Conferenza Unificata


Parere sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni applicative delle modifiche apportate all’art.119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della strada - dall’art. 23, comma 1 della legge 29 luglio 2010, n.120. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281


Rep

Rep. Atti n.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 20 gennaio 2011

 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che emana il “Nuovo codice della Strada”;

 

VISTO in particolare l’art. 119, comma 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida;

 

VISTO l’art. 23 della Legge 29 luglio 2010, n.120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, che ha modificato l’art.119 del Codice della strada, prevedendo al comma 2, l’ampliamento del novero dei medici a cui sono affidate le funzioni di certificazione dei requisiti di idoneità psico-fisica utile al conseguimento della patente di guida ed al rinnovo di validità del documento, aggiungendo alla categoria i medici militari in quiescenza e a quelli che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni in esame anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, a condizione che abbiano svolto l’attività di certificazione in esame negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte di commissioni mediche locali negli ultimi cinque anni;

 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1998, n. 281;

 

VISTO lo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diramato in data 2 dicembre 2010, Prot. CSR 5765 P-2.17.4.13;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica indetta per il giorno 13 dicembre 2010, nel corso della quale le Amministrazioni intervenute hanno convenuto di limitare il contenuto del provvedimento alle disposizioni applicative delle modifiche apportate all’art. 119 dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall’art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120, eliminando ogni riferimento all’art. 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

VISTE le osservazioni del Ministero del lavoro e del Ministero dell’interno, diramate con nota del 14 dicembre 2010, prot. CSR 6022 P-2.17.4.13;

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, modificato tenendo conto di quanto chiesto dagli Enti locali nel corso della riunione tecnica del 13 dicembre e delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni centrali, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e diramato con nota del 15 dicembre 2010, prot. CSR 6054 P-2.17.4.13;

 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 16 dicembre 2010, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno 17 gennaio 2010, nel corso della quale le Regioni hanno comunicato di non avere osservazioni sul testo, l’ANCI ha chiesto che siano previste forme di pubblicità degli elenchi contenenti i nominativi dei medici interessati e il Ministero della salute e il Ministero della difesa hanno chiesto di apportare ulteriori integrazioni e specificazioni, ritenute accogli bili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

VISTO il nuovo schema di provvedimento, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in data 19  gennaio 2011 e diramato in pari data con nota prot. CSR 304 P-4.23.2.13, che recepisce le modifiche chieste nel corso della riunione tecnica sopra indicata;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di provvedimento in esame

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

ai sensi dell’art.9, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1998, n.281, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni applicative delle modifiche apportate all’art.119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 – Nuovo Codice della strada- dall’art.23, comma 1 della legge 29 luglio 2010, n.120.

 

 

               Il Segretario                                                                                           Il Presidente

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                 On.le   Raffaele Fitto