Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.


Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n

 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

Repertorio atti n.207/CSR                      del 25 ottobre 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 25 ottobre 2012:

VISTO l’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, il quale, integrando l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 (concernente istituzione del servizio nazionale della protezione civile), ha inserito il comma “5-sexies” che ha stabilito che: “Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali) può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso”;

 

VISTA la nota n. 2923/VARIE/14144 del 4 ottobre 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, predisposto ai sensi del citato articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza; provvedimento che è stato inviato, il 5 ottobre 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che ai fini dell’esame dello schema di decreto, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 17 ottobre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno manifestato una valutazione positiva del testo, formulando talune osservazioni tra le quali, in particolare, la richiesta di riduzione del termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 7, comma 1, concernente l’apertura dello sportello;

 

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e finanze hanno preso atto delle osservazioni delle Regioni fornendo i relativi chiarimenti e facendo presente di non essere contrari alla richiesta di riduzione del termine di 60 giorni per la data di apertura dello sportello, purché il nuovo termine eventualmente proposto dalle Regioni sia congruo con le procedure previste dalle banche per assolvere i controlli necessari e garantisca la par condicio tra i soggetti richiedenti;

 

      CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni, nel prendere atto delle risposte dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, si sono riservati un approfondimento della proposta concernente la riduzione del termine di cui all’articolo 7, comma 1;

 

      CONSIDERATO che, in seguito, le Regioni, per le vie brevi, hanno confermato la loro richiesta di ridurre il termine sopra citato da 60 a 30 giorni;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui esprimono parere favorevole sullo schema di decreto in esame con la richiesta di ridurre da 60 a 30 giorni il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, e con l’invito al Ministero dell’economia e delle finanze ad aprire un tavolo di confronto (Ministero dello sviluppo economico, Regioni ed altre Amministrazioni statali coinvolte) al fine di costituire uno strumento di rilevanza nazionale, con adeguate risorse finanziarie, capace di supportare le imprese coinvolte in eventi calamitosi per tutte le operazioni creditizie per il ripristino e la ripresa delle attività danneggiate, anche attraverso un apposito regime di aiuto che prescinda, per ogni impresa, dalla regola del “de minimis”;

 

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di potere accogliere la proposta emendativa  formulata dalle Regioni;                                       

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, trasmesso, con nota n. 2923/VARIE/14144 del 4 ottobre 2012, dal Ministero dell’economia e delle finanze con la richiesta emendativa e la raccomandazione contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

Il Segretario                                                         Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                           Dott. Piero Gnudi