Conferenza Stato Regioni
Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell’interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (INTERNO)
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Repertorio atti n. 29 /CSR del 29
aprile 2010
nella odierna seduta del 29
aprile 2010
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire
accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 3, commi da
VISTO il decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009,
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 9 della sopra richiamata legge n. 94 del
2009, recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione dell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli
ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da
VISTO lo schema di accordo, trasmesso dalle Regioni con nota
del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, e diramato alle
amministrazioni statali con nota prot. CSR 705 il 5
febbraio 2010;
CONSIDERATO che nel corso
della seduta tecnica del 15 febbraio 2010 è stato espresso avviso
favorevole da parte del Ministero dell’interno allo schema di accordo approvato
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il
27 gennaio 2010, chiedendo, tuttavia,
l’inserimento nel testo di una esplicita previsione
concernente il requisito di accreditamento o autorizzazione dei soggetti
formatori;
CONSIDERATO che, in accoglimento alla richiesta formulata
dai rappresentanti del Ministero dell’interno, il coordinamento delle Regioni in
materia di lavoro e istruzione, ha
trasmesso in data 18 febbraio 2010 la seguente integrazione: ”I corsi di
formazione sono erogati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
direttamente o attraverso soggetti
accreditati, in conformità al modello
definito ai sensi
dell’Accordo Stato-regioni e Province autonome del 20.03.2008, e/o
attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni
adottate da ciascuna Regione”;
RILEVATO che il Ministero dell’interno, con nota prot. 11001/185/5 del 12 marzo 2010, ha comunicato di condividere i contenuti del
predetto emendamento;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
stipula dell’accordo
nella stesura trasmessa dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il
27 gennaio 2010, con l’ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, del D.M. 6
ottobre 2009 – attuazione dell’articolo
3 della legge 15 luglio 2009, n.
94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto
Accordo in merito all’articolo 3
del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante “Determinazione
dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per
PREMESSA
L’articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6
ottobre 2009 recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco
del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le
modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi
e il relativo impiego, di cui ai commi da
In tal senso il documento che segue contiene gli elementi
minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento
costituisce un requisito indispensabile per l’iscrizione nell’elenco previsto
all’art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per
l’esercizio dell’attività professionale.
La formazione dell’addetto ai servizi di controllo delle
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei
percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla
base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi
comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti
in materia di formazione professionale.
La tematica in oggetto, inoltre, investe le
competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso
che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito
indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi ai sensi dell’art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di
procedere alle seguenti attività:
1)
controlli preliminari
2)
controlli all’atto dell’accesso del pubblico
3)
controlli all’interno del locale
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI
FORMAZIONE
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste
art. 3 del D.M.:
A). Area giuridica
Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della
normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti
assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
Conoscenze
- legislazione in
materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari
che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di
pubblico esercizio
- funzioni e
attribuzioni dell’addetto al controllo;
- norme penali e
conseguente responsabilità dell’addetto al controllo
- collaborazione con le
Forze di polizia e delle polizie locali
B). Area tecnica
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso,
prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela
della salute propria e degli altri.
Conoscenze
- disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo
soccorso sanitario
- nozioni sui rischi
legati all’uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.
C) Area psicologico-sociale
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di
situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in
relazione al contesto in cui opera.
Conoscenze
- comunicazione
interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione
dei conflitti
- tecniche di
interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono
necessari i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di
studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il
livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare
attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione
Formativa.
SOGGETTI FORMATORI
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in
conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province
Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in
base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con
un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.
ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE
Al
termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno
frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
La prova
di verifica è finalizzata a verificare l’apprendimento delle conoscenze e
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.
La prova di verifica deve essere organizzata e gestita
secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
Il
mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio
dell’attestato.
L’attestato
di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti
elementi minimi comuni:
o
Denominazione
del soggetto formatore
o
Dati
anagrafici del corsista
o
Titolo
del corso e normativa di riferimento
o
Durata
del corso
o
Firma
del soggetto formatore
La certificazione rilasciata al termine del corso consente
l’iscrizione all’elenco di cui all’art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.
Le Regioni
e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a
riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire
eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in
percorsi/contesti formativi e/o professionali.