Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. sulla proposta di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto fra le Regioni di euro 15.000.000 per gli interventi compensativi dei danni di cui all’art. 15, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO)


 

                 Intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. sulla proposta di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto fra le Regioni di euro 15.000.000 per gli interventi compensativi dei danni di cui all’art. 15, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i. 

                 Repertorio atti n.138/CSR   del 26 luglio 2018

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella seduta del 26 luglio 2018:

 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati agricoli;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2014, in particolare l’articolo 36, comma 1, lett. a), misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN);

 

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea degli Aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per gli anni 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2, concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la copertura dei danni provocati da calamità naturali o eventi eccezionali a carico delle coltivazioni e strutture aziendali, prevedendo agevolazioni volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture nonché contributi compensativi ai produttori danneggiati nel caso di danni a produzioni o strutture non assicurabili;

 

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102, sulle procedure di trasferimento alle Regioni di disponibilità del Fondo;

  

VISTO il Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i., recante nuovi interventi delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il cui art. 15, ai commi 4 ter e 6, reca uno stanziamento destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale;

 

VISTO l’articolo 43, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

 

VISTO l’articolo 3, comma 17-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; 

 

VISTA la proposta in titolo, pervenuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 2 luglio 2018, con nota prot. n. 6105;

 

VISTA la diramazione trasmessa con nota DAR prot. n. 9034 del 9 luglio 2018;

 

VISTI gli esiti dell’odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha confermato avviso favorevole all’intesa, evidenziando la necessità di una riflessione sull’intero sistema di gestione del rischio in agricoltura, attese le esigue risorse finanziarie messe a disposizione e il rilevante onere di natura amministrativa per l’istruttoria delle richieste di intervento compensativo;

 

VISTO l’assenso del Governo,

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

                 sulla proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 15.000.000 per gli interventi compensativi dei danni di cui all’art. 15, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i., nei termini di cui in premessa.