Conferenza Stato Regioni
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”. (SALUTE) |
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano per l’innovazione del
sistema sanitario basata sulle scienze omiche”.
Rep.
Atti n. 176/CSR del
26 ottobre 2017
Nella
odierna seduta del 26 ottobre 2017:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula
di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA l’Intesa sancita
in questa Conferenza il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente
l’approvazione del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012, il
quale nell’allegato 2 identifica, tra le azioni da realizzare, la
predisposizione di un Protocollo di utilizzo della Public health
genomics col significato strategico di “garantire la
realizzazione delle politiche fornendo strumenti per realizzare la
programmazione”;
VISTA l’Intesa
sancita in questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 21/CSR) sul
“Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro
per gli anni 2011-2013” e l’Intesa del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 144/CSR) che
ne proroga la validità al triennio 2014-16;
VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il
13 marzo 2013 (Rep. Atti n. 62/CSR) recante “Linee di indirizzo sulla genomica
in sanità pubblica”, avente lo scopo di rendere concretamente utilizzabile la
conoscenza della genomica in modo utile ai destinatari e compatibile con il
sistema sanitario;
VISTA la nota del 13
luglio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il documento in
argomento, diramato tempestivamente alle Regioni dall’Ufficio di Segreteria di
questa Conferenza;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
tenutasi il 13 ottobre 2017, nel corso della quale i rappresentanti regionali
hanno consegnato un documento di osservazioni condiviso dai rappresentanti del
Ministero della salute;
VISTA la nota del 20 ottobre 2017, con la
quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo
definitivo del documento in argomento, trasmesso dal Ministero della salute con
nota del 19 ottobre 2017, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano con richiesta di assenso tecnico, pervenuto con
nota del 24 ottobre 2017;
ACQUISITO
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE
INTESA
tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” che,
allegato al presente atto, All. sub A), ne costituisce parte integrante;
PREMESSO
che:
-
la
Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere
umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: “Convenzione
sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997” al Cap. 4 art. 11
sancisce che ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in
ragione del suo patrimonio genetico è vietata e
all’art. 12 che non si potrà
procedere ai test predittivi di malattie genetiche che permettano sia di
identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia
sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una
malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una
consulenza genetica appropriata;
-
l’accordo
tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 15 Luglio 2004, Repertorio
Atti n° 2045, recante : “Linee guida per le attività di Genetica Medica” ha la
funzione di razionalizzare le attività di genetica medica;
-
l’Accordo
sancito in questa Conferenza il 26 Novembre 2009 “Attuazione delle linee guida
per le attività di Genetica Medica” stabilisce di promuovere ed adottare percorsi
diagnostico-assistenziali aderenti a Linee Guida scientificamente validate che
prevedano un’adeguata consulenza genetica pre e post
test ed una comprensiva ed esaustiva informazione ai pazienti e ai familiari e di
avviare una programmazione delle attività di genetica che definisca la
distribuzione territoriale ottimale, le caratteristiche delle strutture
accreditate ed il loro adeguato assetto organizzativo, al fine di concentrare
la casistica presso strutture e operatori che garantiscano un adeguato volume
di attività associato ad un costante aggiornamento delle conoscenze e delle
tecnologie;
CONSIDERATO che:
-
il
Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 ha identificato al punto 2.4 la
medicina predittiva come una delle quattro macroaree rispetto alle quali il
Ministero della salute e le Regioni si sono impegnate ad intervenire, fornendo
in tal senso indicazioni cogenti per realizzare un nuovo approccio alla
prevenzione ponendo la persona al centro del progetto di salute attraverso l’utilizzo
appropriato, etico ed efficace dei test genetici in prevenzione;
-
il
decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011 recante “Adozione del documento esecutivo per
l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della
prevenzione 2010-2012” definisce le azioni centrali prioritarie
attuative del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012 e, nel
considerare la genomica tra le azioni prioritarie, ha previsto nell’ambito
delle azioni centrali di prevenzione un “Protocollo di public health genomics”;
-
il
“Documento Tecnico di indirizzo per
ridurre il carico di malattia del cancro”, di cui alle predette Intese, nel rilevare l’importanza della
genomica nell’ambito della prevenzione oncologica, nell’identificare una serie
di problemi ancora aperti (tra i quali: comunicazione, trasparenza, etica,
leggi; assicurazione di qualità dei servizi ai pazienti; azioni regolatorie di implementazione), pone l’esigenza di un
Piano nazionale di Public health genomics;
-
le
conclusioni del Consiglio della Comunità Europea “Council
conclusions on personalised
medicine for patients, adopted
by the Council at its 34th
meeting held on 7 December
2015” invitano gli Stati membri a:
·
sostenere,
come opportuno e in base alle disposizioni nazionali, l’accesso a una
medicina personalizzata efficace dal punto di vista clinico e
finanziariamente sostenibile sviluppando politiche orientate sui pazienti che
contemplino anche, se del caso, la responsabilizzazione dei pazienti e
l’integrazione dei loro punti di vista nello sviluppo dei processi di
regolamentazione, in cooperazione con le organizzazioni di pazienti ed altri
soggetti interessati; ·
far
uso dell’informazione genomica per integrare i progressi della genomica umana
nella ricerca, nelle politiche e nei programmi relativi alla sanità pubblica,
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali sui dati personali e la
genomica; ·
