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Presa d’atto
del report del resoconto della riunione del 10 gennaio 2018 del Tavolo di
confronto concernente le procedure di mobilità del personale CRI autista
soccorritore di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, con decorrenza 1^ gennaio 2018 Presa d’atto Repertorio atti n. 22/CSR del 31 gennaio
2018 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO Nella odierna seduta del 31 gennaio 2018: VISTO l’articolo 6 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante: “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183”, il quale, al comma 5, prevede, al fine di
coordinare e supportare il processo di mobilità del personale della C.R.I., l’istituzione
di una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica, alla
quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della
salute, dell’economia e delle finanze e della difesa, della C.R.I. e quindi
dell’Ente e dell’Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del
personale della C.R.I.; VISTO, altresì, il comma 7
dell’articolo 6 della predetta normativa, il quale stabilisce che gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione
degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in
posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista
soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano
prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo
non inferiore a cinque anni e che tali assunzioni sono disposte senza apportare
nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, in quanto finanziate con il
trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del
personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all’Ente e che le
spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con il divieto per gli enti e le aziende sopradette di assumere personale corrispondente fino al totale
assorbimento del personale della CRI ovvero dell’Ente sopradetto; VISTO altresì, l’articolo 8 del
predetto decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il quale al comma 2,
prevede fra l’altro che il personale, ad eccezione di quello funzionale alle
attività propedeutiche alla gestione liquidatoria,
ove non assunto alla data del 1^ gennaio 2018 dall’Associazione, è collocato in
disponibilità, ai sensi del comma 7 dell’articolo 33 e dell’articolo 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; VISTA la nota n. 0001726 del 31
gennaio 2018 con la quale è stato diramato alle Amministrazioni statali interessate
ed alle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana il report
del resoconto della riunione del Tavolo di confronto, tenutasi il 10 gennaio
2018, sulle procedure di mobilità del personale della
Croce Rossa Italiana autista soccorritore di cui all’articolo 6, comma 7, del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con decorrenza 1^ gennaio 2018; CONSIDERATO che detto documento, pur
non essendo iscritto all’ordine del giorno, è stato esaminato nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, CONSIDERATO che il Governo e le
Regioni hanno preso atto favorevolmente di detto documento;
PRENDE ATTO del report del
resoconto della riunione del 10 gennaio 2018 del Tavolo di confronto
concernente le procedure di mobilità del personale della Croce Rossa Italiana
autista soccorritore di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, con decorrenza 1^ gennaio 2018, trasmesso, con nota n.
0001726 del 31 gennaio 2018, che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante.
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