Conferenza Unificata


Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente l’istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 89/CU del 23 settembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010:

 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

 

VISTO l’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il quale, al comma 1, ha stabilito che: “per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate ad un apposito Fondo di cui al comma 2”;

 

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 45 il quale ha stabilito che: “nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore;”

 

VISTO il successivo comma 4 del citato articolo 45 il quale ha disposto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dall’articolo medesimo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del Fondo;

 

VISTA la nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente l’istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi del citato articolo 45 della legge n. 99/2009, provvedimento che è stato trasmesso, il 15 luglio 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2010, è stato rinviato per approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 settembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento di talune osservazioni e raccomandazioni; in particolare: il rappresentante della Regione Basilicata ha chiesto di uniformare le due procedure che distinguono il beneficio economico di importo pari o inferiore o superiore a 30 euro per beneficiario, attribuendo alle Regioni interessate tutte le risorse disponibili, mentre il rappresentante della Regione Veneto ha chiesto talune modifiche ai fini di considerare come beneficiari delle risorse che affluiscono al Fondo anche i territori regionali in cui si effettuano attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, così come previsto dall’articolo 45, comma 2, della legge n. 99/2009; i rappresentanti dell’ANCI hanno richiamato l’attenzione circa il prerequisito della residenza certa del beneficiario del bonus da dimostrarsi con la sola patente di guida ed evidenziato perplessità sul fatto che il provvedimento preveda il beneficio per i soli maggiorenni possessori della patente di guida;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico hanno sostenuto la validità del provvedimento, ritenendolo aderente a quanto disposto dall’articolo 45 della legge n. 99/2009 e fornendo chiarimenti in ordine alle osservazioni presentate;

 

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, in ordine allo schema di decreto in esame:

- le Regioni hanno espresso parere negativo salvo l’accoglimento della proposta di sopprimere la distinzione tra agevolazione gestita dalle Regioni e agevolazione gestita dallo Stato, riconducendo la gestione dell’intero fondo in capo alle Regioni interessate comprese quelle nei cui territori sono presenti impianti di rigassificazione;

- l’ANCI ha espresso un parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);

- l’UPI ha dichiarato di condividere la posizione delle Regioni;

 

CONSIDERATO che il Governo ha ribadito la validità dell’impianto del provvedimento in questione ritenendolo non in contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 99/2009 e tale da consentire di raggiungere più proficuamente gli obiettivi fissati dalla legge medesima;

 

 

ESPRIME PARERE

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente l’istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasmesso, con nota n. 3-7535 del 13 luglio 2010, dal Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On.le Dott. Raffaele Fitto