Conferenza Unificata


Parere sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


Parere sullo schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n

            Repertorio atti n.34/CU           del  6 maggio 2010

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 nella odierna seduta del  6 maggio 2010

 

 

VISTO l’articolo 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l’emanazione di uno o più regolamenti  su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali;

 

   VISTO lo schema di regolamento recante “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali”, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 14 ottobre 2009 e diramato il 16 ottobre 2009;

 

RILEVATO che, l’argomento iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, è stato rinviato per approfondimenti su richiesta delle Regioni;

 

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 9 novembre 2009, le Regioni hanno formulato alcune osservazioni e proposte emendative contenute in un documento tecnico consegnato in seduta, riferite all’art. 2, comma 1; art. 2, comma 2; art. 4, comma 1, lett, b) e comma 3; art. 6, comma 3, lett. b) ; art. 9, commi 1 e 3 e art. 11, commi 4 e 9, diramato nel medesimo giorno;

 

RILEVATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rispetto alle proposte emendative delle Regioni, ha ritenuto accoglibili, con riserva di verifica, gli emendamenti riferiti agli artt. 9, commi 1 e 3 e all’art. 11, comma 4, esprimendo contrarietà sui rimanenti emendamenti e, in particolare sull’articolo 11, comma 9, sul quale anche il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso la non accoglibilità, sottolineando l’esigenza di non alterarne le finalità complessive normativamente sancite di contenimento della spesa; 

 

RILEVATO che, nella medesima sede tecnica del 9 novembre 2009, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno dichiarato di condividere i principi di intervento del provvedimento,  manifestando tuttavia, preoccupazione per la possibile ricaduta nei territori della carenza di offerta formativa modulare rivolta alle fasce più deboli della popolazione, evidenziando due questioni critiche di rilevanza diretta per le Province e i Comuni che attengono ai tempi ristretti di attuazione (dal 2010, a regime 2011/2012) e ai costi, che in ogni caso non dovranno arrecare maggiori oneri per i Comuni e le Province;

 

 

RILEVATO che, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno, infine, chiesto un impegno a riprendere quanto prima il confronto partendo dall’Accordo di marzo 2000 per ridefinire le competenze e la ripartizione delle risorse destinate all’educazione permanente, alla luce del nuovo quadro creatosi con l’istituzione dei CPIA;

 

RILEVATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si è riservato di far  pervenire le proprie valutazioni in ordine alle richieste avanzate dalle Regioni e dalla Autonomie locali e che il Ministero dell’economia e delle finanze ha condiviso la posizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

VISTA la nota del 13 novembre 2009, con la quale è pervenuto il documento congiunto di osservazioni dell’ANCI e dell’UPI, diramato in pari data ;

 

VISTA la nota pervenuta il 23 novembre 2009 e diramata in pari data, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso le controdeduzioni a tutti gli emendamenti formulati (All.1);

 

RILEVATO che il provvedimento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, è stato rinviato;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2009, a seguito delle controdeduzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni hanno consegnato un documento di proposte emendative, (All. 2) riferite all’art. 2, comma 1 e comma 2; art. 4, comma 1, con l’aggiunta di una lett. c); art. 4, comma 3; art. 11, commi 4 e  9; chiarendo la posizione diversificata della Regione Lombardia in merito alla richiesta di ulteriori emendamenti all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 9, comma 1; e dichiarando nodale l’emendamento proposto all’articolo 11, comma 9;

 

CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha ritenuto accoglibili, sempre con riserva di verifica, gli emendamenti  relativi all’articolo 2, comma 1; e, in merito alla aggiunta della lett. c) all’ articolo 4, comma 1,, ha proposto una riformulazione nel modo seguente: “limitatamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell’organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri.”e che tale proposta è stata condivisa dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

CONSIDERATO, altresì, che in merito all’emendamento proposto dalle Regioni relativo all’articolo 11, comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, concordemente con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha proposto la seguente riformulazione: “Sono fatti salvi i centri già istituiti, nell’anno scolastico 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632 ,della legge 27 dicembre 2007, n. 296”, riservandosi comunque una verifica tecnica;

 

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 14 dicembre 2009, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il documento contenente le risposte alle proposte emendative formulate dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 10 dicembre 2009., che è stato diramato in pari data; (All.3)

 

 

RILEVATO che l’argomento è stato iscritto agli ordini del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010, che non hanno avuto luogo;

 

RILEVATO che l’argomento iscritto alla seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per approfondimenti, con la consegna di un documento di proposte emendative (All. 4);

 

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso parere favorevole con una raccomandazione contenuta in un documento; (All. 5)

 

VISTA la nota del 3 maggio 2010 con la quale è stata  diramata la proposta emendativa della Regione Valle d’Aosta, relativa alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali previste dallo Statuto speciale della Regione;

 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 5 maggio 2010, è stato esaminato il citato documento di proposte emendative delle Regioni, sul quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha ribadito quanto già espresso nella nota di controdeduzioni alle proposte emendative delle Regioni, diramata il 14 dicembre 2009 e, rispetto alla quale, ha dato la disponibilità  di inserire all’articolo 2, comma 5 un emendamento aggiuntivo, che ha il fine di soddisfare le richieste riferite all’articolo 2, comma 2 e  all’art. 4, comma 1, lett. b) e  comma 3. Tale emendamento, da aggiungersi alla fine del comma 5 è del seguente tenore: “nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate dall’articolo 64 della legge n. 133 del 2008, attraverso accordi di rete tra i Licei e i Centri, di cui all’articolo 7 del D.p,r. n. 275 del 1999, può essere prevista altresì la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di Licei artistici di cui all’art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione della durata di dieci anni”. 

 

CONSIDERATO che, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, preso atto della proposta emendativa del Ministero dell’Istruzione, che ha accolto la richiesta dello stesso Ministero dell’economia di inserire dopo le parole “nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa” la clausola di salvaguardia di contenimento della spesa pubblica relativa ai limiti delle dotazioni organiche assegnate dall’articolo 64 della legge n. 133 del 2008, si è riservato comunque un approfondimento in merito; 

 

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno confermato l’avviso favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione di cui al citato documento consegnato il 29 aprile 2010, che è stata accolta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

VISTA la nota del 5 maggio 2010 con la quale è stato diramato il documento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle proposte emendative presentate dalle Regioni; (All.6)

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze pervenuta il 6 maggio 2010, contenente le controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni , nonché l’assenso sull’emendamento proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mediante l’inserimento del periodo relativo ai limiti delle dotazioni organiche; (All. 7)        

 

 

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti presentati nel corso della seduta di questa Conferenza del 29 aprile e  nella citata riunione tecnica del 5 maggio 2010;

 

RIILEVATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha accolto le proposte emendative  nella formulazione concordata nella suindicata riunione tecnica del 5 maggio 2010, in particolare l’estensione ai licei e non solo a quelli artistici, integrando il comma 5 dell’articolo 2 dello schema con il seguente periodo: "Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso accordi diretti di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 273 del 1999, tra i licei e i Centri può essere prevista la progressiva realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione iniziale, oltre a quello del liceo artistico, di cui all'articolo 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso di certificato di adempimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni”, accogliendo la richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze di inserire dopo le parole “nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa”  l'inciso "nei limiti delle dotazioni organiche assegnate in attuazione dell'articolo 64 del DL n.112 del 2008",

 

RILEVATO altresì che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non ha accolto la proposta emendativa che prevede la possibilità che i Centri svolgano in regime di sussidiarietà i percorsi di istruzione e formazione, perché deve essere ancora definita una disciplina per l'attuazione del Capo III; mentre ha espresso avviso favorevole all'estensione della possibilità di realizzazione di corsi di alfabetizzazione ai fini della certificazione delle competenze linguistiche e per la riduzione dei limiti previsti per l'istituzione dei Centri, ovviamente salvaguardando i limiti finanziari imposti dall'attuazione dell’articolo 64, del citato decreto n. 112 del 2008;,nonchè sulla norma di salvaguardia per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

RILEVATO che, nella medesima seduta,  il Ministero dell’economia e economia e delle finanze    ha  espresso parere favorevole alla suindicata formulazione dell’articolo 2, comma 5 dello schema di regolamento ;

 

 RILEVATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole con la raccomandazione contenuta  nel documento di cui all’Allegato  5

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel testo pervenuto  dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato  il 16 ottobre  2009

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                             On.le  Dott. Raffaele Fitto