Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’applicazione da parte delle Regioni dell’articolo 4, comma 1, della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 e dell’articolo 5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (Moria delle api) (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


Repertorio Atti n

Repertorio Atti n. 176/CSR del 18 settembre 2008.

 

 

LA  CONFERENZA  PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 18 settembre 2008:

 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE, ed in particolare l’articolo 5, comma 20, che prevede la possibilità da parte del Ministro della sanità, su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, di disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, se pure autorizzati, allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile (api e farfalle) e degli altri organismi utili;

 

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313, relativa alla disciplina dell'apicoltura, riconosciuta  come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, che, nel dettare disposizioni finalizzate a garantire l’impollinazione e la salvaguardia dell’ape italiana e delle popolazioni di api autoctone, all’articolo 4, nell’ambito della disciplina dell'uso dei fitofarmaci, stabilisce che le Regioni e Province autonome individuano le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici durante il periodo di fioritura, stabilendone le relative sanzioni;

 

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 23 luglio 2008, a fronte della problematica sollevata dagli Assessori sul fenomeno della moria delle api che ha interessato, nel corso del corrente anno, diverse parti del territorio nazionale e sul possibile nesso con l’utilizzo dei concianti per la concia delle sementi di mais, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato le iniziative già avviate dal proprio Dicastero al fine di esaminare e proporre soluzioni al problema in questione rivolgendo, inoltre, agli Assessori regionali stessi l’invito a partecipare agli incontri calendarizzati;

 

VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota 5468 del 3 settembre 2008 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato in pari data alle Regioni e Province autonome con nota n. 3630, che, al fine di risolvere le sopraccitate problematiche inerenti lo spopolamento degli alveari stabilisce, con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le modalità concordate da porre in essere per la sospensione temporanea dell’uso di prodotti fitosanitari ritenuti tossici in relazione al possibile nesso con la moria delle api, conformemente alle rispettive competenze;

 

VISTI gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell’11 settembre 2008, nel corso della quale, giusta richiesta avanzata dagli Assessori regionali ed accolta dal Rappresentante del Ministro competente, è stato definito che la sospensione cautelativa dell’utilizzo dei prodotti neonicotinoidi, prevista dalla bozza di Accordo in esame, venga disposta secondo le procedure di cui all’articolo 5, comma 16 della citata legge 194/1995, successivamente modificato dall’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”;

 

VISTO la nuova stesura, trasmessa dal Ministero competente il 16 settembre 2008, con nota protocollo n. 5817 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato il giorno successivo alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 3794, con il testo opportunamente emendato con il riferimento normativo procedurale richiesto nella richiamata seduta di Comitato, sia nelle premesse, sia nel dispositivo, sia nel titolo stesso dell’Accordo nella formulazione di seguito esplicitata: Accordo ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del D.P.R. n. 290/01 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”;

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole al testo;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del D.P.R. n. 290/01 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”, nella nuova formulazione nei termini di cui in premessa.

 

 

                        IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

            Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi                        On. Dott. Raffaele Fitto