Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.


Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

Nell’odierna seduta del 25 maggio 2017;

 

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 92, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

 

VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 con atto rep. n. 1/CSR;

VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull’aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;

 

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

RILEVATO che, ai fini dell’esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l’avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell’Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;

 

RILEVATO altresì che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che nell’odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo, condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell’ allegato A) al presente atto;

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

 

 

 

 

Considerati:

-     il decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;

-     la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;

-     il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;

-     la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e in particolare l'articolo 18;

-     il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

-     la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;

-     il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

-     la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;

-     il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

-     la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante ”Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

-     il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;

-     il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

-     la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

-     il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

-     l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

-     l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;

-     il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-     il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

-     il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

-     il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

 

TENUTO CONTO

-       che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

 

PREMESSO CHE

-       al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:

a)    il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

b)    i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

-       le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;

-       le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l’effettiva efficacia delle presenti Linee guida.

 

 

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

 

1.    di aggiornare e sostituire con le seguenti “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);

2.    che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;

3.    che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;

4.    che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

5.    che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.