Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’applicazione da parte delle Regioni dell’articolo 4, comma 1, della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 e dell’articolo 5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (Moria delle api) (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Repertorio Atti n. 176/CSR del 18 settembre 2008.
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Nell’odierna seduta del 18 settembre 2008:
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che
disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla
protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE, ed in
particolare l’articolo 5, comma 20, che prevede la possibilità da parte del
Ministro della sanità, su documentata richiesta delle Regioni o delle Province
autonome, di disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee,
per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, se pure autorizzati, allo scopo di
proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela
sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile (api e
farfalle) e degli altri organismi utili;
VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313, relativa alla
disciplina dell'apicoltura, riconosciuta
come attività di interesse nazionale utile per la conservazione
dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, che,
nel dettare disposizioni finalizzate a garantire l’impollinazione e la
salvaguardia dell’ape italiana e delle popolazioni di api autoctone,
all’articolo 4, nell’ambito della disciplina dell'uso dei fitofarmaci,
stabilisce che le Regioni e Province autonome individuano le limitazioni ed i
divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari
ed erbicidi tossici durante il periodo di fioritura, stabilendone le relative
sanzioni;
CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di
coordinamento in materia di agricoltura del 23 luglio
VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota 5468 del 3
settembre 2008 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato in
pari data alle Regioni e Province autonome con nota n. 3630, che, al fine di
risolvere le sopraccitate problematiche inerenti lo spopolamento degli alveari
stabilisce, con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le
modalità concordate da porre in essere per la sospensione temporanea dell’uso
di prodotti fitosanitari ritenuti tossici in relazione al possibile nesso con
la moria delle api, conformemente alle rispettive competenze;
VISTI gli esiti della seduta di Comitato permanente di
coordinamento in materia di agricoltura dell’11 settembre 2008, nel corso della
quale, giusta richiesta avanzata dagli Assessori regionali ed accolta dal
Rappresentante del Ministro competente, è stato definito che la sospensione
cautelativa dell’utilizzo dei prodotti neonicotinoidi, prevista dalla bozza di
Accordo in esame, venga disposta secondo le procedure di cui all’articolo 5,
comma 16 della citata legge 194/1995, successivamente modificato dall’articolo
13 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 recante
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”;
VISTO la nuova stesura, trasmessa dal Ministero competente
il 16 settembre 2008, con nota protocollo n. 5817 alla Segreteria di questa
Conferenza e dalla stessa diramato il giorno successivo alle Regioni e Province
autonome, con nota protocollo n. 3794, con il testo opportunamente emendato con
il riferimento normativo procedurale richiesto nella richiamata seduta di
Comitato, sia nelle premesse, sia nel dispositivo, sia nel titolo stesso
dell’Accordo nella formulazione di seguito esplicitata: Accordo ai fini
dell’applicazione dell’articolo 13 del D.P.R. n. 290/01 recante “Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
espresso il loro avviso favorevole al testo;
ACQUISITO l’assenso del Governo
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del D.P.R. n. 290/01
recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”,
nella nuova formulazione nei termini di cui in premessa.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Dott.ssa
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto