Conferenza Stato Regioni
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 159/CSR del 23 settembre 2010
Nella odierna
seduta del
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del
VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 8, lett. a) del
citato Regolamento (CE) n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza
compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento medesimo,
possono autorizzare l’impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri
di cui all’Allegato III, Sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e
cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo
di maturazione di almeno 60 gg e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti
formaggi;
VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del
VISTA l’intesa in materia di deroga transitoria per la
produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione
di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn.
852 e 853 del 2004, sancita da questa Conferenza nella seduta del
VISTA la nota del
VISTA la nota del
VISTA la nota in data
VISTA la lettera in data
VISTA la nota in data
VISTE le lettere in data
VISTA la nota in data
VISTA la nota in data
VISTA la lettera in data
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
Premesso che;
- dall’analisi dei dati derivanti dai piani di controllo sul
latte crudo bovino, effettuati nel periodo
- è opportuno, comunque, definire, per il latte in deroga,
tenori massimi per i germi e per le cellule somatiche;
- le misure previste dalla presente Intesa rappresentano un
adattamento dei requisiti di cui all’allegato III del Regolamento (CE) n.
853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di
cui allo stesso
Regolamento;
Il Governo, le Regioni e le Province autonome convengono
che:
Art. 1
1. E’ consentito, fino al
2. Gli operatori del settore alimentare e le aziende bovine
da latte che non sono in grado di rettificare la situazione di non conformità
ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX, del Regolamento (CE) 853/2004
per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule
somatiche sono autorizzati ad avvalersi della possibilità di cui al comma 1 a condizione che il
latte sia rispondente ai seguenti
requisiti:
· Dal 1° gennaio 2011 il latte crudo bovino
deve avere un tenore in germi
inferiore a 200.000 /ml ed
un tenore in cellule somatiche inferiore a 700.000 /ml calcolati sulla media
geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004;
· Dal
· Dal
3. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla
lavorazione del latte di cui al comma 1 devono essere sottoposti, prima o
durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un
effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.
4. Il latte che non risponde ai requisiti di cui al comma 2
non può essere destinato al consumo umano.
5. Le Regioni e Province Autonome, con proprio provvedimento
da notificare al Ministero della Salute, possono stabilire requisiti più
restrittivi per l'applicazione sul proprio territorio di quanto previsto dal comma 1 e 2.
Art. 2
1. Nel periodo di impiego del latte di cui al all’articolo 1, l’operatore di cui al comma 2 dell’art. 1
è tenuto a dimostrare di avere adottato misure finalizzate a rettificare la
situazione.
2. Sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari
previsti dall’allegato III, sezione IX,
capo I, parte III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e dall’allegato IV
del Regolamento (CE) n. 854/2004.
3. L’operatore di cui al comma 2 dell’art. 1 che, a seguito
di analisi in autocontrollo, dimostra di rispettare nuovamente i criteri di cui
all’allegato III, sezione IX, del Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda
il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche è autorizzato a
riprendere la consegna del latte per il consumo umano anche per la produzione
di prodotti diversi da formaggi con maturazione superiore di 60 gg.
4. Le Regioni e Province Autonome tramite i Servizi
Veterinari delle ASL raccolgono i dati e le informazioni relativamente agli
operatori che si avvalgono del presente provvedimento.
Art. 3
1. Dal
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto