Conferenza Stato Regioni


Intesa sul documento recante "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012"


Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni  e le Comunità montane, sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”

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Rep. Atti n.   153/CU    del   20/12/2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 20 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata,  dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la nota pervenuta in data 6 settembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di intesa indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 17 settembre 2012, con la quale la proposta di intesa in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 4 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dell’ANCI hanno espresso assenso sulla proposta di intesa di cui all’oggetto;

 

VISTA la nota in data 29 ottobre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato una serie di osservazioni sulla proposta di intesa in parola;

 

VISTA la lettera in data in data 2 novembre 2012, con la quale è stata chiesta al Ministero della salute una nuova versione della proposta di cui trattasi che tenga conto delle citate osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la lettera in data 15 novembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in oggetto che recepisce le predette osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta sulla predetta nuova versione del provvedimento in parola;

 

VISTA la nota in data 18 dicembre 2012, con la quale la menzionata nuova versione della proposta di intesa è stata diramata;

 

VISTE le lettere in pari data con le quali la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità e l’ANCI hanno trasmesso i loro assensi sulla predetta nuova versione;

 

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa nella versione diramata con la predetta nota del 18 dicembre 2012;

 

RILEVATO che l’ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa con le raccomandazioni di cui al documento consegnato in seduta, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

 

CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali nei termini di seguito riportati:

 

CONSIDERATI:

 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 

- in particolare i seguenti articoli del suindicato decreto:

 

·       l’articolo 5 che, al comma 1,  istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; al comma 3, ne individua i compiti, tra cui, alla lettera c), quello di  definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento  dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria, alla lettera d), quello di programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

 

·       l’articolo 6, che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui è attribuito, tra gli altri, il compito di esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal predetto Comitato;

 

·       l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui al richiamato articolo 5 e con la Commissione di cui al citato articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007; 

 

·       l’articolo 8, comma 1, con il quale è stato istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

 

·       l’articolo 9, comma 6, lettera g), che stabilisce che il soppresso ISPESL (oggi INAIL) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

 

·       l’articolo 13, comma 1, che stabilisce, tra l’altro, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;

 

·       l’articolo 71, comma 11, secondo periodo, che prevede che le attrezzature di lavoro sono sottoposte a verifiche periodiche ai sensi del richiamato decreto legislativo, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della sviluppo economico 11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2011, n. 98 Supplemento Ordinario;

 

·       l’articolo 99, comma 1, che prevede la notifica preliminare  da parte del committente o del responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, da trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, per rendere preliminarmente noti agli organi di vigilanza i dati relativi al cantiere;

 

-   che, in relazione alla programmazione ed alla vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera d), vi è la necessità di individuare condizioni e modalità uniformi di coordinamento, atteso l’attuale quadro dell’andamento infortunistico del Paese;

 

- la necessità di dover assicurare il raccordo con i Comitati Regionali di Coordinamento, al fine di garantire una più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nell’attuazione coordinata ed uniforme sul territorio nazionale degli interventi programmati;

 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 che individua, come settori prioritari di intervento nell’area della prevenzione nei luoghi di lavoro, il comparto delle costruzioni edili e dell’agricoltura, nonché la prevenzione delle malattie professionali, con priorità per le neoplasie;

 

- la necessità di garantire l’ampliamento e la pronta disponibilità di dati che possono essere forniti dal Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, per sviluppare sinergie nella programmazione ed attuazione delle azioni di prevenzione da realizzare nell’ambito dei piani regionali in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione;

 

- altresì la necessità di attivare flussi informativi specifici, che possano consentire al Comitato stesso di svolgere al meglio le proprie funzioni, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività poste in essere da parte dei Comitati Regionali di Coordinamento, per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori  nei luoghi di lavoro;

 

- il verbale del predetto Comitato del 25 gennaio 2012, con il quale è stato approvato il documento “ Atto di indirizzo per l’anno 2012 del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81”, sul quale è stato acquisito, in data 7 marzo 2012, il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ articolo 6, comma 8, lettera b);

 

- il verbale del predetto Comitato del 13 giugno 2012, con il quale sono state approvate alcune modifiche al predetto documento, ora denominato “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”

 

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento recante "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012", Allegato sub A, parte integrante del presente atto, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni nell’ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione:

 

 

- realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione;

 

- realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e l’adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;

 

- realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni.

 

Gli obiettivi prioritari ed i programmi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che si intendono perseguire con la presente Intesa sono:

 

a)    definizione di  linee comuni delle politiche nazionali di prevenzione;

b)    semplificazione delle procedure poste in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012;

c)    adeguata  disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;

d)    migliore programmazione e  realizzazione del coordinamento della vigilanza;

e)    razionalizzazione della programmazione degli interventi, che eviti duplicazioni di controllo o interventi poco efficaci sul piano della prevenzione.

 

Le amministrazioni coinvolte sono tenute all’attuazione di quanto previsto dalla presente Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                          Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea