Conferenza Unificata
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
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Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio
con autista adibite al trasporto di persone.
Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Repertorio atti n. 127/CU del 17 dicembre 2015
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il base al quale la Conferenza Unificata promuove e
sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al
fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
VISTO l'art. 2 del decreto-legge 6
luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e,
in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, l'individuazione delle
modalità e dei limiti di utilizzo
delle autovetture di
servizio al fine
di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;
VISTO l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125;
VISTO in particolare il comma 4 del citato art. 1 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al
decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai
commi 1,2 e 3, al fine di disporre
modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;
VISTO l'art. 15 del decreto-legge
24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTO in particolare il comma 2, dell’art. 15 del decreto-legge 24
aprile 2014, n.
66 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su
proposta del Ministro
per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze,
e' indicato il
numero massimo, non superiore a cinque, per le
auto di servizio
ad uso esclusivo, nonché per
quello ad uso non
esclusivo, di cui
può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza
portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
settembre 2014 recante determinazione
del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
con autista adibite al trasporto di persone;
RITENUTA la necessità di individuare le modalità di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne il numero ed i costi;
VISTA la nota n. 0005204 del 2 dicembre 2015, con la quale è stato
diramato alle Regioni ed agli Enti locali il testo dell’accordo concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite
al trasporto di persone, trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2015;
CONSIDERATO che sull’argomento si è tenuta una riunione, a livello
tecnico, il 9
dicembre 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno
presentato alcuni emendamenti puntuali al testo dell’accordo, fra i quali:
-
la necessità di definire congiuntamente nell’accordo le modalità di rilevazione
e la banca dati di riferimento per una corretta applicazione degli obiettivi di
riduzione, con particolare riferimento alla distinzione fra auto adibite alla
rappresentanza e quelle utilizzate per l’espletamento delle funzioni di
servizio;
-
la previsione nell’accordo di una apposita clausola di salvaguardia per le
Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano,
in ordine al rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e relative
norme attuative in fase di applicazione dell’accordo stesso;
- l’indicazione della
percentuale del 20% per la riduzione delle autovetture di servizio, condivisa
anche dall’ANCI e dall’UPI, sulla quale il rappresentante del Dipartimento
della funzione pubblica si è riservato di valutarne l’ammissibilità;
VISTA la nota n. CSR 5411 dell’11 dicembre 2015 con la quale, a
seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, è stata inviata
alle Regioni ed agli Enti locali la nuova formulazione dell’accordo predisposta
dal Dipartimento della funzione pubblica;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si prevede la
percentuale del 25% per la riduzione delle autovetture di servizio e si richiede
talune integrazioni ai punti n. 1 e 3 del testo, proposte che sono state condivise
dall’ANCI e dall’UPI;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo,
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ANCI e dell’UPI in
merito al testo dell’accordo con le modifiche richieste dalle Regioni;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali nei seguenti termini:
PREMESSO che:
Ø
l'art. 15 del citato decreto-legge
24 aprile 2014,
n. 66 prevede, a decorrere
dal 1° maggio 2014, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
entro il limite del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
Ø
il DPCM 25 settembre 2014, all’art. 4, prevede che, al fine di
realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio,
le pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
le Regioni e gli Enti locali, comunicano, ogni anno, al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalità ivi definite, il numero e
l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate;
Ø
le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio a uso
non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, come
disciplinate dall’articolo 3 del DPCM 25 settembre 2014, costituiscono, ai
sensi del comma 5 del medesimo articolo 3, principi cui le Regioni e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti;
Ø Il citato
DPCM 25 settembre 2014 prevede, all’articolo 2, per le amministrazioni centrali
dello Stato la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;
CONSIDERATA
la necessità di limitare l’utilizzo delle autovetture di servizio per ridurne
il numero ed i costi, al fine di conseguire obiettivi complessivi
di risparmio e di
efficientamento della spesa anche
attraverso modalità innovative di
gestione e razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare in ogni caso
massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo delle
autovetture di servizio;
SI CONVIENE che:
1.
Le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, entro il 31 dicembre 2016, riducano del 25%, rispetto alle autovetture
disponibili alla data del presente accordo, il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto
di persone, anche ad uso non esclusivo. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riduzione di cui al presente accordo sono computate le riduzioni
già effettuate dalle singole amministrazioni, in ottemperanza all’articolo 15
del decreto-legge n. 66 del 2014. In fase di applicazione del presente Accordo,
con le medesime modalità, e comunque fatta salva la possibilità di verificare la
percentuale di riduzione, in ragione di obiettivi di contenimento,
coerentemente con le specificità delle Regioni e degli Enti locali;
2. La riduzione effettuata dalle amministrazioni come
risultante in base al presente accordo non comporti limiti numerici inferiori a
quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 settembre 2014, facendo comunque salve da detta riduzione le
amministrazioni che dispongono di una sola autovettura di servizio;
3.
I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano alle
autovetture adibite ai servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, ai
servizi sociali e
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell’area
tecnico-operativa ovvero per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo
rientranti tra i fini istituzionali dell’Ente;
4.
Sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di
locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente accordo;
5.
Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le parti si
impegnano a definire congiuntamente le modalità di rilevazione e la base di
riferimento per l’applicazione degli obiettivi di riduzione;
6.
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
7.
Le Regioni e gli Enti locali si impegnano, inoltre, a dare
disposizioni agli enti dipendenti di ridurre contestualmente il proprio parco
auto della stessa percentuale e si impegnano, altresì, a dare indicazione alle
proprie società partecipate di contenere il numero delle autovetture di
servizio.