Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


Rep

Rep. Atti n. 240/CSR del 16 dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante “Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241”, il quale all’articolo 7, comma 3, prevede che, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina concorsuale contenuta nel regolamento previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del Servizio sanitario nazionale venga adeguata, limitatamente al personale degli Istituti Zooprofilatttici Sperimentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione della commissione esaminatrice;

 

VISTA la nota in data 21 giugno 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’esame in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di Accordo indicato in oggetto;

 

VISTE le note in data 16 settembre 2010 con le quali il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione hanno espresso avviso favorevole sullo schema di atto in parola;

 

VISTA la lettera in data 20 settembre 2010 con la quale lo schema di accordo cui trattasi è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 14 ottobre 2010, il Ministero della salute, con nota del 6 dicembre 2010, ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di Accordo in parola che recepisce le richieste emendative formulate nel corso dell’incontro medesimo;

 

VISTA la lettera in data 9 dicembre  2010 con la quale la predetta stesura definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

 

Premesso che:

 

- nelle more dell'applicazione del suindicato art. 7 del citato decreto legislativo n. 270/1993, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante '`Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e che, in ragione del mutato quadro costituzionale in luogo del predetto regolamento si conviene di dare seguito al disposto del citato art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, facendo ricorso allo strumento dell'Accordo Stato - Regioni, il cui schema è stato trasmesso in data 21 giugno 2010;

 

- si ritiene di dare intanto attuazione al suddetto art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per la disciplina concorsuale, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli stessi istituti zooprofilattici sperimentali, relative al potenziamento delle attività di ricerca di loro pertinenza e nelle more della revisione della disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo nonché del personale di comparto del S.S.N.;

 

- la suddetta disciplina concorsuale viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N.;

 

- si ritiene che, ai fini della mobilità verso Enti del S.S.N. diversi dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, sarà comunque necessario il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

SI CONVIENE CHE

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1.   La disciplina di cui agli articoli seguenti si applica al personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali appartenenti ai profili professionali di:

 

      a) veterinario;

 

      b) biologo;

 

      c) chimico.

 

 

Art. 2

Requisiti specifici di ammissione.

 

1.   Ai fini dell'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

      a) laurea in medicina veterinaria;

 

      b) laurea specialistica in biologia o equiparate secondo il vecchio ordinamento;

 

      c) laurea specialistica in chimica o equiparate secondo il vecchio ordinamento;

 

      d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai sensi del D.P.R. n. 484/97 o dottorato di ricerca nelle seguenti aree:

         1)   in sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento alle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito, l'ispezione degli alimenti, il benessere degli animali e alla farmacovigilanza per i veterinari;

         2)   in tematiche afferenti alla sanità animale con particolare riferimento alle tecnologie degli alimenti, alla produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, alla biochimica e chimica applicata, alla tossicologia,alle biotecnologie, alla microbiologia e virologia applicabili alle produzioni animali ed alle tecnologie degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per i biologi ed i chimici;

 

      f) iscrizione ai relativi albi professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

 

 

Art. 3

Prove d'esame

 

1.   Le prove di esame sono le seguenti:

      a) prova scritta:

      relazione su argomenti o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti, con riferimento al profilo professionale del posto da ricoprire, alla materia della sanità pubblica veterinaria e/o della sanità animale;

 

      b) prova pratica:

      su tecniche e manualità peculiari della materia attinente alla sfera di competenza del profilo professionale relativo al posto da ricoprire. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

 

      c) prova orale:

      sulle materie o sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

 

Art. 4

Commissione esaminatrice

 

1.   La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ed é composta da:

 

      a) Presidente:

      il direttore responsabile della struttura, nella quale è collocato il posto da ricoprire. Nel caso in cui siano interessate più strutture, il Presidente è individuato dal Direttore Generale tra i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte;

 

      b) componenti:

      due esperti nelle materie oggetto del concorso. di cui un docente universitario di ruolo;

 

      c) segretario:

      un funzionario amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

 

 

 

Art. 5

Punteggio

 

1.   La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

 

      a) 20 punti per i titoli;

 

      b) 80 punti per le prove d'esame.

 

 

2.   I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

 

      a) 30 punti per la prova scritta;

 

      b) 30 punti per la prova pratica;

 

      c) 20 punti per la prova orale.

 

 

3.   I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

 

      a) titoli di carriera: 10;

 

      b) titoli accademici e di studio: 3;

 

      c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

 

      d) curriculum formativo e professionale: 4.

 

 

4.   Titoli di carriera:

 

      a) servizio di ruolo prestato presso le aziende uu.ss.ll., le aziende ospedaliere, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:

      1)   nel profilo dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno,

      2)   in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;

 

      b) servizio prestato quale ricercatore presso gli enti di ricerca o Università punti 0,50 per anno;

 

 

5.   Titoli accademici di studio e professionali:

 

      a) ulteriore dottorato di ricerca oltre quello richiesto per l'ammissione punti 1,00;

 

      b) ulteriore specializzazione o specializzazione equipollente nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 1,00;

 

      c) ulteriore specializzazione affine nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 0,50;

 

 

6.   Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.

 

 

 

Art. 6

 

1.   Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio, in quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del D.P.R n. 483/1997.

 

 

Art. 7

 

1.   Per le motivazioni di cui in premessa non è consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca, qualora sprovvisto dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N., ai sensi del D. L.vo. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 8

 

1.   Il presente Accordo sarà recepito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On. Dott. Raffaele Fitto