Conferenza Unificata

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Dossier sulle Intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, N. 131

Il dossier sulle intese ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 che viene qui pubblicato rappresenta una prima raccolta delle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata dal 2003 al primo semestre 2013.
 La legge 5 giugno 2003, n. 131 – che detta le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - all’articolo 8, prevede la possibilità, per il Governo, di promuovere la stipula di intese, in sede di Conferenza, dirette a favorire l’armonizzazione delle legislazioni statali e regionali, il raggiungimento di posizioni unitarie, o il conseguimento di obiettivi comuni. Essa, inoltre, esclude l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che permettono al Consiglio dei ministri il prosieguo dell’iter legislativo a “prescindere” dal raggiungimento dell’intesa , provvedendo con deliberazione motivata e in presenza di determinati requisiti.
Proprio l’approvazione della legge 5 giugno 2003, n. 131, a seguito della riforma del Titolo V, ha dato nuovo impulso allo strumento delle intese, avviando una nuova fase dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, in applicazione del principio di leale collaborazioni fra i soggetti istituzionali. Intese che assurgono, in questo caso, a un accordo amministrativo di particolare valore, tramite cui gli Enti pubblici rappresentativi “concertano” fra di loro le modalità organizzative e di perseguimento degli interessi pubblici di propria competenza.
All’accordo quindi si è associata una nuova tipologia, a questo assimilabile, ma che la legge 131/2003 ha definito intesa. Lo strumento per concludere un accordo politico, infatti, è rappresentato da una intesa ex art. 8, comma 6, della legge 131/2003, la cui valenza è, comunque, sempre politica ma con un quid pluris rispetto a quanto si può esprimere in sede di un mero accordo ex articolo 4 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281.
 La Conferenza, vuoi mediante i pareri, che mediante gli accordi che mediante le intese, rappresenta la sede della mediazione politica per eccellenza tra le Regioni ed il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, come sottolineato più volte dalla Corte costituzionale già da diversi decenni. In particolare nella sentenza n. 219 del 1984 la Consulta si è espressa in proposito nei seguenti termini: “A questo punto, raccogliendo le cose fin qui dette con lo scarso ordine sistematico consentito dal numero, dalla sovrapposizione e dall'intreccio delle questioni sottopostele, la Corte può concludere che l'accoglimento di alcune censure, il rigetto di altre nei sensi di cui in motivazione, la dichiarata inammissibilità di alcune questioni, l'infondatezza di tutte le altre, cioè il risultato complessivo dell'esame della Corte, quale è registrato nel dispositivo della presente sentenza, consentono di esprimere l'auspicio che nell'applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una gelosa, puntigliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, che la Corte ritiene compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali.
Parole che suonano quasi “profetiche”, anticipatrici di dimensioni istituzionali e dinamiche intersoggettive che si svilupperanno, non senza difficoltà, nei decenni successivi.
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