Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2012, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”. (SALUTE)
|
Rep. Atti
n. 101/CSR del 19 aprile 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna
seduta del 19 aprile 2012:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e
sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 che subordina l’accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario
nazionale a carico dello Stato, ad
una specifica intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell’articolo
8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, ai fini del
contenimento della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario, come espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma
173;
VISTO l’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del
23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005) in attuazione
dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all’articolo 4, comma 1, lettera f) l’impegno delle Regioni
alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario;
VISTO l’accordo ponte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sul “Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario 2005-
VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta
del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007)
concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;
VISTO l’articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 recante disposizioni in materia di Sistema nazionale di
educazione continua in medicina (ECM);
VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta
del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009) recante
“Accreditamento dei provider
ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del
sistema formativo sanitario, attività formative
realizzate all’estero, liberi professionisti”;
VISTA la lettera pervenuta in data 15
marzo 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la lettera in data 20 marzo
2012 con la quale l’anzidetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province
autonome;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in
data 12 aprile 2012, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute
hanno concordato alcune modifiche del documento recante “Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di
accreditamento dei provider, albo nazionale
dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013,
federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di
verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
VISTA la nota in data 13
aprile 2012 con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso una nuova versione
del predetto documento, che recepisce le modifiche
concordate nel corso del predetto incontro;
VISTA la nota del 16 aprile
2012 con la quale tale nuova versione è stata diramata
alle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota del 16 aprile 2012 con
la quale il Ministero della salute ha segnalato che il
testo inviato in data 13 aprile 2012 contiene taluni refusi ed ha trasmesso la
definitiva versione del documento medesimo che sostituisce integralmente quella
in precedenza diramata dalla scrivente con lettera del 16 aprile 2012;
VISTA la lettera del 17 aprile
2012 con la quale tale definitiva versione è stata
diramata alle Regioni e Province autonome;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
CONSIDERATI:
-
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 16-bis e 16-ter che
prevedono l’istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua
avente il compito di definire le modalità per garantire l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente dei professionisti sanitari;
-
l’allegato all’accordo del 1° agosto 2007 (Rep.
atti n. 168/2007) che nella sezione “Criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici
e privati” prevede l’istituzione del Comitato tecnico delle Regioni, con
funzioni di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua per
tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria
per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni;
-
l’esigenza di definire: i criteri minimi che devono essere osservati per
l’accreditamento dei provider
da parte di tutti gli enti accreditanti; le procedure per la costituzione
dell’Albo nazionale dei provider;
i crediti formativi per il triennio 2011/2013; i compiti degli ordini, collegi,
associazioni professionali e le rispettive federazioni; i sistemi di verifiche,
controlli e monitoraggio della qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa
in favore dei liberi professionisti, al fine di garantire la qualità
dell’offerta formativa;
-
che il documento allegato al presente accordo, in osservanza di
quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) e del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009), è stato approvato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua nella riunione del 24 gennaio 2012,
tenendo conto delle osservazioni del Comitato tecnico delle regioni;
SI CONVIENE SUL
documento recante: “Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento
dei provider,
albo nazionale dei provider,
crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”, Allegato sub A), parte integrante del
presente atto.
Il
documento ha l’obiettivo di realizzare un sistema integrato nel quale soggetti
con responsabilità e ruoli istituzionali diversi hanno il compito di concorrere
alla realizzazione della funzione di governo della
formazione continua. Esso definisce:
· i criteri minimi che devono essere
adottati da tutti gli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali) per
l’accreditamento dei provider, per consentire l’omogeneizzazione
delle attività, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze,
le competenze e le performance degli
operatori della sanità;
· le procedure per la costituzione
dell’Albo nazionale dei provider nel quale annotare eventuali criticità
segnalate dagli organismi di controllo e monitoraggio di livello nazionale o
regionale per garantire nel tempo ai professionisti sanitari efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell’offerta
formativa;
· i crediti formativi che, per il
triennio 2011/2013, sono fissati nel numero di 150;
· i compiti degli ordini, collegi,
associazioni professionali e le rispettive federazioni;
· i sistemi di verifiche, controlli e
monitoraggio della qualità;
· l’ampliamento dell’offerta formativa
in favore dei liberi professionisti.
I
destinatari di cui all’allegato documento sono individuati negli enti
accreditanti (nazionale e regionali/provinciali), nelle rappresentanze degli
ordini, collegi, associazioni professionali e nelle rispettive federazioni, nei
provider e nei professionisti sanitari.
Le parti convengono che la
Commissione nazionale per la formazione continua svolga il ruolo di
coordinamento delle attività degli enti e dei soggetti
coinvolti nel sistema.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE