Conferenza Unificata


Parere sullo schema di regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell’agricoltura. (ISTAT)
Parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


CONFERENZA STATO-REGIONI

Parere sullo schema di regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura.

Parere, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Repertorio atti n.10/CU del 29 aprile 2010

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

 

VISTO l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 il quale ha disposto che, con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita questa Conferenza unificata sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti;

 

VISTA la nota n. DAGL 51408/10.3.1 - 9607 del 23 dicembre 2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 17 dicembre 2009, provvedimento che, in data 29 dicembre 2009, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dello schema di regolamento, è stata convocata una riunione, il 20 gennaio 2010 del gruppo di lavoro in materia di statistica di questa Conferenza nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcune modifiche agli articoli 8 (Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni), 11 (Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione) 12 (Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa) 15 (Commissioni tecniche), 26 (Trattamento economico e copertura assicurativa) e 27 (Obbligo di risposta);

 

VISTA la nota n. 349 del 22 gennaio 2010 con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato le proposte di modifica allo schema di regolamento in esame che possono trovare accoglimento che di seguito si riportano:

-  Articolo 8, comma 2: riformulato come segue:

“. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento...noncla Commissione Tecnica Regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda."

 

- Articolo 11, comma 1: riformulato come segue:

"Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio Regionale di Censimento e, ove previsti dal Piano Regionale di Censimento, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, anche in forma associata."

 

- Articolo  12, comma 1: riformulato come segue:

“Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l’Ufficio Regionale di Censimento, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di censimento, anche in forma associata”.

 

- Articolo  15, comma 2, riformulato come segue:

“Le Amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione Tecnica Territoriale ed alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Censimento o dal Piano integrato di censimento”.

 

CONSIDERATO che detta nota è stata inviata, in data 25 gennaio 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con le modifiche concordate in sede tecnica di cui alla nota dell’ISTAT del 22 gennaio 2010;

  

 

 

        ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

ai sensi  dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 sullo schema di regolamento i esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, trasmesso, con nota n. DAGL 51408/10.3.1 - 9607 del 23 dicembre 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con le modifiche concordate in sede tecnica specificate in premessa.

 

 

 

 

                          Il Segretario                                                       Il Presidente

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On.le Dott. Raffaele Fitto