Conferenza Stato Regioni
Informativa sul decreto ministeriale recante “Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2013/13 (Servizio VI) Informativa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Informativa sul decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Proroga
del termine per le consegne di tabacco di cui all’articolo 7 del decreto
ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio
2009”.
Informativa ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 82/CSR dell’11 aprile 2013.
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta
dell’11 aprile 2013 :
VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (CE) ed in
particolare l’articolo 68, del sopra citato regolamento 73/2009, che istituisce
aiuti specifici tra cui il sostegno alla qualità dei prodotti agricoli;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2009 recante ”Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del
19 gennaio 2009” emanato previa intesa di questa Conferenza sancita, in pari
data con Atto rep. n. 100/CSR;
VISTO l’articolo 7 del decreto sopra citato che prevede un aiuto
specifico per il miglioramento della qualità del tabacco, fra cui quello della
varietà Kentucky destinato alla produzione di prima fascia e, in particolare,
il comma 9 del medesimo articolo che fissa, nel periodo che intercorre tra il
1° settembre e il 15 marzo dell’anno successivo, i termini per la consegna del
tabacco alle imprese di prima trasformazione al fine di poter fruire dell’aiuto
specifico sul miglioramento della qualità;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali pervenuto in data 3 aprile 2013, con nota 3487, alla Segreteria di
questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e alle Province autonome,
in pari data, con nota prot. n. 1797, che prevede in accoglimento alla
richiesta avanzata dall’Associazione di categoria delle imprese tabacchicole riferita
alla varietà di tabacco Kentucky destinato alla produzione di prima fascia, di
procrastinare al 2 aprile 2013 il termine ultimo per la consegna del tabacco
alle imprese di prima trasformazione;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che all’articolo 6,
comma 1, prevede l’interscambio, in questa Conferenza, di dati ed informazioni
sull’attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali, e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che detto provvedimento, viene sottoposto all’esame di
questa Conferenza quale informativa, in quanto già adottato, per ragioni di
urgenza, con decreto del Ministro competente del 13 marzo 2013 n. 2785;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della
quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno preso atto del
provvedimento con la condivisione del contenuto;
PRENDE ATTO
dell’informativa sul decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Proroga
del termine per le consegne di tabacco di cui all’articolo 7 del decreto
ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio
2009”.
Il Segretario |
Il Presidente |
Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
Dott. Piero Gnudi |