Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’attuazione del ecreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per la disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d). (SALUTE)
|
Rep. Atti n. 199/CSR del 18 novembre 2010
Nella odierna seduta del 18 novembre 2010:
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante
“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di
residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n.
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera e),
del citato decreto legislativo n. 153/2009, che prevede l’effettuazione presso
le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d),
di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito
dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del
Ministro della salute, d’intesa con
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 2, lettera d), del
citato decreto legislativo n. 153/2009, che stabilisce che nelle farmacie è
possibile l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli
assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostici –
terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico, prevedendo inoltre l’inserimento delle farmacie tra
i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
VISTA la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il
Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha trasmesso,
ai fini dell’acquisizione della
prescritta Intesa, lo schema di decreto in oggetto;
VISTA la nota in data 4 ottobre 2010 con la quale lo schema
di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle
Province autonome;
RILEVATO che un incontro tecnico
convocato per il 20 ottobre 2010, su richiesta della
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico
svoltosi il giorno 8 novembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto
di cui trattasi;
VISTA la lettera in data 11
novembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova
versione dello schema di provvedimento in parola, che tiene conto delle
richieste emendative formulate nel corso del predetto incontro;
VISTA la lettera in data 12 novembre 2010 con la quale la
predetta nuova versione dello schema di decreto in oggetto è stata diramata;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
Presidente delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro della salute
hanno concordato di modificare l’articolo 9 dello schema di decreto in oggetto,
nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con la predetta
lettera del 12 novembre
ACQUISITO l’assenso del Governo e delle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE
INTESA
sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’attuazione del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per la disciplina dei limiti e
delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e
per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera d), nel testo diramato dalla
Segreteria di questa Conferenza con lettera in data 12 novembre 2010 come
modificato nei termini di cui in premessa.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto