Conferenza Unificata


Accordo per la costituzione del Tavolo di coordinamento Interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – SALUTE – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


ACCORDO IN CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la costituzione del Tavolo di coordinamento Interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto.

 

Repertorio atti n.  66/CU   del 5 maggio 2016          


LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

 

Nell'odierna seduta del 5 maggio 2016:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l’articolo 112, comma 3, lettera e), a tenore del quale resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni;

 

VISTA la nota del 26 aprile 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato il provvedimento indicato in oggetto, al fine del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Unificata, diramato alle Regioni e alle Autonomie locali in data 28 aprile 2016;

 

VISTA la nota pervenuta il 5 maggio 2016, diramata in pari data, con la quale il Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha avanzato proposte modificative al provvedimento, recepite nel testo dal Ministero della salute;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole all’Accordo, condizionato all’accoglimento della proposta emendativa contenuta nel documento congiunto consegnato in seduta e allegato al presente Atto (All. A);

 

CONSIDERATO altresì che, nel medesimo documento, le Regioni e l’ANCI raccomandano l’attivazione a breve del Tavolo di coordinamento e l’approvazione del Piano amianto;

 

CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole auspicando parimenti l’attivazione in  tempi brevi del Tavolo in parola;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali:

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

Nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini:

 

Visti:

-       il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212»;

 

-       la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto» e successive modificazioni;

 

-       il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, recante «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto»;

 

-       il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto» ed in particolare l’articolo 3, comma 1, riguardante il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività, produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

 

-       il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;

 

-       il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, recante «Normative e metodologie tecniche per la variazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996;

 

-       il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, concernente «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996;

 

-       il decreto del Ministro della sanità 12 febbraio 1997, recante «Criteri per l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997;

                                         

-       il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»;

 

-       il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;

 

-       il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

 

-       la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all'amianto durante il lavoro;

 

-       il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e in particolare l’articolo 6, comma 1;

 

-       il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 e, in particolare, i macro-obiettivi 2.7 e 2.8 relativi rispettivamente alla «Prevenzione delle malattie professionali» e alla «Protezione della popolazione dai rischi di origine ambientale»;

 

-       l’articolo 1, commi 50, 51, 112, 115 e 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

 

Tenuto conto:

-       degli esiti della II Conferenza governativa sull’amianto tenutasi a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012;

-       della risoluzione di Strasburgo del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente che, tra l’altro, raccomanda l'adozione di misure volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica;

-       che il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi il 21 marzo 2013, ha preso positivamente atto dell’elaborazione, da parte del Ministro della salute, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Piano nazionale amianto, quale linea di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali;

 

 

Vista:

-       la nota del Ministero della salute del 26 marzo 2013 con la quale è stato inviato alla Conferenza Unificata il predetto Piano, al fine di acquisire sullo stesso parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

-       la nota della Conferenza Unificata del 15 giugno 2015 con cui, a seguito dell’incontro tecnico svoltosi l’11 giugno 2015, si è rappresentata totale condivisione in merito alla costituzione di un Tavolo di coordinamento interistituzionale che, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, provveda ad assicurare il necessario e l’adeguato coordinamento della totalità delle questioni contenute nella bozza di Piano nazionale amianto;

 

Considerato:

-       l’alto indice di mortalità delle patologie correlate con l’esposizione ad amianto, rischio al quale sono potenzialmente esposti i lavoratori delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

-       che i rappresentanti di Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane hanno assunto l’impegno di predisporre il presente accordo alla luce degli approfondimenti condotti nel corso della predetta riunione dell’11 giugno 2015 e che la richiesta di costituzione del menzionato Tavolo venisse formalizzata dal Ministero della salute;

-       che compito principale del predetto Tavolo interistituzionale è quello di valutare la fattibilità dei programmi da attuare con il Piano nazionale Amianto rispetto agli impatti su ambiente, salute e aspetti sociali nonché di assicurare una sua omogenea applicazione armonizzando le macro aree salute-ambiente-lavoro;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Nei termini di cui in premessa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo interistituzionale, concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto, composto da:

          a) dal Ministro degli Affari Regionali le Autonomie e lo Sport o un suo delegato con funzioni di Presidente ;

          b) dal Ministro della salute o da un suo delegato;

          c) dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato;

          d) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato;

          e) dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo delegato;

          f)  dal Ministro della giustizia o da un suo delegato;

          g) dal Coordinatore della Commissione salute o un suo delegato, dal Coordinatore della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca o un suo delegato e dal Coordinatore della Commissione ambiente ed energia o un suo delegato, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

          h)  dal Presidente dell’Unione province d’Italia o da un suo delegato;

          i)  dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani o da un suo delegato.

                                                                                                                    

2. Il Tavolo interistituzionale di cui al punto 1 opera nell’ambito della Conferenza Unificata e svolge i seguenti compiti:

          a) individua le misure, gli interventi e i programmi del «Piano nazionale amianto», che comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, richiedono adeguate e sufficienti coperture finanziarie;

          b) provvede all’eventuale aggiornamento del Piano Nazionale amianto, anche attraverso la previsione di «Piani di azione biennali» per la realizzazione di misure ritenute prioritarie, quali quelle esemplificative di seguito individuate:

          - razionalizzazione delle modalità e completamento dei dati di censimento e mappatura del territorio esistenti relativamente alla presenza di amianto; 

          - individuazione e adeguamento di siti per la discarica per la gestione dei rifiuti provenienti dalla pianificazione degli interventi di bonifica;

          - verifica e promozione di metodi alternativi alla dismissione in discarica attraverso la possibile realizzazione di impianti di trasformazione e inertizzazione dei rifiuti di amianto;

          - indicazioni circa le modalità di micro raccolta e incentivazione alla rimozione delle piccole quantità;

          - integrazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici già prodotti dalla Commissione Amianto secondo i compiti individuati dall’articolo 5 della legge n. 257 del 1992 sulla cessazione dell’impiego dell’amianto;

          - armonizzazione della sorveglianza sanitaria degli ex-esposti;

          - individuazione di percorsi clinico-diagnostici-terapeutici e assistenziali per i pazienti affetti da mesotelioma e patologie tumorali asbesto correlate;

          - creazione, informatizzazione, integrazione e interazione banche dati relativamente alle informazioni ambientali sanitarie e del lavoro per il monitoraggio delle azioni adottate e la più efficace predisposizione dei successivi Piani di azione da adottare;

          c) valutazioni in ordine al Testo unico sulla normativa in materia di protezione della popolazione dai rischi dell'amianto;

          d) proporre l’indizione, almeno ogni due anni, di una «Conferenza nazionale sull’amianto», i cui esiti saranno raccolti in un documento da sottoporre al Tavolo interistituzionale di cui al punto 1.

 

3. Il Tavolo interistituzionale si avvale di un Nucleo Tecnico operativo coordinato dal Ministero della salute, preposto al monitoraggio delle azioni previste dal punto 2, lettera b),  espressione delle tre macro aree salute-ambiente-lavoro.

Il Nucleo Tecnico è composto da:

-       Un rappresentante del Ministero della Salute con funzioni di coordinatore;

-       Un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

-       Un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

-       Due rappresentanti della Conferenza Unificata.

Il Nucleo Tecnico svolge i suoi lavori presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e può avvalersi anche di esperti provenienti dagli istituti scientifici nazionali e da altre pubbliche amministrazioni ed enti competenti in materia di amianto che operano a titolo gratuito.

 

 

4. All’istituzione e al funzionamento del Tavolo interistituzionale si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Tavolo interistituzionale e del Nucleo Tecnico non è corrisposto alcun emolumento o indennità o rimborso spese.