Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 180/CSR del 7 ottobre 2010.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2010:

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce gli obiettivi ed i principi comuni relativi a tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici, nonché le disposizioni sul loro controllo e sull’uso delle indicazioni nell’etichettatura e nella pubblicità, fornendo la base normativa per lo sviluppo sostenibile dei  prodotti biologici provenienti dall’agricoltura e dall’acquacoltura, immessi sul mercato o destinati ad essere immessi sul mercato, assicurando, nel contempo, l’efficacia funzionale del mercato, con garanzia di concorrenza leale, ai fini della fiducia dei consumatori e della tutela dei relativi interessi;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, che reca le modalità di applicazione del richiamato Regolamento n. 834/2007 ed il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che riguarda le modalità di applicazione del regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

 

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che, all’articolo 4, comma 3 così come modificato dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n.204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

 

VISTO il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa sancita da questa Conferenza il 29 ottobre 2009, con Atto Rep. n. 154, che definisce le disposizioni nazionali volte a garantire l’applicazione omogenea, sul territorio italiano, della normativa di cui ai citati Regolamenti comunitari, con riguardo alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici, e che abroga i provvedimenti ministeriali adottati sulla base di norme non più in vigore nella materia di cui trattasi;

 

VISTO lo schema di decreto in esame, pervenuto il 29 luglio 2010, con nota protocollo n. 7236 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome il giorno successivo, con nota protocollo n. 3648 che, avvalendosi della facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 65, paragrafo 2 del richiamato Regolamento (CE) 889/2008, persegue l’obiettivo specifico di disciplinare, a livello nazionale, le disposizioni comunitarie sul prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, al fine di verificarne la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica e di evitare il rischio di eventuali contaminazioni;

 

VISTO il testo, corredato da un Allegato tecnico, contenente i requisiti minimi per i controlli che, al fine delle verifiche da effettuare sui prodotti, fornisce specifiche disposizioni agli Organismi di controllo, con la previsione che il prelievo sia composto di quattro aliquote di campione e che l’analisi venga eseguita anche per valutare l’efficacia delle misure precauzionali adottate lungo tutta la filiera di produzione, con la previsione della possibilità, entro il termine di un periodo transitorio di tre anni, di riesaminare il numero delle aliquote, qualora sulla base dell’esperienza detto numero risultasse eccessivo;

 

CONSIDERATO che nell’incontro tecnico istruttorio dell’8 settembre 2010 si è convenuto di inserire, nell’articolato, un comma aggiuntivo all’articolo 4, con il rinvio ad un’integrazione, da effettuarsi nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, contenente disposizioni relative anche all’acquacoltura biologica, attualmente non presenti nell’allegato tecnico, e che si è inoltre concordato di modificare, nel punto 1 della Parte generale dell’allegato la definizione di “OGM”, al fine di riportare nel testo la stessa terminologia utilizzata nella normativa comunitaria di riferimento;

 

VISTI gli esiti favorevoli dell’istruttoria tecnica conclusa nel citato incontro dell’8 settembre 2010 con avviso favorevole sul testo con le soprarichiamate modifiche concordate, confermate nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 30 settembre 2010;

 

PRESO ATTO che, nella stesura successivamente trasmessa dal Ministero proponente in data 5 ottobre 2010, con nota protocollo n. 8825, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n.4697 dell’8 ottobre 2010, sono contenute le modifiche concordate;

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l’avviso favorevole all’intesa sul testo così come definito in sede di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 30 settembre 2010

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, nella stesura del 5 ottobre 2010, nei termini di cui in premessa.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                           On. Dott. Raffaele Fitto