Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla nuova proposta del Ministro della saluta di ripartizione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 |
Rep. Atti n. 165/CSR del 27 luglio 2011
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 27 luglio 2011:
VISTO l’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che,
all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione
annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del
gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il
riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
avvenga previa intesa con questa Conferenza;
VISTO l’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243),
“per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584
milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a
104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno
2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello
di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’ articolo
22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del
personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo
e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al
netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità
penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l’intero importo
delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012
sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;
VISTO l’articolo 9, comma 16, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quale ha stabilito che, “in conseguenza delle economie di spesa per il
personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”;
VISTO l’articolo 11, comma 12, del
predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto
dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011”;
VISTO l’articolo 1, comma 49, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi
dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte
al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata
intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno
VISTO il proprio atto rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con
il quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, questa Conferenza
ha sancito l’intesa sulla proposta del Ministro della salute di determinazione
del fabbisogno ante mobilità per l’anno 2011 ai fini del finanziamento
indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote
finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387 da
ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome
di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni”
contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;
VISTO l’articolo 17, comma 5, del
decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, che
dispone che: “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a
trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione
agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,
nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente,
tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui
all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla
Amministrazioni diverse da quelle statali”;
VISTO l’articolo 17, comma 6, del
predetto decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale stabilisce che: “AI sensi
di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,
per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per
far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo
61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
CONSIDERATO che, a seguito di
quanto concordato nel corso della predetta seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2011 le Regioni hanno avanzato al Ministro della salute la loro
proposta di Tabella C, contenente i nuovi valori di mobilità sanitaria
interregionale per il riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale
per l’anno 2011, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella riunione del 7 luglio 2011;
VISTA la lettera in data 21 luglio 2011, con la quale il
Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta intesa
in questa Conferenza, la nuova proposta di deliberazione CIPE indicata in
oggetto;
VISTA la lettera in data 21 luglio 2011,
con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province
autonome;
VISTA la nota in data 26 luglio 2011, diramata alle Regioni
e Province autonome in pari data, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso nuove versioni delle tabelle C ed E allegate
alla proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi;
RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il
giorno 26 luglio 2011, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso tecnico favorevole
sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto, nella versione risultante
dalle nuove tabelle C ed E inviate con la predetta
lettera del 26 luglio 2011;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e
le Province autonome hanno espresso sulla proposta di cui all’oggetto l’assenso
al perfezionamento della prescritta intesa a condizione che venga
adottata la deliberazione del CIPE concernente l’autorizzazione all’utilizzo
dei fondi FAS, relativamente alle regioni con piano di rientro dal disavanzo
sanitario, per il pagamento delle rate di ammortamento afferenti i mutui
eventualmente contratti;
RILEVATO che i rappresentanti del Governo, delle Regioni e
delle Province autonome hanno convenuto che, nel caso in cui non venga adottata la predetta deliberazione del CIPE, il
termine previsto dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 decorre dalla data dell’odierna seduta;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in
premessa, sulla nuova proposta del
Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2011,
come da Allegato 1, parte integrante del presente atto.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto