Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Repertorio atti n. 180/CSR del 7 ottobre 2010.
Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2010:
VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, che stabilisce gli obiettivi ed i principi comuni relativi a tutte
le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici,
nonché le disposizioni sul loro controllo e sull’uso delle indicazioni
nell’etichettatura e nella pubblicità, fornendo la base normativa per lo
sviluppo sostenibile dei
prodotti biologici provenienti dall’agricoltura e
dall’acquacoltura, immessi sul mercato o destinati ad essere immessi sul
mercato, assicurando, nel contempo, l’efficacia funzionale del mercato, con
garanzia di concorrenza leale, ai fini della fiducia dei consumatori e della
tutela dei relativi interessi;
VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del
5 settembre 2008, che reca le modalità di applicazione del richiamato
Regolamento n. 834/2007 ed il Regolamento
(CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che riguarda
le modalità di applicazione del regime di importazione di prodotti biologici
dai Paesi terzi;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che, all’articolo
4, comma 3 così come modificato dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto
2004 n.204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta,
nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa
Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle
disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009, adottato dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa sancita
da questa Conferenza il 29 ottobre 2009, con Atto Rep. n. 154, che definisce le
disposizioni nazionali volte a garantire l’applicazione omogenea, sul
territorio italiano, della normativa di cui ai citati Regolamenti comunitari,
con riguardo alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici, e che abroga
i provvedimenti ministeriali adottati sulla base di norme non più in
vigore nella materia di cui trattasi;
VISTO lo schema di decreto in esame, pervenuto il 29 luglio 2010, con nota protocollo n. 7236
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria
di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle
Regioni e Province autonome il giorno successivo, con nota protocollo n. 3648
che, avvalendosi della facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 65,
paragrafo 2 del richiamato Regolamento (CE) 889/2008, persegue l’obiettivo
specifico di disciplinare, a livello nazionale, le disposizioni comunitarie sul
prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati
nella produzione biologica, al fine di verificarne la conformità delle tecniche
di produzione con le norme di
produzione biologica e di evitare il rischio di eventuali
contaminazioni;
VISTO il testo, corredato
da un Allegato tecnico, contenente i requisiti minimi per i controlli
che, al fine delle verifiche da
effettuare sui prodotti, fornisce specifiche disposizioni agli Organismi di
controllo, con la previsione che il prelievo sia composto di quattro
aliquote di campione e che l’analisi venga eseguita anche per valutare
l’efficacia delle misure precauzionali adottate lungo tutta la filiera di
produzione, con la previsione della possibilità, entro il termine di un periodo
transitorio di tre anni, di riesaminare il numero delle aliquote, qualora sulla base dell’esperienza detto numero risultasse
eccessivo;
CONSIDERATO che nell’incontro tecnico istruttorio dell’8
settembre 2010 si è convenuto di
inserire, nell’articolato, un comma aggiuntivo all’articolo 4, con il rinvio ad
un’integrazione, da effettuarsi nel termine di 90 giorni dall’entrata in
vigore del Decreto, contenente
disposizioni relative
anche all’acquacoltura biologica, attualmente non presenti nell’allegato
tecnico, e che si è inoltre concordato di modificare, nel punto 1 della Parte
generale dell’allegato la definizione di “OGM”, al fine di riportare nel testo
la stessa terminologia utilizzata nella normativa comunitaria di riferimento;
VISTI gli esiti favorevoli dell’istruttoria tecnica conclusa
nel citato incontro dell’8 settembre 2010 con avviso favorevole sul testo con
le soprarichiamate modifiche concordate, confermate nella seduta di Comitato
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 30 settembre 2010;
PRESO ATTO che, nella stesura successivamente trasmessa dal
Ministero proponente in data 5 ottobre 2010, con nota protocollo n. 8825,
diramata dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province
autonome, con nota protocollo n.4697 dell’8 ottobre 2010, sono contenute le
modifiche concordate;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa
Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome hanno espresso l’avviso favorevole all’intesa sul testo così come definito in
sede di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 30
settembre 2010
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni per
l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni
di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n.
834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, nella stesura
del 5 ottobre 2010, nei termini di cui in premessa.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele
Fitto