Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’attuazione del ecreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per la disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d). (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.


Rep

Rep. Atti n. 199/CSR del 18 novembre 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del  18 novembre 2010:

 

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo n. 153/2009, che prevede l’effettuazione presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

 

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 153/2009, che stabilisce che nelle farmacie è possibile l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostici – terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo inoltre l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

 

VISTA la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione della prescritta Intesa, lo schema di decreto in oggetto;

 

VISTA la nota in data 4 ottobre 2010 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

 

RILEVATO che un incontro tecnico convocato per il 20 ottobre 2010, su richiesta della Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, è stato differito al giorno 8 novembre 2010;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il giorno 8 novembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto di cui trattasi;

 

VISTA la lettera in data 11 novembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento in parola, che tiene conto delle richieste emendative formulate nel corso del predetto incontro;

 

VISTA la lettera in data 12 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione dello schema di decreto in oggetto è stata diramata;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro della salute hanno concordato di modificare l’articolo 9 dello schema di decreto in oggetto, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con la predetta lettera del 12 novembre 2010, in modo da far precedere al comma 1 del medesimo articolo 9 il seguente comma: <<Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell’ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia>>;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per la disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con lettera in data 12 novembre 2010 come modificato nei termini di cui in premessa.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Dott. Raffaele Fitto