Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente


ELENCO DELLE PRIORITA’ DELL’ORIENTAMENTO

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull’orientamento permanente.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.   152/CU                   del 20 dicembre 2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTA la nota n. 29/0006436/L del 13 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, la proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull’orientamento permanente, corredata del concerto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, il 14 dicembre 2012, è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, è pervenuto l’avviso tecnico favorevole sulla citata proposta di accordo da parte delle Regioni, con nota del 18 dicembre 2012, e da parte dell’ANCI;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’accordo in esame;

 

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario all’economia ed alle finanze ha chiesto l’inserimento dopo l’articolo 4 del seguente art. 5:

“Art. 5 Clausola di salvaguardia - 1. Dall’attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - 2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

Tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:

 

 

Considerati:

 

-          il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 recante "Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

-          il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a)”;

-          il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;

-          il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264, a norma dell’art. 2, comma 1, lettere a9, b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;

-          il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;

-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

-          l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

-          la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

-          il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni;

-          l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 settembre 2012;

-          la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

-          la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

-          la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio “Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente” del 21 novembre 2008 (2008/C 319/02);

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del ………;         

-          che il Presidente della Repubblica il 29 ottobre 2012 ha firmato il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione per adulti ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          l’Intesa riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali ai sensi dei commi 51 e 55 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

 

Preso atto:

 

-          del quadro legislativo e normativo vigente, dei programmi e delle esperienze regionali, nazionali e comunitari in atto;

-          delle indicazioni dell’Unione Europea sia sul tema specifico dell’Orientamento, sia nel quadro complessivo delle politiche di lifelong learning;

 

Premesso che:

 

-          l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto unanimemente come una dimensione trasversale indispensabile ai fini dell’apprendimento permanente, capace di incidere sulla progettualità e l’occupabilità della persona e sui fattori di cambiamento economico e sociale. L’orientamento, infatti, migliora l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro attraverso la sua azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’incontro tra domanda e offerta di competenze favorendo il successo formativo e l’occupabilità;

-          L’orientamento costituisce parte integrante dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro e, come tale, rappresenta il veicolo fondamentale della promozione della strategia del lifelong learning;

-          la Conferenza Unificata riconosce la centralità della persona e della sua valorizzazione e la necessità di sostenere ciascuno, giovane e adulto, nell’effettuare scelte consapevoli ed appropriate, lungo tutto il corso della vita, attraverso il coordinamento delle azioni e dell’offerta dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di fornire a ciascuno le capacità per gestire con successo sia i percorsi formativi e professionali, sia le fasi di transizione biografica, formativa e lavorativa della persona;

-          la Conferenza avverte la necessità di pervenire ad un accordo tra le parti per lo sviluppo di una strategia nazionale sull’orientamento al fine di superare la frammentazione degli interventi e delle politiche attivate, nell’ambito delle proprie competenze, dai diversi soggetti istituzionali, e di realizzare il raccordo tra i sistemi che svolgono funzioni orientative e di definire standard di servizio in considerazione del crescente numero di soggetti che offrono interventi di orientamento nel territorio;

 

Tenuto conto:

 

-          della necessità di pervenire a un accordo che concerne le politiche dell’orientamento realizzate dalle istituzioni ai diversi livelli territoriali e nei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro;

-          dell’esigenza di soddisfare con maggior puntualità i bisogni di orientamento espressi dai cittadini nei diversi contesti della scuola e dell’università, della formazione e del lavoro, lungo tutto il corso della loro vita;

-          della necessità di garantire la razionalizzazione delle risorse e della spesa contestualmente alla qualità dei servizi e degli interventi;

-          della necessità di promuovere e integrare le politiche dell’orientamento e di coordinare le azioni per un migliore supporto alle persone nelle scelte formative e professionali;

-          della valorizzazione degli interventi di orientamento nei confronti di soggetti deboli e/o con particolari necessità;

-          del valore aggiunto che un processo di condivisione tra i diversi attori istituzionali coinvolti fornisce ad una politica integrata di orientamento che tenga conto delle esperienze svolte e dei contributi offerti dalle istituzioni coinvolte;

 

Considerato che:

 

-          si rende necessario favorire e consolidare una cultura e un linguaggio comune tra gli operatori dell’orientamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare a quanto a disposto all’articolo 4, comma 55, lettera c) in materia di apprendimento permanente;

-          vanno rafforzati, promossi e condivisi livelli di governance dell’orientamento nei e tra i sistemi dell’istruzione, dell’università, della formazione e del lavoro;

-          i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro hanno il compito di aiutare le persone a crescere e maturare attraverso il potenziamento delle competenze chiave, affinché possano realizzare se stessi e inserirsi in modo attivo e creativo nella società e nel lavoro e di potenziare e sostenere iniziative specifiche di orientamento per adulti anche attraverso la valorizzazione del ruolo del centro di istruzione per gli adulti (CPIA);

-          l’orientamento nelle istituzioni scolastiche e formative, è presente in tutte le discipline, in tutte le attività di apprendimento e in ogni livello di scolarizzazione, è collegato alla formazione globale della persona e allo sviluppo dell’identità e costituisce parte integrante della formazione iniziale e continua di ogni docente;

-          l’orientamento presuppone competenze specifiche che siano in grado di sostenere le scelte della persona lungo tutto l’arco della vita, favorendo strategie di apprendimento permanente e di carriera professionale;

-          vanno promosse e sostenute a livello territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico professionali e delle reti integrate dei servizi, ivi compresi i servizi al lavoro, adeguate sinergie e collaborazioni tra le componenti delle istituzioni formative e scolastiche (dirigenti, insegnanti, studenti, famiglie) e tra queste e quelle delle università, degli enti locali e del sistema economico, sociale e culturale di riferimento;

il Governo, le Regioni e gli Enti locali

 

 

SANCISCONO IL PRESENTE ACCORDO

 

 

Finalizzato a:

 

a)       promuovere e condividere una strategia nazionale di Orientamento permanente nel campo dell’educazione, della formazione professionale e dell’occupazione, fondata sulla centralità della persona, dei suoi bisogni, interessi ed attitudini, che va sostenuta nell’acquisizione di autonomia, consapevolezza e responsabilità per un efficace inserimento nel lavoro e nella società;

b)       elaborare linee guida per la qualità e l’integrazione dei servizi di orientamento.

 

 

Articolo 1

Definizione di orientamento permanente

 

1. Con riferimento alla risoluzione del Consiglio Europeo del 21 novembre 2008 ed in considerazione dei più recenti contributi scientifici per orientamento permanente si intendeil processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative”.

 

 

Articolo 2

Sistema nazionale di orientamento permanente

 

1.       Nel quadro dell’apprendimento permanente di cui all’intesa ai sensi dei commi 51 e 58 e del comma 33 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la realizzazione del sistema nazionale di orientamento permanente persegue i seguenti obiettivi:

a)       Lo sviluppo, a livello nazionale e regionale, di efficaci meccanismi di raccordo/coordinamento e di assicurazione della qualità dei servizi tra i principali soggetti dell'orientamento permanente;

b)       la centralità della persona e dei suoi bisogni e la garanzia dell’accesso all’orientamento permanente al fine di aumentare per i giovani e gli adulti i tassi di istruzione, formazione ed occupazione in coerenza con gli interessi e le attitudini nonché con le opportunità di apprendimento e con i fabbisogni professionali;

c)       il sostegno di una politica di partenariato e di messa in rete dei servizi di orientamento permanente assicurandone la qualità e il miglioramento continuo in coerenza con i bisogni della persona;

d)       lo sviluppo di una cultura ed un linguaggio comune tra tutti i soggetti interessati.

 

 

Articolo 3

Gruppo di lavoro nazionale per l’orientamento permanente

 

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 è costituito a livello nazionale, presso la sede della Conferenza Unificata, il Gruppo di lavoro Interistituzionale sull’orientamento permanente composto dalle Istituzioni firmatarie del presente accordo.

Il Gruppo di lavoro organizza periodici incontri con le Parti Sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti.

Il Gruppo di lavoro può avvalersi di organizzazioni e istituzioni pubbliche di ricerca nel settore senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2.       il Gruppo di lavoro ha funzioni di:

·         elaborazione di Linee di indirizzo generale e di proposte per la individuazione di Standard Minimi dei servizi di orientamento,

·         definizione di strumenti di monitoraggio relativi all’ attuazione delle politiche e degli interventi di orientamento,

3.       il Gruppo di lavoro assicura il coordinamento tra i diversi livelli nazionali per le funzioni di cui all’art. 4 ed il collegamento con le reti europee deputate all’orientamento e, in particolare, con l’European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN);

4.       per la realizzazione, a livello territoriale, degli obiettivi di cui al precedente art. 2 comma 1, le Regioni attuano nel rispetto delle Linee di indirizzo generale, di cui al presente art. 3, comma 2, le politiche di orientamento permanente, secondo forme di integrazione degli interventi e modalità organizzative individuate dalle stesse, che tengono conto delle proprie specificità ed assicurano il coinvolgimento attivo dei soggetti Istituzionali firmatari, degli enti locali di quelli sociali ed economici del territorio.

 

 

Articolo 4

Compiti del Gruppo di lavoro Interistituzionale sull’orientamento permanente

 

1.       Entro il 30 giugno 2013 il Gruppo di lavoro Interistituzionale sull’Orientamento ha il compito di elaborare:

a)       una proposta di Linee guida nazionali dell’orientamento, sulla base dei seguenti obiettivi:

-         mettere a sistema, superandone l’attuale frammentarietà, azioni, pratiche e servizi di orientamento;

-         favorire a tutti pari opportunità di orientamento, sia in relazione all’accesso alle informazioni e alla conoscenza, sia in relazione alle opportunità di inserimento nel mondo produttivo;

-         sostenere i processi di orientamento in una prospettiva di auto-orientamento in tutte le fasce di età;

-         supportare le transizioni con azioni di accompagnamento dell’individuo nel suo percorso formativo-lavorativo durante l’intero arco della vita;

-         realizzare nei percorsi formali di istruzione e formazione professionale interventi di didattica orientativa;

-         promuovere interventi personalizzati con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati e/o a rischio;

-         definire criteri di valutazione e di monitoraggio finalizzati allo sviluppo di un sistema nazionale di orientamento.

b)       una proposta per la individuazione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori, anche con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro.

2.       A conclusione dei compiti individuati al comma 1, il Gruppo di lavoro presenterà le proposte di linee guida nazionali dell’orientamento e di individuazione di standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori anche al Tavolo interistituzionale sull’apprendimento permanente.

 

Art. 5

Clausola di salvaguardia

 

1. Dall’attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

                  Il Segretario                                                                     Il Presidente

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea