Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/68 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.
Rep. Atti n. 51/CSR del 7 febbraio 2013
Nell’odierna seduta del 7 febbraio 2013:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede
che il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 8
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
VISTA la lettera
in data 5 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato uno schema di accordo su un
documento recante “Raccomandazioni per la prevenzione della tubercolosi negli
operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”;
VISTA la nota in data 6 luglio 2012,
con la quale il predetto schema di accordo è stato
diramato alle Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi in data 11 settembre 2012, i rappresentanti
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato
alcune osservazioni sul testo del documento allegato al menzionato schema di accordo;
VISTA la nota in data 12 settembre
2012, con la quale è stata chiesta al Ministero della
salute la trasmissione di una nuova versione del documento di cui trattasi che
tenga conto delle suddette osservazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 28
dicembre 2012, con la quale il suddetto Ministero ha inviato una nuova versione
del documento in parola recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori
sanitari e soggetti ad essi equiparati”;
VISTA la nota in data
9 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione del documento di cui
trattasi è stata diramata ed è stato chiesto alla
Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, di far pervenire il
proprio assenso;
VISTA la
nota pervenuta in data 21 gennaio 2013, con la quale
VISTA la nota in pari data, con la
quale è stato richiesto l’assenso del Ministero della
salute sulla predetta ulteriore versione del documento di cui trattasi ;
VISTA la lettera in data 28
gennaio 2013, diramata in data 29 gennaio 2013, con la
quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva del documento
in esame;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’accordo in parola;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo
in oggetto;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti
termini:
CONSIDERATI:
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1975, n. 447, adottato in attuazione dell’articolo 10 della legge n. 1088 del
1970, che prevedeva l’obbligatorietà della vaccinazione antitubercolare per
determinati soggetti cutinegativi a rischio di infezione, tra i quali gli operatori sanitari e gli
studenti di medicina all’atto dell’iscrizione;
- l’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del
Ministro della Sanità, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
- che le predette Linee Guida hanno individuato, quali
soggetti esposti ad un rischio elevato di contrarre la tubercolosi, gli
operatori sanitari di ospedali o reparti che assistono
frequentemente pazienti affetti da tale patologia e che l’attività di
prevenzione su questo gruppo di popolazione si fonda sulla:
1) valutazione del rischio di trasmissione
nosocomiale della tubercolosi;
2)
attivazione di un programma di controllo modulato sulla base del
rischio attuale di trasmissione della tubercolosi e sorveglianza e profilassi
individuale degli operatori;
- la legge 23 dicembre 2000 n. 388,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, che all’articolo 93, comma 1 abroga l’articolo 10, comma 1 della
legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e che al comma 2 del medesimo articolo demanda
ad un successivo regolamento, l’individuazione, in relazione
alle mutate condizioni sanitarie del Paese, delle condizioni nelle quali
è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi, nonché le modalità di
esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
2001, n. 465 recante “Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è
obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n.
- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sancita da questa Conferenza il 22 febbraio 2012, sul
documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-
- il decreto
legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n.
·
l’articolo 1, che individua le finalità del decreto che, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
nonché in conformità all’articolo 117 della
Costituzione e degli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative
norme di attuazione, deve garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età ed alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati;
·
l’articolo 2, comma 1, lettera q), che definisce in tal modo la
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
·
l’articolo 13, che stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta
dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
·
l’articolo 15, comma1, lettera l), che
individua, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori;
·
l’articolo 17, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, tra cui
la valutazione di tutti i rischi;
·
il Titolo X, che disciplina l’esposizione agli agenti biologici,
nell’ambito della disciplina della tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro e, in particolare, l’articolo 274 che stabilisce le misure
specifiche da adottarsi per strutture sanitarie e veterinarie e che, per le
strutture sanitarie, stabilisce che il datore di lavoro, in sede di valutazione
dei rischi:
a) presta particolare attenzione
alla possibile presenza di agenti biologici
nell’organismo dei pazienti e nei relativi campioni e residui e al rischio che
tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta;
b) in relazione ai
risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati;
c) nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le
misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione
sono scelte tra quelle indicate nell’Allegato XLVII
in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico;
- l’articolo 304, comma 1, lettera d) del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, che dispone l’abrogazione di ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dallo
stesso decreto incompatibile con lo stesso;
- che l’individuazione dei soggetti, per i quali è prevista
la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, è attualmente
oggetto di disciplina specifica nell’ambito del Titolo X del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e che si rende, quindi, necessario definire linee
applicative uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di prevenzione
della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati;
- il parere del Consiglio Superiore
di Sanità espresso nella seduta del 22 maggio 2012;
SI
CONVIENE
sul documento recante “Prevenzione
della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”,
allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:
1. Al fine di garantire una uniforme applicazione in materia di prevenzione della
tubercolosi negli operatori sanitari e nei soggetti ad essi equiparati, si
conviene di implementare le misure di profilassi secondo quanto previsto dalla
normativa e dalle evidenze scientifiche più aggiornate;
2. Dall’attuazione del
presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente
Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste dalla normativa vigente.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE