, recante "Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola- lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n.53"; VISTO il
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53"; VISTA la
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede
l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata
dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in
materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica; VISTO il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139,
"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296"; VISTO
l'articolo 64, comma 4-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che modifica
l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo
l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 2009, n. 275, "Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27
gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza
raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile
2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno
scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti
necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
unitamente ai relativi allegati; VISTO l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011,
repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali
relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato/Regioni
del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
riguardante l’integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento
per l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato
con l’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011; VISTA la
legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"; VISTO
il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012,
n. 92 "; VISTO il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015,
recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013. n. 13; VISTO il
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", con
particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato; VISTA la
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti"; VISTO
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 18; VISTO il
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107": VISTO
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, dell'8 gennaio
2018, di "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la
determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi
dell’istruzione professionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 61/2017, con i relativi risultati di apprendimento, declinati in
termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento degli indirizzi di
studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, le indicazioni
per il passaggio al nuovo ordinamento e per la correlazione tra le qualifiche e
i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali
dell'istruzione professionale, anche al fine di facilitare il sistema dei
passaggi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61/2017, nonché la
correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori
economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e delle ricerca, del 30 giugno 2015; VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle finanze e il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la definizione dei
criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale
e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017; VISTA
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; VISTA
la raccomandazione del Consiglio europeo sul quadro europeo delle qualifiche
(EQF) per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2017, che abroga la
raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente; VISTA
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di
un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009; RITENUTO
necessario dare attuazione alle previsioni normative relative ai passaggi dal
sistema dell’istruzione professionale a quello dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa, per fornire alla studentessa e allo studente una
opportunità per garantire la realizzazione di un percorso di crescita e
apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi
anche attraverso la ridefinizione delle scelte senza disperdere il proprio
bagaglio di acquisizioni; VISTA
la nota prot. n. 0014220 del 9 maggio 2018, con la
quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha
trasmesso l’accordo indicato in oggetto, che è stato diramato, in pari data,
alle Regioni e alle Province autonome, con nota DAR0006292 del 9 maggio 2018; CONSIDERATO
che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in argomento; ACQUISITO
nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano: SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini
sotto indicati. PREMESSO
CHE: - il
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 1, nonché la legge
n. 92/2012, articolo 4, comma 51 e segg., in coerenza con le indicazioni
dell’Unione europea, promuovono l’apprendimento in tutto l’arco della vita,
assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e
di sviluppare competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale; - a tal
fine, la legge n. 92/2012, articolo 4, comma 55, lettera b), considera come
prioritarie le azioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e il decreto legislativo
n. 226 del 2005, articolo 1 - il
decreto legislativo n. 13/2013, al fine di garantire il riconoscimento, la
trasparenza e la spendibilità delle competenze acquisite sia attraverso
apprendimenti formali, non formali e informali, definisce i livelli essenziali
delle prestazioni e gli standard minimi per la loro certificazione; - per il
sistema dell’istruzione professionale (di seguito: IP) - caratterizzato da uno
stretto raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale –
l’articolo 8 del decreto legislativo n. 61/2017 (di seguito: decreto
legislativo) definisce specifici criteri generali al fine di garantire alle
studentesse e agli studenti la possibilità di ridefinire le proprie scelte
formative e realizzare, quindi, un percorso personale di crescita e
apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi; - con il
presente accordo, previsto al comma 2 dell’articolo 8 sopra citato, si intendono
disciplinare le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di
istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione
e formazione professionale (di seguito: IeFP) e
viceversa, tenuto conto dei criteri generali definiti dall’articolo 8 del
decreto legislativo n. 61/2017; CONSIDERATO
CHE - con il
decreto legislativo vengono introdotti strumenti per garantire maggiore
flessibilità dell’offerta formativa del sistema di IP anche attraverso
l’innovazione delle metodologie didattiche, a supporto di un efficace raccordo
tra i diversi segmenti dei sistemi formativi, attraverso l’accertamento delle
competenze maturate da ciascuna studentessa e studente, tenuto conto anche
delle esperienze maturate nei percorsi non formali e informali; - l’assetto
didattico dei nuovi percorsi di IP è caratterizzato dalla personalizzazione del
percorso di apprendimento, che consente un bilancio delle competenze acquisite
dalle studentesse e dagli studenti certificabili anche attraverso il riconoscimento
dei crediti, tenuto conto dell’organizzazione didattica per Unità di
Apprendimento (di seguito: UdA); - i percorsi di istruzione e formazione professionalei
percorsi di IeFP di cui al repertorio nazionale delle
qualifiche triennali e dei diplomi professionali quadriennali sono strutturati
secondo uno standard delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti la
figura, afferenti al processo di lavoro e alle relative attività e declinate in
abilità e conoscenze; - il
passaggio presuppone la progettazione e l’attuazione, da parte delle
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP ed in via sussidiaria di IeFP (di seguito denominate istituzioni scolastiche) e di
quelle accreditate dalle Regioni (di seguito: Istituzioni formative), di
modalità di accompagnamento e di sostegno delle studentesse e degli studenti e
il graduale inserimento nel nuovo percorso scelto; - ai
fini del passaggio, occorre tener conto dei risultati di apprendimento in
uscita previsti sia in relazione al percorso formativo frequentato, sia a
quello al quale si chiede di accedere; - il
passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e
viceversa si attua secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi,
nonché sulle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte della
studentessa e dello studente; TUTTO
CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CONCORDA Articolo
1 Oggetto 1. Il presente accordo è adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo e disciplina le fasi del passaggio tra i percorsi di IP e i
percorsi di IeFP, compresi nel Repertorio nazionale
dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, del
27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR e del 19 gennaio 2012, repertorio
atti n. 21/CSR, e viceversa. 2. La reversibilità delle scelte e
la possibilità del passaggio è in ogni caso assicurata e assistita dalle
istituzioni scolastiche e formative. In mancanza delle condizioni essenziali per
l’ammissione e l’inserimento della studentessa e dello studente nel percorso
richiesto di cui all’articolo 3, le predette istituzioni scolastiche e formative
attuano le necessarie misure di ri-orientamento con
la proposta di soluzioni alternative
idonee a facilitare la prosecuzione degli studi. 3. Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella
frequenza dei percorsi di cui al comma 1, nonché nell'ipotesi di rientro nei
percorsi di IP o – secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni
regolamentari regionali – di IeFP dopo un periodo di
interruzione degli studi. 4. Le istituzioni scolastiche e formative, nelle diverse fasi dei passaggi, sono tenute al rispetto
delle condizioni essenziali e delle operazioni fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del presente accordo; applicano,
nel riconoscimento dei crediti, quanto previsto all’articolo 5 del presente
accordo. Le procedure per i passaggi sono regolate agli articoli 6, 7 e 8 del
presente accordo. Articolo 2 Fasi del passaggio 1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono un carattere personalizzato e
garantiscono alla studentessa e allo studente il diritto alla realizzazione del
percorso personale di crescita e di apprendimento. La studentessa e lo studente
hanno l’opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la
valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate all’articolo
8, comma 6, del decreto legislativo. 2. In
rapporto al diritto della studentessa e dello studente ed al carattere
personalizzato del passaggio, le procedure per consentire i passaggi tra i due
sistemi possono essere attivate: a) per i primi tre anni dei
percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di
ciascun anno; b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai
percorsi di IeFP a quelli di IP. 3. I passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei
trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP relativi agli indirizzi di
cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo avvengono nei limiti e con
le condizioni previste dall’articolo 11,
comma 3, del decreto di cui all’Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire
il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017. Articolo 3 Condizioni essenziali delle fasi di passaggio 1. Il passaggio tra percorsi di IP e
di IeFP e viceversa, anche ai fini del reingresso nei
percorsi di IP e in quelli di IeFP, non ha carattere
di irreversibilità e prevede, da parte delle istituzioni interessate, la
progettazione e l'attuazione, sulla base della ricognizione degli apprendimenti
effettivamente acquisiti e riconoscibili e degli specifici risultati di
apprendimento attesi a conclusione del percorso di studi richiesto, azioni di
accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente, con
la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto a norma del
comma 2. 2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di
appartenenza, all’istituzione presso la quale è attivo il percorso
richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità, previa valutazione
degli elementi di cui all’articolo 4 del presente accordo, nel rispetto delle
specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi
classe e di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di
riferimento. 3. L’istituzione destinataria della domanda di passaggio di cui al comma 2
assicura il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali di
cui all’articolo 4, nonché la progettazione e la realizzazione delle attività
di inserimento e di accompagnamento della studentessa e dello studente
richiedente nel nuovo percorso. 4. L’istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e
formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell’esito
della procedura, anche ai fini del monitoraggio e del controllo di cui
all’articolo 9. Articolo
4 Procedimento
per l’attuazione dei passaggi 1. Il procedimento relativo al passaggio di cui all’articolo 3 del presente
accordo, tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP è
gestito, nell’ambito della propria autonomia, dalle istituzioni interessate, in
modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate al presente articolo,
tenuto conto delle diverse condizioni logistiche ed organizzative. 2. L’istituzione di provenienza della studentessa o dello studente che richiede
il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali: a) acquisizione della domanda di passaggio presentata dalla studentessa e
dallo studente a norma dell’articolo 6 e trasmissione all’istituzione
scolastica o formativa di destinazione; in caso di minore di età, la domanda di
passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale; b) tempestivo invio all’istituzione di destinazione del Certificato di competenze di cui all’articolo
5, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo da parte dell’istituzione scolastica, ovvero dell’attestazione delle competenze prevista
dalla normativa di ciascuna regione da parte dell’istituzione formativa, ovvero
del titolo di studio, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della
determinazione del credito rilasciati dall’istituzione di provenienza; c) eventuale designazione
dell’incaricato, in servizio presso l’istituzione scolastica di IP o
l’istituzione formativa di IeFP, che integra la
commissione per i passaggi di cui all’ articolo 7. 3. L’istituzione di destinazione della studentessa o dello studente che
chiede il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali: a) elaborazione di un bilancio delle competenze ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo, sulla base del Certificato delle competenze o dell’attestazione
delle competenze e di eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di
acquisizione non adeguatamente documentati - degli apprendimenti effettivamente
posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento; b) determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e
della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di
provenienza e quello di destinazione, nonché delle effettive potenzialità di
prosecuzione del percorso ed eventuale suo ri-orientamento,
dell’annualità di inserimento della studentessa e dello studente e delle
eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto o degli interventi
integrativi; c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative
e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per
favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di
apprendimento; d) valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e
accompagnamento. 4. Le istituzioni di provenienza e di destinazione, ove necessario,
attivano, in tempo utile per facilitare il passaggio e l’inserimento della
studentessa e dello studente, misure di accompagnamento anche in periodi
precedenti il momento di passaggio e nei primi periodi di inserimento. Articolo
5 Riconoscimento
dei crediti ai fini del passaggio 1. Con riferimento ai passaggi tra percorsi, per credito formativo si intende il valore attribuibile
alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo
studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque
riconoscibili ai fini dell’inserimento nel percorso di IP o di IeFP per il quale ha presentato la domanda di passaggio a
norma dell’articolo 6, anche a seguito di
eventuali verifiche in ingresso. 2. La certificazione delle competenze è operata
dall’istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del Certificato di competenze e
dall’istituzione di IeFP di provenienza attraverso il 3. Nei casi di rientro a seguito di una interruzione degli studi, il
riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall’Istituzione di
destinazione sulla base della certificazione delle competenze di cui al comma 2
e delle eventuali verifiche in ingresso. 6. Una copia del Certificato di competenze o dell’attestazione
delle competenze è conservata agli atti dell’istituzione che ha provveduto
al rilascio. 7. Il riconoscimento del credito ai
fini del passaggio è operato dall’Istituzione scolastica o formativa di
destinazione sulla base del Bilancio delle competenze di cui all’art. 4 comma 3
lettera a). Articolo
6 Domanda
di passaggio 1. La studentessa e lo studente che intende passare da un percorso di IP a
un percorso di IeFP e viceversa, presenta domanda,
per il tramite dell’istituzione di appartenenza, alla istituzione nella quale è attivato il percorso
richiesto. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai
soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale. La domanda è presentata
direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione nei
casi previsti dall’articolo 1, comma 3, del presente accordo. 3. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP
nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP presenta
domanda entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto. In tal caso
l’operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo. 4. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP
al termine dell’anno formativo presenta la domanda di passaggio entro il 30
giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte
le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio. 5. Il termine di presentazione della domanda di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da
quelle scolastiche in via sussidiaria, nonché il termine entro il quale si
conclude l’operazione di passaggio a tali percorsi, è definito dalle specifiche
regolamentazioni regionali. 6. Nel caso la domanda di passaggio sia presentata nel corso del terzo
anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre, sia per i
passaggi da IP a IeFP, sia per i passaggi da IeFP a IP. Articolo
7 Commissione
per i passaggi 1. L’istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda
di passaggio, nomina una Commissione che sovraintende all’intera procedura, costituita
da personale in servizio presso l’istituzione stessa, nominata in tempo utile
per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio. 2. Ove proposto dall’istituzione
scolastica, sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe, ovvero
dall’istituzione formativa, di provenienza della studentessa e dello studente
che fa domanda di passaggio, la Commissione può essere integrata con un docente
