Conferenza Stato Regioni

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Storia

Un po' di storia

La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita in via amministrativa nel 1983 (D.P.C.M. 12 ottobre 1983) a circa tre anni di distanza dalle conclusioni dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva sottolineato l’esigenza dell’individuazione di una "sede per un rapporto permanente con gli organi centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle linee di politica generale di tutto lo Stato-ordinamento".

Ha avuto la prima organica disciplina con la legge che regolamenta l’attività del Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988, n.400, art.12).

La legge 23 agosto 1988, n. 400, attribuisce alla Conferenza compiti di "informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia".

E’ sentita obbligatoriamente sul documento di programmazione economica e finanziaria e sul disegno di legge finanziaria e collegati in sede Unificata con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

E’ sentita su ogni altro oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome.

Con il D.Lgs.16 dicembre 1989, n.418, in attuazione della delega di cui al comma 7 dell’art.12 della legge n.400 del 1988, le funzioni della Conferenza sono state riordinate ed ampliate ed estese ai pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.

La Conferenza è consultata altresì sui criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni, sulla modalità di determinazione di indici e parametri da utilizzare per atti di programmazione intersettoriale, sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e di indirizzo in materia di competenza regionale e su quelli per la ripartizione delle risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.

Alla Conferenza è affidata anche la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e programmi sui quali si è pronunciata. Inoltre si è provveduto, con il medesimo decreto, al riordino di tutti gli organismi a composizione mista Stato-Regioni, attribuendone le relative funzioni alla Conferenza o trasferendo parte delle competenze di questi ultimi, quale quella già del Consiglio sanitario nazionale per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, poi definitivamente soppresso con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

Il Parlamento, a partire dal 1991, ha accresciuto le funzioni dell’organo, affidandogli non solo competenze di natura consultiva, ma facendone il luogo per l’espressione di intese tra Amministrazioni statali e regionali, di verifica congiunta e terza dell’attività delle Regioni, ovvero organo di indirizzo dell’attività amministrativa regionale.

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato il ruolo assunto dalla Conferenza. Con la sentenza n.204 del 1993 ha ribadito che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le regioni deve essere improntato al principio della "leale collaborazione", ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell’intesa con le regioni, ha l’obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente.

Quest’obbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del 1994 e poi nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il ruolo assunto dalla Conferenza Stato-regioni sia fondamentale e determinate per favorire l’accordo e la collaborazione tra l’uno e le altre.

La Corte ha, infatti, affermato (sentenza n. 116/94) "che la Conferenza è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome) .... in quanto tale, la Conferenza è un’istituzione operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

Con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in attuazione della delega contenuta nell’art.9 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevedeva la definizione e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, ne è stata potenziata la funzione consultiva, rendendola obbligatoria per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti legislativi in materia di competenza regionale adottati dal Governo.

Il parere obbligatorio, deve essere espresso entro un termine di venti giorni ma, qualora ragioni di urgenza dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza, che viene consultata successivamente all’adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Inoltre, è stata attribuita una piu’ esplicita funzione di raccordo, attraverso la facoltà di sancire accordi o intese per coordinare l’esercizio delle rispettive competenze delle amministrazioni centrali e regionali.

Le intese e gli accordi Stato-regioni sono stati oggetto di una specifica disciplina. l’articolo 3 disciplina le intese e stabilisce, infatti, le modalità di espressione delle intese in sede Stato-regioni, sulla scorta di quanto già previsto da specifiche disposizioni normative nel corso degli ultimi anni.

Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non venga raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui è stata posta all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata.

L’articolo 4 disciplina invece gli accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono essere conclusi in sede di Conferenza, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Le intese e gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

L’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha rivisto la disciplina dell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni, disponendo che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate, siano adottati previa intesa con la Conferenza.

Altra funzione rilevante affidata è quella di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, nel rispetto delle competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e di raccordarla con l’attività degli enti e soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, aventi rilevanza nell’ambito territoriale delle regioni e provincie autonome.

Una specifica disposizione disciplina lo scambio di dati e informazioni sulle attività delle Amministrazioni centrali e regionali, prevedendo anche la possibilità di costituire banche dati mediante protocolli di intesa, che la Conferenza approva nel rispetto delle norme tecniche e dei criteri di sicurezza di accesso ai dati e alle informazioni stabiliti d’intesa con l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.