Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/68 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.

 

 

Rep. Atti n.       51/CSR   del 7 febbraio 2013                       

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

Nell’odierna seduta del  7 febbraio 2013:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 

VISTA la  lettera in data 5 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute  ha inviato uno schema di accordo su un documento recante “Raccomandazioni per la prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”;

 

VISTA la nota in data 6 luglio 2012, con la quale il predetto schema di accordo è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 11 settembre 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato alcune osservazioni sul testo del documento allegato al menzionato schema di accordo;

 

VISTA la nota in data 12 settembre 2012, con la quale è stata chiesta al Ministero della salute la trasmissione di una nuova versione del documento di cui trattasi che tenga conto delle suddette osservazioni;

 

VISTA la nota pervenuta in data 28 dicembre 2012, con la quale il suddetto Ministero ha inviato una nuova versione del documento in parola recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”;

 

VISTA la nota in data 9 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione del documento di cui trattasi è stata diramata ed è stato chiesto alla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, di far pervenire il proprio assenso;

 

VISTA la nota pervenuta in data 21 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, nell’esprimere l’assenso tecnico sulla menzionata nuova versione del documento in parola, ha trasmesso un’ulteriore versione del documento medesimo priva di taluni refusi;

VISTA la nota in pari data, con la quale è stato richiesto l’assenso del Ministero della salute sulla predetta ulteriore versione del documento di cui trattasi ;

VISTA la lettera in data 28 gennaio 2013, diramata in data 29 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva del documento in esame;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo in parola;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto;

 

 

SANCISCE  ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

 

CONSIDERATI:

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, adottato in attuazione dell’articolo 10 della legge n. 1088 del 1970, che prevedeva l’obbligatorietà della vaccinazione antitubercolare per determinati soggetti cutinegativi a rischio di infezione, tra i quali gli operatori sanitari e gli studenti di medicina all’atto dell’iscrizione;

 

-  l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sancito da questa Conferenza il 17 dicembre 1998 (Repertorio Atti n. 571 /CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, supplemento n. 35;

 

- che le predette Linee Guida hanno individuato, quali soggetti esposti ad un rischio elevato di contrarre la tubercolosi, gli operatori sanitari di ospedali o reparti che assistono frequentemente pazienti affetti da tale patologia e che l’attività di prevenzione su questo gruppo di popolazione si fonda sulla:

1)  valutazione del rischio di trasmissione nosocomiale della tubercolosi;

2)   attivazione di un programma di controllo modulato sulla base del rischio attuale di trasmissione della tubercolosi e sorveglianza e profilassi individuale degli operatori;

 

- la legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che all’articolo 93, comma 1 abroga l’articolo 10, comma 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e che al comma 2 del medesimo articolo demanda ad un successivo regolamento, l’individuazione, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, delle condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi, nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465 recante “Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, il quale, all’articolo 1, individua i soggetti per i quali è prevista la vaccinazione antitubercolare obbligatoria tra cui personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri;

 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita da questa Conferenza il 22 febbraio 2012, sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014” (Repertorio Atti n. 54/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012 n. 60, che indica la vaccinazione anti-tubercolare (BCG) per gli operatori sanitari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465;

 

- il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare:

 

·         l’articolo 1, che individua le finalità del decreto che, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione, deve garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati;

 

·         l’articolo 2, comma 1, lettera q), che definisce in tal modo la «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

 

·         l’articolo 13, che stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;

 

·         larticolo 15, comma1, lettera l), che individua, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori;

 

·         l’articolo 17, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, tra cui la valutazione di tutti i rischi;

 

·         il Titolo X, che disciplina l’esposizione agli agenti biologici, nell’ambito della disciplina della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l’articolo 274 che stabilisce le misure specifiche da adottarsi per strutture sanitarie e veterinarie e che, per le strutture sanitarie, stabilisce che il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi:

a) presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta;

b) in relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati;

c) nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico;

 

- l’articolo 304, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che dispone l’abrogazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dallo stesso decreto incompatibile con lo stesso;

 

- che l’individuazione dei soggetti, per i quali è prevista la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, è attualmente oggetto di disciplina specifica nell’ambito del Titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 e che si rende, quindi, necessario definire linee applicative uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati;

 

- il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 22 maggio 2012;

 

 

SI CONVIENE  

 

sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

 

1.    Al fine di garantire una uniforme applicazione in materia di prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e nei soggetti ad essi equiparati, si conviene di implementare le misure di profilassi secondo quanto previsto dalla normativa e dalle evidenze scientifiche più aggiornate;

 

2.    Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

 

 

 

 

                               IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

                    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi