Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (ECONOMIA E FINANZE)
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Parere sullo schema di
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite
da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24
febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10.
Parere, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto
dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Repertorio atti n.207/CSR del 25
ottobre 2012
Nell’odierna seduta del 25 ottobre
2012:
VISTO l’articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito
nella legge 26 febbraio 2011, n.10, il quale,
integrando l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225
(concernente istituzione del servizio nazionale della protezione civile), ha
inserito il comma “5-sexies” che ha stabilito che: “Il Fondo di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (Fondo centrale di
garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a
medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali) può
intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A
tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n.
261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la
concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini
per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare
ai procedimenti in corso”;
VISTA la nota n.
2923/VARIE/14144 del 4 ottobre 2012 con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia, ha trasmesso lo schema
di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante norme di
attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, predisposto
ai sensi del citato articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ai fini
dell’espressione del parere di questa Conferenza; provvedimento che è
stato inviato, il 5 ottobre 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO
che ai fini
dell’esame dello schema di decreto, è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il 17 ottobre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle
Regioni hanno manifestato una valutazione positiva del
testo, formulando talune osservazioni tra le quali, in particolare, la
richiesta di riduzione del termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 7,
comma 1, concernente l’apertura dello sportello;
CONSIDERATO che i rappresentanti del
Ministero dell’economia e finanze hanno preso atto delle osservazioni delle
Regioni fornendo i relativi chiarimenti e facendo presente di non essere
contrari alla richiesta di riduzione del termine di 60 giorni per la data di apertura dello sportello, purché il nuovo termine
eventualmente proposto dalle Regioni sia congruo con le procedure previste
dalle banche per assolvere i controlli necessari e garantisca la par condicio tra i soggetti richiedenti;
CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni, nel prendere
atto delle risposte dei rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze, si sono riservati un approfondimento della proposta
concernente la riduzione del termine di cui all’articolo 7, comma 1;
CONSIDERATO
che, in seguito, le Regioni, per le vie brevi, hanno confermato la loro
richiesta di ridurre il termine sopra citato da 60 a 30 giorni;
CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un
documento (All.A) in cui esprimono parere favorevole
sullo schema di decreto in esame con la richiesta di ridurre da 60 a 30 giorni
il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, e con l’invito al Ministero
dell’economia e delle finanze ad aprire un tavolo di confronto (Ministero dello
sviluppo economico, Regioni ed altre Amministrazioni statali coinvolte) al fine
di costituire uno strumento di rilevanza nazionale, con adeguate risorse
finanziarie, capace di supportare le imprese coinvolte in eventi calamitosi per
tutte le operazioni creditizie per il ripristino e la ripresa delle attività
danneggiate, anche attraverso un apposito regime di aiuto che prescinda, per
ogni impresa, dalla regola del “de minimis”;
CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di
potere accogliere la proposta emendativa formulata dalle
Regioni;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell'articolo 5, comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 2,
comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sullo schema di decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze recante norme di attuazione del fondo di garanzia
per le imprese colpite da calamità naturali, trasmesso, con nota n. 2923/VARIE/14144 del 4 ottobre 2012, dal Ministero
dell’economia e delle finanze con la richiesta emendativa e la
raccomandazione contenute nel documento allegato che costituisce parte
integrante del presente atto.
Il Segretario Il Presidente
Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi