Conferenza Unificata


Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’articolo 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81. (GIUSTIZIA - ECONOMIA E FINANZE -SALUTE) Accordo ai sensi del D.M. 1 ottobre 2012, Allegato A.


SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004

Accordo, ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81.

 

Rep. n. 17/CU del 26 febbraio 2015                

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 26 febbraio 2015:

 

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante  Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

VISTO, in particolare l’articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 che prevede la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, nonché la delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio 2008;

 

VISTO l’Accordo Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011 recante Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (d’ora in avanti: OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (d’ora in avanti:  CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° aprile 2008”;

 

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che dispone modifiche all’articolo 3-ter del sopra citato decreto legge, prevedendo, tra l’altro, che il termine del 1° aprile 2014 di cui al comma 4 del menzionato articolo 3-ter sia prorogato al 31 marzo 2015;

CONSIDERATO che detto articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato, fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo che a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari le misure di sicurezza del ricovero in OPG e l’assegnazione a CCC sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-ter denominateResidenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza” (d’ora in avanti: REMS), fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di salute mentale;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro della giustizia, 1° ottobre 2012 recante Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia, adottato a norma della sopra citata disposizione”;

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A del citato decreto ministeriale che prevede che la gestione interna delle strutture residenziali è di esclusiva competenza sanitaria; che la responsabilità della gestione all'interno di dette strutture è assunta da un medico dirigente psichiatra e che nelle  REMS trovano applicazione tutte le norme del codice penale e del codice di procedura penale riferite agli internati;

 

RILEVATO che permane in capo alla Magistratura di Sorveglianza il compito di vigilare sulle strutture, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 677, comma 2 e 679 del Codice di Procedura Penale, e degli  articoli 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e  5 del decreto della Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e che le persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva mantengono lo status di internato, con conseguente applicazione delle disposizioni della legge e del regolamento da ultimi citati;

 

CONSIDERATO che è necessario procedere, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012 alla stipula di Accordi tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di regolamentare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche e al decreto della Presidenza della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la Magistratura;

 

VISTA la nota del 16 dicembre 2014, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha trasmesso il documento indicato in oggetto, al fine del perfezionamento di un apposito accordo in sede di Conferenza Unificata;

 

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 18 dicembre 2014 di diramazione del documento in parola;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Comitato paritetico interistituzionale, tenutasi in data 2 febbraio 2015, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella versione diramata con nota di questa Segreteria in data 9 febbraio 2015;

 

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 24 febbraio 2015 di diramazione del testo definitivo dell’Accordo indicato in oggetto contenente modifiche concordate  tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate;

 

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini:

 

 

PREMESSO CHE

 

 

·           le REMS sono strutture residenziali socio-sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 e dal decreto del Ministro della salute del 1° ottobre 2012;

·           i diritti delle persone internate negli OPG – ivi inclusi i diritti aventi ad oggetto specificamente la salute di cui al  decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e al decreto  Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 -  sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e del decreto della Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e, segnatamente, dai   Capo I,  Titolo I  ““Principi direttivi” e Capo II,  Titolo I “Condizioni generali” delle citata legge; 

·           con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria alle persone internate nelle REMS sono garantiti tutti i diritti di cui al precedente alinea, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale, secondo proprie procedure ed organizzazione; e che, in tal senso, detti diritti sono pienamente garantiti, in prospettiva ampliativa, anche in considerazione della esclusiva gestione sanitaria. I medesimi principi sono applicati  con riguardo ai rapporti dell’internato con la famiglia e con la comunità esterna, fermo restando che l’ammissione ai momenti di mantenimento dei rapporti con la famiglia e/o con la comunità esterna è subordinato, ove previsto, al nulla osta da parte della Autorità Giudiziaria competente e deve comunque essere coerente al percorso terapeutico-riabilitativo del singolo paziente;

·           le persone detenute e internate hanno diritto alla erogazione di prestazioni sanitarie al pari dei cittadini in stato di libertà; laddove per la concreta soddisfazione di tale diritto sia necessario il ricovero esterno in luogo di cura, trovano applicazione l'art.11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e l’art. 17 del decreto della Presidenza della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 con specifico riferimento all’adozione del provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. In casi di urgenza l'Autorità deputata ad emettere il provvedimento è il Dirigente responsabile della REMS;

·           per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato, periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella cartella personale; tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto secondo i principi della recovery:

ü valutazione multiprofessionale, secondo precise procedure e strumenti definiti per ciascun ambito;

ü definizione del percorso terapeutico-riabilitativo che comprenda gli obiettivi generali e specifici, la prevenzione dei comportamenti a rischio - che sia comunque finalizzato alla reintegrazione sociale - nonché aspetti specifici di trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle persone nella vita della struttura, attività, teatro, gruppi di problem solving, abilità automutuo-aiuto, formazione, studio, attività sportive, partecipazione del volontariato e ministri di culto) anche attraverso il mantenimento (o la ricostruzione) dei rapporti con la famiglia,  con la comunità esterna, con il mondo del lavoro;

·           le  Regioni e le  Provincie  autonome devono garantire l’accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale regionale o provinciale;

·           le Regioni  e  Provincie autonome  forniscono un elenco delle proprie REMS, completo di indicazioni riguardo alla capienza e alla eventuale specificazione, in ordine all'accoglienza degli  internati, circa i profili di sicurezza. In mancanza di tale specificazione, tutte le REMS presenti nella Regione e  Provincia autonoma  sono considerate idonee ad accogliere internati di ogni profilo di sicurezza;

·           il Responsabile dichiara la capienza della REMS, ferma restando la inderogabile capienza massima di venti ospiti prevista dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012, conseguente alla natura di strutture sanitarie delle REMS, e che le Regioni e le Province autonome provvedono ad una idonea programmazione che tenga conto delle esigenze in corso e a venire, con specifico riguardo alla evoluzione del numero dei propri pazienti;

 

SI CONVIENE

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

Art. 1

 

Assegnazione alle REMS

 

 

Al fine di assegnare gli internati, attualmente ricoverati presso gli OPG, alle REMS, il Ministero della salute comunica all’Autorità Giudiziaria e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, entro e non oltre il 15 marzo 2015, l’avvenuta individuazione e l’effettiva attivazione al 31 marzo 2015, delle REMS da parte delle Regioni e delle Province Autonome nell’ambito territoriale di competenza, con l’indicazione espressa di quanto contenuto nelle premesse del presente Accordo.

 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulla base delle predette indicazioni, si impegna ad assegnare e a  trasferire presso  le REMS gli internati presenti negli OPG.

 

Le assegnazioni e i trasferimenti di cui al comma precedente, così come tutte le successive assegnazioni presso le REMS, sono eseguite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria attenendosi al principio della territorialità come espressamente previsto dall’articolo 3-ter, comma 3, lettera c) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211. 

 

La territorialità si fonda sulla  residenza accertata.

 

Nel caso di persone senza fissa dimora e di persone di nazionalità straniera resta fermo quanto disciplinato negli Accordi della Conferenza Unificata Rep. Atti 81/CU del 26 novembre 2009 e Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011.

 

Le assegnazioni e i trasferimenti sono disposti in base alla disponibilità di posti letto nelle strutture.

 

Ai fini delle assegnazioni presso le REMS di soggetti provenienti dalla libertà o dalla detenzione, nei casi previsti dalla legge, le Regioni e le Province Autonome segnalano al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le sedi delle REMS sul territorio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti circa la effettiva disponibilità di posti in ognuna di esse.

 

 

ART. 2

 

Trasferimenti, traduzioni, piantonamenti

                                                                                                                 

 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle REMS per l’applicazione e l’esecuzione delle misure di sicurezza, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

 

Competono all’Amministrazione Sanitaria i trasferimenti in luoghi di cura esterni alla REMS.

 

Il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale  esterne alle REMS è effettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall’Autorità Giudiziaria.

 

I trasferimenti presso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà vigilata, sono eseguiti a cura del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente responsabile della REMS dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne notizia all’Autorità giudiziaria competente  per eventuali ulteriori disposizioni in merito.

 

 

Art. 3

 

Altri procedimenti amministrativi

 

 

I procedimenti di ammissione alla REMS, registrazione ai fini amministrativi-sanitari,  conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica  e rapporti con l’Autorità Giudiziaria  sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS.

 

Sono altresì di competenza del personale sanitario e amministrativo della REMS i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all’Amministrazione Penitenziaria con riguardo alle attività di cui al primo comma del presente articolo.

 

Per un periodo transitorio di un anno i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridica sono svolte dal personale dell’Amministrazione Penitenziaria.

 

Le definitive attribuzioni di tali  procedimenti sono stabiliti alla scadenza del periodo transitorio.

 

 

Art. 4

 

Formazione

 

Il  Servizio Sanitario Nazionale attua iniziative formative, ai sensi  dell’Allegato A del decreto ministeriale ottobre 2012, con particolare riguardo ai rapporti con la Magistratura di Sorveglianza.

 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, direttamente o attraverso l’attivazione dei Provveditorati Regionali competenti sui territori su cui insistono le REMS, offre alle Regioni, alle Province Autonome e alle Aziende Sanitarie competenti, il supporto formativo necessario all’organizzazione di  iniziative di approfondimento e addestramento del personale delle REMS per la  gestione giuridico – amministrativa degli internati.

 

 

Art. 5

 

Personale

 

 

Ogni REMS è dotata di personale sanitario ed amministrativo come stabilito dalla Direzione generale dell’Azienda Sanitaria competente nel  territorio in cui insiste la REMS, nel rispetto di  quanto  previsto dall’Allegato A del decreto ministeriale ottobre 2012.

 

Il Direttore sanitario, coadiuvato da personale sanitario e amministrativo, è responsabile della struttura, sia dal punto di vista sanitario che amministrativo.

 

L’impiego di personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria, e da questa            dipendente,  è limitato ai soli casi di cui all’articolo 3 del presente Accordo.

 

 

Art. 6

 

Sicurezza

 

 

Con riferimento ai “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi”, di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012,  i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono  attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell’internato.

 

Art. 7

 

Rapporti con UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna) e Magistratura

 

 

Alla data di chiusura degli OPG, le Regioni e le Province Autonome, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura, attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti per ciascuna REMS, o comunque per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, definiscono, mediante specifici Accordi, le modalità di collaborazione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l’applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive.

 

Tali  Accordi, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, prevedono altresì modalità operative che assicurino:

·           il costante coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti;

·           la definizione delle modalità e procedure di collaborazione interistituzionale per la contemporanea gestione sia del percorso terapeutico-riabilitativo individuale interno alla struttura,  che di quello di reinserimento esterno;

·           la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche al Ministero della Salute -  dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all’adozione di soluzioni diverse dalla REMS (per tutte le persone ed entro 45 giorni dal loro ingresso) da parte del Servizio delle predette strutture, con il concorso dell’Azienda Sanitaria competente per la presa in carico territoriale esterna e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, come già previsto per tutti i presenti in OPG alla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 2014, n. 81.

 

 

Art. 8

Monitoraggio

 

Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio semestrale da parte dell'Organismo di coordinamento di cui alla  legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché del Comitato paritetico interistituzionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 nonché  della delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio 2008.

 

Esso può essere modificato e integrato, anche alla luce degli esiti del monitoraggio di cui al presente articolo.