Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 240/CSR del 16 dicembre 2010
Nella odierna
seduta del 16 dicembre 2010:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante
“Riordino degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23
ottobre 1992, n.
VISTA la nota in data 21 giugno 2010 con la quale il
Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’esame in Conferenza
Stato-Regioni, lo schema di Accordo indicato in oggetto;
VISTE le note in data 16 settembre 2010 con le quali il
Ministero dell’economia e delle finanze e l’Ufficio legislativo del Ministro
per
VISTA la lettera in data 20 settembre 2010 con la quale lo
schema di accordo cui trattasi è stato trasmesso alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica svoltasi
il 14 ottobre 2010, il Ministero della salute, con nota del 6 dicembre
VISTA la lettera in data 9 dicembre 2010 con la quale la predetta stesura
definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti
termini:
Premesso che:
- nelle more dell'applicazione del
suindicato art. 7 del citato decreto legislativo n. 270/1993, è intervenuta la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante '`Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione" e che, in ragione del mutato
quadro costituzionale in luogo del predetto regolamento si conviene di dare
seguito al disposto del citato art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270, facendo ricorso allo strumento dell'Accordo Stato - Regioni, il cui
schema è stato trasmesso in data 21 giugno 2010;
- si ritiene di dare intanto attuazione al suddetto
art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per la
disciplina concorsuale, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli
stessi istituti zooprofilattici sperimentali,
relative al potenziamento delle attività di ricerca di loro pertinenza e nelle
more della revisione della disciplina concorsuale del personale laureato di
livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed
amministrativo nonché del personale di comparto del
S.S.N.;
- la suddetta disciplina concorsuale viene adeguata
- limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai
titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia
delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni
esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello
dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N.;
- si ritiene che, ai fini della mobilità verso Enti del S.S.N. diversi dagli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, sarà comunque necessario il possesso dei requisiti specifici di
ammissione previsti dal D. L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
SI CONVIENE CHE
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La disciplina di cui agli articoli seguenti si
applica al personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali appartenenti ai profili professionali di:
a) veterinario;
b) biologo;
c) chimico.
Art. 2
Requisiti specifici di ammissione.
1. Ai fini dell'accesso ai profili professionali
di cui all'art.1, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) laurea specialistica in biologia o equiparate secondo il
vecchio ordinamento;
c) laurea specialistica in chimica o equiparate secondo il
vecchio ordinamento;
d) specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso ai sensi del D.P.R. n. 484/97 o dottorato di
ricerca nelle seguenti aree:
1) in sanità pubblica veterinaria con
particolare riferimento alle malattie infettive e parassitarie degli animali da
reddito, l'ispezione degli alimenti, il benessere degli animali e alla
farmacovigilanza per i veterinari;
2) in tematiche afferenti alla sanità animale
con particolare riferimento alle tecnologie degli alimenti, alla produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati, alla biochimica e chimica applicata, alla
tossicologia,alle biotecnologie, alla microbiologia e virologia applicabili
alle produzioni animali ed alle tecnologie degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche per i biologi ed i chimici;
f) iscrizione ai relativi albi
professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quello di scadenza del bando.
Art. 3
Prove d'esame
1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione
su argomenti o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti,
con riferimento al profilo professionale del posto da ricoprire, alla materia
della sanità pubblica veterinaria e/o della sanità animale;
b) prova pratica:
su tecniche
e manualità peculiari della materia attinente alla sfera di competenza del
profilo professionale relativo al posto da ricoprire. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle
materie o sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata dal
Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale ed é composta da:
a) Presidente:
il
direttore responsabile della struttura, nella quale è collocato il posto da
ricoprire. Nel caso in cui siano interessate più strutture, il Presidente è
individuato dal Direttore Generale tra i dirigenti responsabili delle strutture
coinvolte;
b) componenti:
due
esperti nelle materie oggetto del concorso. di cui un
docente universitario di ruolo;
c) segretario:
un
funzionario amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale.
Art. 5
Punteggio
1.
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove
d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così
ripartiti:
a) 30 punti per la prova
scritta;
b) 30 punti per la prova
pratica;
c) 20 punti per la prova
orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono
così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di
studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli
scientifici: 3;
d) curriculum formativo e
professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato
presso le aziende uu.ss.ll., le aziende ospedaliere,
gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel profilo dirigenziale a concorso, o
livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno,
2) in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
b) servizio prestato quale
ricercatore presso gli enti di ricerca o Università punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici di studio e professionali:
a) ulteriore dottorato di
ricerca oltre quello richiesto per l'ammissione punti 1,00;
b) ulteriore specializzazione
o specializzazione equipollente nell'ambito delle discipline riservate alla
categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 1,00;
c) ulteriore specializzazione
affine nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei
veterinari, biologi, chimici: punti 0,50;
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.
Art. 6
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Accordo si fa rinvio, in quanto applicabili,
agli articoli da
Art. 7
1. Per le motivazioni di cui in premessa non è
consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca, qualora sprovvisto
dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo
sanitario del S.S.N., ai sensi del D. L.vo. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
1. Il presente Accordo sarà recepito con
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele
Fitto