elaborare
o potenziare, ove necessario, strategie di comunicazione sulla sanità
pubblica basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non
promozionali per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo ai vantaggi
e ai rischi della medicina personalizzata, così come il ruolo e i diritti dei
cittadini, sostenendo in tal modo un corretto accesso ai metodi diagnostici
innovativi e a terapie più mirate; ·
mettere
in atto strategie di informazione e di sensibilizzazione per i pazienti
basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non promozionali al fine
di migliorare l’alfabetizzazione sanitaria e l’accesso a informazioni affidabili,
pertinenti e comprensibili sulle opzioni terapeutiche esistenti, compresi i
benefici attesi ed i rischi, permettendo in tal modo ai pazienti di cooperare
attivamente con gli operatori sanitari nella scelta delle strategie
terapeutiche più adeguate; ·
offrire
opportunità di istruzione, formazione e sviluppo professionale continuo agli
operatori sanitari al fine di dotarli delle conoscenze, abilità e competenze
necessarie per sfruttare al meglio i benefici che la medicina personalizzata
arreca ai pazienti ed ai sistemi di assistenza sanitaria; ·
incoraggiare
la cooperazione nella raccolta, condivisione, gestione e adeguata
standardizzazione dei dati necessari per una ricerca efficace sulla medicina
personalizzata e per lo sviluppo e l’applicazione di tale medicina, in conformità
con le norme relative alla protezione dei dati; ·
promuovere
l’interazione interdisciplinare, in particolare tra gli esperti di genetica,
nell’uso delle metodologie statistiche, della bioinformatica,
dell’informatica sanitaria e dell’epidemiologia, e tra gli operatori
sanitari, onde garantire una migliore comprensione dei dati disponibili, una
più efficiente integrazione e interpretazione delle informazioni provenienti
da fonti multiple e decisioni appropriate sulle opzioni terapeutiche; ·
sviluppare
le procedure volte a valutare l’impatto della medicina personalizzata, in
particolare le procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), o
adeguarle, ove necessario, alla natura specifica della medicina
personalizzata, tenendo conto, tra l’altro, del valore aggiunto costituito
dal punto di vista dei pazienti, nonché di una più ampia cooperazione e dello
scambio di migliori pratiche, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati
membri; ·
riconoscere
il potenziale delle biobanche basate su dati
clinici e di popolazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi
prodotti medicinali; sostenere la standardizzazione e la messa in rete delle biobanche per combinare e condividere le risorse, nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati; |
·
valutare
l’eventuale scambio di informazioni e migliori pratiche all’interno delle
sedi esistenti, cosa che potrebbe contribuire sia ad un accesso adeguato dei
pazienti a farmaci personalizzati, sia alla sostenibilità dei sistemi
sanitari; ·
prendere
in considerazione lo sviluppo di approcci strategici a lungo termine e
orientati sul paziente per far fronte, in un’ottica incentrata sulla sanità
pubblica, alle sfide connesse con l’accesso alla medicina personalizzata,
garantendo al tempo stesso la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e
nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri; ·
scambiare
le migliori pratiche nel campo della medicina personalizzata e facilitarne
l’impiego appropriato nella pratica sanitaria; |
-
il
decreto del Ministro della salute del 25 gennaio 2016 recante “Adozione del
documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al
Piano nazionale della prevenzione 2014-2018”, nel considerare la genomica tra
le azioni prioritarie, ha previsto un’azione di “Pianificazione nel campo della
genomica” (Azione A.1.7) e che tale azione:
·
tiene
in conto quanto definito dalla citata Intesa del 13 marzo 2013 al fine di
incorporare la Public Health Genomics
nel sistema sanitario costruendo una capacità di sistema e impostando una governance adeguata;
·
identifica
la necessità di ulteriori necessari interventi di ‘potenziamento della capacità
di governo’ e segnatamente: rendere normativamente
agevole il data-sharing, comprensivamente della
normazione per la privacy e
regolamentare l’acquisto on-line dei test genetici (in collaborazione con gli
altri Paesi europei);
·
definisce
di dovere affiancare alla linea strategica di cui alla citata Intesa del 13
marzo 2013, una linea strategica per l’ innovazione del sistema stesso,
mediante un atto di pianificazione che integri : la genesi della nuova conoscenza (in particolare mediante l’Interrogazione
del Big Data); la fruibilità della conoscenza (nei suoi aspetti teorici e
pratici); la definizione del processo
sanitario” (sequenza degli atti tecnico-professionali evidence-based
per raggiungere l’obiettivo di salute) per l’adeguamento dell’organizzazione;
l’erogazione del servizio; la valutazione;
la ricerca e l’utilizzo di tecnologie innovative (anche mediante accordi pubblico-privato ed iniziative di
Start-up;
·
porti
alla definizione di un “documento di pianificazione”;
SI CONVIENE
Articolo 1
Si recepisce il
documento recante
“Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”, che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante.
Le Regioni si impegnano a recepire obiettivi, azioni e indicatori
sintetizzati nel capitolo 9 per delineare le modalità con cui l’innovazione
della genomica si debba innestare nel SSN negli ambiti della prevenzione,
diagnosi e cura, conseguentemente ai risultati degli interventi di
responsabilità centrale.
Le azioni previste
nel capitolo 9, con particolare riferimento alla definizione di PDTA, piani di
implementazione, registri e regolamenti, andranno adottate mediante intesa da
sancire in questa Conferenza.
Articolo 2
Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
contribuisce alla realizzazione del Piano per l’innovazione del sistema
sanitario basata sulle scienze omiche prevedendo specifiche
aree di intervento all’interno dei programmi annuali di attività, a sostegno
delle attività di sviluppo previste nel documento in allegato.
Articolo 3
L’Istituto Superiore
di Sanità concorre nell’ambito dei suoi finanziamenti ordinari alle attività
previste riconducibili al suo ruolo istituzionale.
Articolo 4
Alle attività previste dalla presente Intesa
si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.