Un po' di storia
La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita
in via amministrativa nel 1983 (D.P.C.M. 12 ottobre 1983)
a circa tre anni di distanza dalle conclusioni dellindagine
conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, che aveva sottolineato lesigenza dellindividuazione
di una "sede per un rapporto permanente con gli organi
centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni
allelaborazione delle linee di politica generale
di tutto lo Stato-ordinamento".
Ha avuto la prima organica disciplina con la legge che
regolamenta lattività del Governo e lordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23
agosto 1988, n.400, art.12).
La legge 23 agosto 1988, n. 400, attribuisce alla Conferenza
compiti di "informazione, consultazione e raccordo
in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa,
alla sicurezza nazionale, alla giustizia".
E sentita obbligatoriamente sul documento di programmazione
economica e finanziaria e sul disegno di legge finanziaria
e collegati in sede Unificata con la Conferenza Stato-città
e autonomie locali.
E sentita su ogni altro oggetto di interesse regionale
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno
sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome.
Con il D.Lgs.16 dicembre 1989, n.418, in attuazione della
delega di cui al comma 7 dellart.12 della legge
n.400 del 1988, le funzioni della Conferenza sono state
riordinate ed ampliate ed estese ai pareri su tutte le
questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle
attività di programmazione inerenti ai rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti infraregionali.
La Conferenza è consultata altresì sui
criteri generali per la ripartizione delle risorse tra
le Regioni, sulla modalità di determinazione di
indici e parametri da utilizzare per atti di programmazione
intersettoriale, sui criteri generali relativi agli atti
di programmazione e di indirizzo in materia di competenza
regionale e su quelli per la ripartizione delle risorse
relative ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.
Alla Conferenza è affidata anche la verifica periodica
dello stato di attuazione dei piani e programmi sui quali
si è pronunciata. Inoltre si è provveduto,
con il medesimo decreto, al riordino di tutti gli organismi
a composizione mista Stato-Regioni, attribuendone le relative
funzioni alla Conferenza o trasferendo parte delle competenze
di questi ultimi, quale quella già del Consiglio
sanitario nazionale per la determinazione dei criteri
di riparto del Fondo sanitario nazionale, poi definitivamente
soppresso con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266.
Il Parlamento, a partire dal 1991, ha accresciuto le
funzioni dellorgano, affidandogli non solo competenze
di natura consultiva, ma facendone il luogo per lespressione
di intese tra Amministrazioni statali e regionali, di
verifica congiunta e terza dellattività delle
Regioni, ovvero organo di indirizzo dellattività
amministrativa regionale.
Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato il ruolo
assunto dalla Conferenza. Con la sentenza n.204 del 1993
ha ribadito che il sistema complessivo dei rapporti tra
lo Stato e le regioni deve essere improntato al principio
della "leale collaborazione", ha avvertito il
Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante
il mancato raggiungimento dellintesa con le regioni,
ha lobbligo di motivare adeguatamente le ragioni
di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere
unilateralmente.
Questobbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del
1994 e poi nella successiva sentenza n. 338 dello stesso
anno, evidenzia come il ruolo assunto dalla Conferenza
Stato-regioni sia fondamentale e determinate per favorire
laccordo e la collaborazione tra luno e le
altre.
La Corte ha, infatti, affermato (sentenza n. 116/94)
"che la Conferenza è la sede privilegiata
del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato
e le regioni (e le province autonome) .... in quanto tale,
la Conferenza è unistituzione operante nellambito
della comunità nazionale come strumento per lattuazione
della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province
autonome".
Con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in
attuazione della delega contenuta nellart.9 della
legge 15 marzo 1997, n.59 che prevedeva la definizione
e lampliamento delle attribuzioni della Conferenza
Stato-Regioni, ne è stata potenziata la funzione
consultiva, rendendola obbligatoria per tutti gli schemi
di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti legislativi
in materia di competenza regionale adottati dal Governo.
Il parere obbligatorio, deve essere espresso entro un
termine di venti giorni ma, qualora ragioni di urgenza
dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri non
consentano la consultazione preventiva della Conferenza,
il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza,
che viene consultata successivamente alladozione
del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, è stata attribuita una piu esplicita
funzione di raccordo, attraverso la facoltà di
sancire accordi o intese per coordinare lesercizio
delle rispettive competenze delle amministrazioni centrali
e regionali.
Le intese e gli accordi Stato-regioni sono stati oggetto
di una specifica disciplina. larticolo 3 disciplina
le intese e stabilisce, infatti, le modalità di
espressione delle intese in sede Stato-regioni, sulla
scorta di quanto già previsto da specifiche disposizioni
normative nel corso degli ultimi anni.
Quando unintesa espressamente prevista dalla legge
non venga raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta
della Conferenza in cui è stata posta allordine
del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere
con deliberazione motivata.
Larticolo 4 disciplina invece gli accordi tra Governo,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che,
in attuazione del principio di leale collaborazione e
nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,
economicità ed efficacia dellazione amministrativa,
possono essere conclusi in sede di Conferenza, al fine
di coordinare lesercizio delle rispettive competenze
e svolgere attività di interesse comune.
Le intese e gli accordi si perfezionano con lespressione
dellassenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni
e Province autonome.
Lart. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha rivisto
la disciplina dellesercizio della funzione di indirizzo
e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni,
disponendo che gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento
tecnico, nonché le direttive relative allesercizio
delle funzioni delegate, siano adottati previa intesa
con la Conferenza.
Altra funzione rilevante affidata è quella di
promuovere il coordinamento della programmazione statale
e regionale, nel rispetto delle competenze del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, e di
raccordarla con lattività degli enti e soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico
interesse, aventi rilevanza nellambito territoriale
delle regioni e provincie autonome.
Una specifica disposizione disciplina lo scambio di dati
e informazioni sulle attività delle Amministrazioni
centrali e regionali, prevedendo anche la possibilità
di costituire banche dati mediante protocolli di intesa,
che la Conferenza approva nel rispetto delle norme tecniche
e dei criteri di sicurezza di accesso ai dati e alle informazioni
stabiliti dintesa con lAutorità per
lInformatica nella Pubblica Amministrazione.
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