Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175. (ECONOMIA E FINANZE)
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Parere sullo
schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente
l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175.
Parere, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo
8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175.
Repertorio
atti n. 42/CSR del
25 marzo 2015
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:
VISTO l’articolo 8, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175 che ha integrato l’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, con le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della
semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e
dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini
della pubblicazione sul sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a
cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di
variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito
informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale
comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi”;
VISTA la
nota n. 5258 del 5 marzo 2015 con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle
disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175, ai fini dell’espressione del
parere da parte di questa Conferenza;
CONSIDERATO che
detto provvedimento è stato inviato, il 10 marzo 2015, alle Regioni ed alle
Province autonome;
CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno
espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame;
ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 21 novembre 2014 n.175., sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze concernente l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle
disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175, trasmesso, con nota n. 5258 del 5 marzo 2015, dal Ministero
dell’economia e delle finanze.