Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2012, dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ) della legge 21 ottobre 2005, n. 219
Codice sito4.10/2012/101


Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2012, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

 

Rep. Atti n.        265/CSR   del 20/12/2012        

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, nel definire i compiti e le funzioni amministrative in tema di sanità conservati allo Stato, stabilisce che l’adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, avviene previa intesa in questa Conferenza;

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che:

- all’articolo 6 (Principi generali per l’organizzazione delle attività trasfusionali), comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge, autorizzando a tal fine la spesa di € 2.100.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture;

- all’articolo 11 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, all’articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzioni di fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 2699 del 30 novembre 2006, con il quale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sancito l’Accordo concernente la individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali;

 

VISTO il parere favorevole espresso da questa Conferenza nella seduta del 22 febbraio 2012 - Atto Rep. n. 57/CSR - sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri di ripartizione tra le Regioni, per l’anno 2012, delle risorse destinate al sistema trasfusionale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

 

VISTA la proposta di riparto dei fondi per l’anno 2012, per un importo complessivo pari a € 1.031.733,00, per le finalità ed in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della citata Legge n. 219 del 2005, predisposta sulla base dell’obiettivo, monitorato nel corso dell’anno dal Centro Nazionale sangue, e dei criteri, già condivisi da questa Conferenza nella seduta del 22 febbraio 2012, trasmessa a questa Conferenza con nota del Ministero della salute pervenuta in data 7 dicembre 2012 e diramata alle Regioni e province autonome con nota in data 10 dicembre 2012;

 

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’avviso tecnico favorevole;

 

VISTA la lettera del 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha ribadito l’estrema urgenza del perfezionamento dell’intesa di cui trattasi dovuta all’imminente chiusura dell’esercizio finanziario e, al fine di evitare che i relativi fondi vadano in economia di bilancio, ha chiesto l’iscrizione del punto all’ordine del giorno di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che il predetto Ministero, nella medesima nota, ha assicurato che i capitoli di spesa su cui gravano gli oneri derivanti dal provvedimento di cui trattasi presentano le necessarie disponibilità finanziarie, come accertato dai competenti uffici mediante interrogazione del sistema per la gestione integrata della compatibilità economica e finanziarie (SI.CO.GE.), gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che, ai fini della ripartizione dei fondi di cui trattasi, le risorse complessive pari ad euro 1.031.733,00, disponibili sul capitolo n. 4385/4 dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2012, dovranno essere destinate alle sole Regioni, atteso che si è già provveduto in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il medesimo anno finanziario a ridurre lo stanziamento del predetto capitolo di spesa della quota da destinare alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome ed il Ministro della salute hanno dichiarato di prendere atto della precisazione come sopra formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

Sancisce intesa

 

nei termini di cui sopra, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

 

Considerato che:

 

- con la proposta di ripartizione indicata in oggetto, risultando le Regioni Abruzzo, Molise e la Provincia autonoma di Bolzano, a seguito del monitoraggio effettuato dal Centro nazionale sangue, non aver conseguito l’obiettivo previsto, si prospetta l’eventualità che la rispettiva quota spettante prevista nella ripartizione sia attribuita alle Regioni Abruzzo e Molise, con l’esclusione della Provincia autonoma di Bolzano non destinataria dei fondi ai sensi della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 109, soltanto qualora, all’atto del trasferimento delle somme ad esse destinate, sia stata fornita l’evidenza del raggiungimento dell’obiettivo stabilito;

 

SI CONVIENE

 

 

1.         sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2012, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di cui alla Tabella allegato sub A), parte integrante del presente atto, con le precisazioni fornite, nel corso dell’odierna seduta, dal Ministero dell’economia e delle finanze, citate in premessa;

2.         che la quota spettante alle Regioni Abruzzo e Molise sia corrisposta soltanto qualora sia stata fornita l’evidenza del raggiungimento dell’obiettivo stabilito.

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

              Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                         Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea