Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla nuova proposta del Ministro della saluta di ripartizione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011


Rep

Rep. Atti n. 165/CSR del 27 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2011:

 

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

 

VISTO l’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), “per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;

 

VISTO l’articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che, “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”;

 

VISTO l’articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011”;

 

VISTO l’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011”;

 

VISTO il proprio atto rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con il quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, questa Conferenza ha sancito l’intesa sulla proposta del Ministro della salute di determinazione del fabbisogno ante mobilità per l’anno 2011 ai fini del finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387 da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni” contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;

 

VISTO l’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, che dispone che: “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali”;

 

VISTO l’articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale stabilisce che: “AI sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto concordato nel corso della predetta seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2011 le Regioni hanno avanzato al Ministro della salute la loro proposta di Tabella C, contenente i nuovi valori di mobilità sanitaria interregionale per il riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2011;

 

VISTA la lettera in data 21 luglio 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta intesa in questa Conferenza, la nuova proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 21 luglio 2011, con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota in data 26 luglio 2011, diramata alle Regioni e Province autonome in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso nuove versioni delle tabelle C ed E allegate alla proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi;

 

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 26 luglio 2011, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto, nella versione risultante dalle nuove tabelle C ed E inviate con la predetta lettera del 26 luglio 2011;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso sulla proposta di cui all’oggetto l’assenso al perfezionamento della prescritta intesa a condizione che venga adottata la deliberazione del CIPE concernente l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi FAS, relativamente alle regioni con piano di rientro dal disavanzo sanitario, per il pagamento delle rate di ammortamento afferenti i mutui eventualmente contratti;

 

RILEVATO che i rappresentanti del Governo, delle Regioni e delle Province autonome hanno convenuto che, nel caso in cui non venga adottata la predetta deliberazione del CIPE, il termine previsto dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 decorre dalla data dell’odierna seduta;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

nei termini di cui in premessa, sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

               Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                              On. Dott. Raffaele Fitto