Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini 2017 – 2019. (SALUTE)


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini 2017 – 2019.

 

Rep. Atti n.      147/CSR         del 1 agosto 2018

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 1 agosto 2018:

 

VISTO l’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2017, nell’ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, a 127 milioni di euro per l’anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo Piano nazionale vaccini (NPNV), nonché che le suddette somme siano ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni;

 

VISTA l’Intesa sancita il 22 febbraio 2012 sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” (Rep. Atti n. 54/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 13 novembre 2014 sul documento recante “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (Rep. Atti n. 157/CSR) e, in particolare, l’articolo 4 e l’allegato B;

 

VISTO, altresì, l’allegato 1, sezione A3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

 

VISTA l’Intesa sancita il 19 gennaio 2017 sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (Rep. Atti n. 10 /CSR);

 

VISTA l’Intesa Rep. Atti n. 119/CSR sancita il 27 luglio 2017, con la quale questa Conferenza, nella fase di prima applicazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, ha provveduto al riparto della quota di 100 milioni di euro per l’anno 2017 in ragione della quota di accesso come risultante della ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard indistinto, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 127 milioni di euro per l’anno 2018 e di 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019;

 

VISTA la lettera del 25 luglio 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza;

                                                                                                                        

VISTA la nota del 27 luglio 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome il predetto documento con richiesta di assenso tecnico;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO:

 

-      che, sulla base dell’accordo politico regionale comunicato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 871 del 19 febbraio 2018, è stato chiesto al Ministero della salute di mantenere anche per il 2018 il criterio di ripartizione delle quote di che trattasi sulla base della quota d’accesso al FSN per il medesimo anno;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sui criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui all’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 127 milioni di euro per l’anno 2018:

 

-          la ripartizione annuale delle somme, tra le Regioni e le Province autonome, avviene in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l’anno 2018;

-          restano ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano ed, in particolare, la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 144, della legge n. 662/1996, e la Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per la Regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 1, comma 830, della citata legge n. 296/2006, si applica l’aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%;

-          la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale, di cui allegato B) dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre 2016 sullo “schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” (Rep. Atti n. 157/CSR), come aggiornato dall’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2017 recante “ Piano Nazionale delle Prevenzione Vaccinale 2017/2019” (Rep. Atti n. 10/CSR), è effettuata dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005. Il rispetto da parte delle Regioni di quanto disposto dal presente capoverso costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato a partire dalla verifica relativa all’anno 2017.