Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175. (ECONOMIA E FINANZE)
Parere, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175.


Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175.

Parere, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175.

 

Repertorio atti n.  42/CSR        del 25 marzo 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

 

VISTO l’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175 che ha integrato l’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi”;

 

VISTA la nota n. 5258 del 5 marzo 2015 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175, ai fini dell’espressione del parere da parte di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, il 10 marzo 2015, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame;

 

                                 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del  decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175., sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175, trasmesso, con nota n. 5258 del 5 marzo 2015, dal Ministero dell’economia e delle finanze.