Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica”. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
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Repertorio Atti n. 241/CSR del 26 novembre 2009
Nell’odierna seduta del 26 novembre 2009:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulle “Linee guida per le attività
di genetica medica” sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 luglio
2004 (Rep. Atti n. 2045);
VISTA la nota pervenuta in data 30 gennaio 2009 con la quale il Ministero del lavoro,
delle salute e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del
perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, un documento
recante “Attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica”;
VISTA la lettera in data 4 febbraio 2009 con la quale il
documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che, come concordato nel corso dell’incontro
tecnico svoltosi al riguardo in data 3 marzo 2009,
RILEVATO che, nel corso di un nuovo incontro tecnico
svoltosi in data 28 maggio 2009, i rappresentanti del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali hanno fatto espressa riserva di inviare
una nuova stesura della proposta di accordo di cui trattasi;
CONSIDERATO che il punto in oggetto, iscritto all’ordine del
giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato
su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la definitiva versione della proposta di accordo
trasmessa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in
data 11 novembre 2009;
VISTA la lettera del 17 novembre 2009 con la quale tale
definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota del 18 novembre 2009 con la quale
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
PREMESSO
CHE
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 10, stabilisce
l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e revisione della qualità
e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali
i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori; e
l'articolo 8-octies, prevede che le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali
attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul
rispetto degli accordi contrattuali di tutti i soggetti interessati, nonché
sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza
delle prestazioni rese;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private" definisce le attività di
valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra
i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse
siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione,
valutazione e miglioramento della qualità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 ”Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, indica la
necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di
cura ospedaliero, sia per quello ambulatoriale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006
“Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-
- l’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle “Linee guida per le attività di
genetica medica” sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 luglio 2004
(Rep. Atti n. 2045) ha approvato le “Linee guida per le attività di genetica
medica”;
- il D.M. 8 maggio 2007 istituisce la “Commissione per
- si ritiene di dare seguito alle indicazioni contenute nel
documento della Commissione di cui sopra, in particolare per quanto attiene
all’attuazione delle Linee Guida per le attività di Genetica Medica approvate
con l’Accordo citato;
SI
CONVIENE
1. Considerando che i test genetici costituiscono
un importante strumento diagnostico che prevede una valutazione clinica
preliminare delle indicazioni ed una successiva interpretazione con il
coinvolgimento non solo dell'individuo ma anche dei familiari, le Regioni si
impegnano a:
a)
promuovere ed
adottare percorsi diagnostico-assistenziali aderenti a Linee Guida
scientificamente validate (con particolare riferimento alle ”Linee guida per le
attività di genetica medica “ 2004) che prevedano un’adeguata consulenza
genetica pre e post test ed una comprensiva ed
esaustiva informazione ai pazienti e ai familiari. Tali percorsi, basati su
consolidate evidenze scientifiche, devono essere orientati in modo da garantire
l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
b)
implementare sistemi
di monitoraggio delle attività capaci di definire, attraverso l’individuazione
di idonei indicatori, le ricadute
cliniche e assistenziali delle attività stesse, la loro appropriatezza,
efficacia ed efficienza e sicurezza, in modo da rendere misurabili i
volumi di attività delle strutture e la qualità in ambito organizzativo,
gestionale, professionale e tecnico;
c)
avviare una
programmazione delle attività di genetica che definisca la distribuzione
territoriale ottimale, le caratteristiche delle strutture accreditate ed il
loro adeguato assetto organizzativo, al fine di concentrare la casistica presso
strutture e operatori che garantiscano un adeguato volume di attività associato
ad un costante aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie;
d)
adottare, laddove
non già previsto dalle normative regionali in materia, procedure di
accreditamento delle strutture che erogano prestazioni di genetica medica
(laboratori e strutture cliniche) che prevedano specifici criteri, tra cui la
partecipazione a controlli esterni di qualità e meccanismi di certificazione;
e)
integrare le
attività di genetica medica con le reti di assistenza già attive nello stesso
ambito regionale ed interregionale (con particolare attenzione alle malattie rare,
all’area materno-infantile e alle patologie
oncologiche);
a)
il pubblico
venga correttamente informato, attraverso i siti istituzionali e gli altri
canali di informazione sull’utilizzo e sull’efficacia dei test genetici per
evitarne l’uso inappropriato;
b)
il pubblico
riceva informazioni sempre corrette e aggiornate sui limiti e sugli obblighi
imposti dalle disposizioni vigenti al trattamento dei propri dati di natura
genetica ;
c)
vengano
individuati siti web istituzionali validati anche a livello internazionale che
aiutino nella divulgazione di una corretta informazione e che consentano
l’accesso a strutture accreditate e/o certificate.
Il documento di cui si tratta non innova in alcun modo i
Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e non
determina alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare
appropriate modalità per la corretta erogazione delle prestazioni di genetica
medica nel SSN.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto