Conferenza Unificata


ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI CONCERNENTE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE IN MATERIA DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI


 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, sancito con atto rep. 184/CU del 21 dicembre 2017. Rettifica del contenuto dell’articolo 3, punto n. 2.

Repertorio atti n.   5/CU                   del 24 gennaio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 24 gennaio 2018:

VISTO laccordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, sancito da questa Conferenza con Atto rep. n. 184/CU del 21 dicembre 2018;

 

CONSIDERATO che, al dispositivo di cui all’articolo 3, punto 2 del predetto Atto n. 184/CU del 21 dicembre 2017, è stato riportato, per mero errore materiale, il testo del precedente punto 1, sempre dell’articolo 3;

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica del predetto dispositivo riportando l’esatta formulazione del punto 2 dell’articolo 3, così come risultante nel testo del documento concernente:  Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, diramato con nota n. 20059 del 20 dicembre 2017;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, si è preso atto della rettifica sopra indicata;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO con il presente  Atto

 

SI RETTIFICA

L’articolo 3, punto 2, dell’Atto di questa Conferenza Rep. n. 184/CU del 21 dicembre 2017 come segue:

Art. 3

Il computo della quota d’obbligo presso le unioni di comuni

“2. nell’ipotesi in cui l’unione di comuni, sulla base del personale in servizio2 da computare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è obbligata alla copertura della quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999, il comune partecipante, ai fini del calcolo della base di computo per la determinazione della propria quota d’obbligo, considera soltanto il personale in servizio presso il Comune, al netto delle risorse umane conferite all’unione.”

Restano ferme le altre disposizioni previste dal citato ATTO assunto in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 Rep. N. 184/CU.

 

2. Tra cui le risorse umane conferite dal comune partecipante ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.