o un formatore dell’istituzione di provenienza. Di tale richiesta l’istituzione
scolastica o formativa informa l’istituzione di destinazione contestualmente
alla trasmissione della domanda di passaggio. 3. La partecipazione alla
Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità,
emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese. 4. La Commissione cura le operazioni fondamentali del procedimento di
passaggio indicate all’articolo 4, comma 3. 5. Ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività, la Commissione
è tenuta a documentare le operazioni di cui al comma 2 attraverso la redazione
di apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità
dell’intero procedimento. 6. Ferme restando le specifiche disposizioni normative statali e regionali
di riferimento, la Commissione stabilisce le modalità di svolgimento dei
lavori, ivi compresa la possibilità di lavorare a distanza. La Commissione può
essere, inoltre, integrata, nel rispetto dell’autonomia dell’istituzione
scolastica o formativa, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e
opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo
senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Ai fini della gestione del passaggio tra i diversi percorsi,
l’istituzione scolastica o formativa di destinazione garantisce la funzione di
tutoraggio relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto
personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio. 8. L’istituzione scolastica o formativa di provenienza è responsabile degli
adempimenti relativi al diritto dovere di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo n. 76 del 2005 insieme all’istituzione scolastica o
formativa di destinazione. 9. In relazione alle modalità stabilite dalle specifiche disposizioni in
materia di anagrafe degli studenti, le istituzioni scolastiche o formative di
destinazione sono tenute a trasmettere agli Uffici competenti le comunicazioni
relative ai passaggi. Articolo
8 Annualità
di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima 1. La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto tiene
conto: a) della comparazione tra il percorso di
provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere e dei relativi
risultati di apprendimento; b) dei crediti riconosciuti, ai sensi dell’articolo
5 del presente accordo, alla studentessa e allo studente richiedente; c)
delle correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo. 2. In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1, la
Commissione di cui all’articolo 7 del presente accordo determina l’inserimento
della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione: a) nell’annualità corrispondente a quella del
percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d’anno; b) nell’annualità corrispondente a quella conclusa
nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per
specifiche UdA in relazione agli ambiti di
equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo
gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative; c) nell’annualità
successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza. 3. La Commissione, ai fini del proficuo inserimento della studentessa e
dello studente, individua eventuali supporti, interventi o moduli formativi
aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione
del percorso di destinazione; 4. L’istituzione di destinazione prevede e attua, nell’ambito del proprio
programma dell’offerta formativa, misure di personalizzazione e supporto, atte
a colmare le eventuali carenze formative rispetto al percorso di inserimento della
studentessa e dello studente richiedente il passaggio, ovvero dispensative, in
relazione ai crediti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del presente accordo. 5. Nel caso di passaggio della studentessa e dello studente in possesso
della qualifica di operatore del benessere e/o del diploma professionale di
tecnico dei trattamenti estetici, le istituzioni formative di provenienza, in
accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e
realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP,
interventi integrativi finalizzati all’acquisizione di competenze, abilità e
conoscenze utili, ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo, ai fini dei
passaggi ai percorsi di istruzione professionale. 6. Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l’anno scolastico o
formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data
di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono
riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del
percorso di destinazione. Articolo
9 Supporto,
monitoraggio e controllo 1. A livello territoriale, con specifico accordo tra l’Ufficio
competente della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionali, sono definite le
forme e le modalità di: a) supporto alle istituzioni
scolastiche e formative sulla materia dei passaggi; b) monitoraggio e controllo del
rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente accordo; c) collaborazione anche relativamente alla gestione dei dati. 2. Agli aspetti di cui al comma 1 gli Uffici competenti della Regione e gli Uffici
Scolastici Regionali provvedono nell’ambito delle proprie competenze e risorse. 3. Nell’ambito del tavolo nazionale di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, è costituito un apposito
gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi
di cui al presente accordo, anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche
adottate dalle istituzioni scolastiche e formative. La partecipazione al Tavolo nazionale
non comporta il riconoscimento di gettoni, indennità, emolumenti, compensi o
benefici economici a qualunque titolo previsti. Articolo
10 Clausole
di salvaguardia 1.
Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione
delle presenti indicazioni nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai relativi ordinamenti. 2.
Le
misure per i passaggi tra i sistemi formativi di cui al presente accordo
possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle a valere sui Programmi Operativi Nazionali
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e sui POR delle singole regioni, nonché
ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico
delle finanze pubbliche. 3.
Resta
fermo, in materia di dotazioni organiche del personale, quanto previsto dall’articolo
8 del decreto di cui all’Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo
tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo.
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