Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto-legge n. 98/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
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Intesa, ai sensi dell’articolo
115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla nuova proposta del Ministro della
salute di deliberazione del CIPE concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno
Rep. Atti n. 226/CSR del 21 dicembre
2011
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011:
VISTO l’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che,
all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione
annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del
gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa
intesa con questa Conferenza;
VISTO l’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il
quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), “per gli anni
2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di
euro per l’anno 2011, comprensivi della riattribuzione
a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di
cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di
economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e
17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata
intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il
finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù
di cui all’articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché
dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui
all’articolo 2, comma 283, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è
assicurato l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate
al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il
2011, incrementate del 2,8 per cento”;
VISTO l’articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito
che, “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e
convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale
in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a
decorrere dall'anno
VISTO l’articolo 11, comma 12, del predetto decreto legge n.
78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto dai commi da
VISTO l’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi dell'articolo 2,
comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa,
limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno
VISTO il proprio atto rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con
il quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, questa Conferenza
ha sancito l’intesa sulla proposta del Ministro della salute di determinazione
del fabbisogno ante mobilità per l’anno 2011 ai fini del finanziamento
indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del
finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro
104.380.906.387 da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni
e Province autonome di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con
347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni”
contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;
VISTO l’articolo 17,
comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che: “il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente
una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale,
non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni
di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di
spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge 196 del
VISTO l’articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge n.
98/2011, il quale stabilisce che: “AI sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno
2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1,
comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di
105 milioni di euro per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con
riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
CONSIDERATO che, a seguito di quanto concordato nel corso
della predetta seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2011, le Regioni hanno
avanzato al Ministro della salute la loro proposta di Tabella C contenente i
nuovi valori di mobilità sanitaria interregionale per il riparto delle risorse
per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2011, approvate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7
luglio 2011;
VISTO il proprio atto rep. n. 165/CSR del
27 luglio 2011 con il quale questa Conferenza, a seguito della predetta
ipotesi di Tabella C formulata dalle Regioni, ha sancito l’intesa sulla nuova proposta
del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2011;
VISTA la lettera in data 14 novembre 2011, con la quale il
Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta intesa
in questa Conferenza, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;
VISTA la
lettera in data 15 novembre 2011, con la quale la proposta in parola è stata
diramata alle Regioni e Province autonome;
VISTA la
nota in data 20 dicembre 2011 con la quale il Ministro della salute ha
confermato la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE INTESA
sulla nuova proposta del
Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE