Conferenza Unificata
Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009. (PARI OPPORTUNITA’ – POLITICHE DELLA FAMIGLIA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)
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VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del
VISTO
l’art. 19, comma 3, del decreto legge
VISTO l’articolo
1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari
Opportunità del
VISTO lo schema di intesa sui criteri di ripartizione delle
risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema
di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di
cui al sopra citato decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio
2009, pervenuto il 18 novembre 2009 dal Gabinetto del Ministro per le pari
opportunità e diramato il 30 novembre 2009;
CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 9 dicembre 2009, il
Coordinamento tecnico delle Regioni ha comunicato che
VISTO che la suddetta richiesta è stata formalizzata il 14
dicembre 2009 e diramata il 15 dicembre 2009;
VISTA la nuova formulazione del testo pervenuta il 17
febbraio 2010 dall’Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità e diramata
il 19 febbraio 2010;
CONSIDERATO che, in
sede di riunione tecnica del 25 febbraio 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno
espresso delle osservazioni che sono state ritenute accoglibili
dai rappresentanti del Ministro per le pari opportunità;
VISTA la nota del 1° marzo 2010 con la
quale l’Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità ha trasmesso
il testo dello schema di intesa in argomento, con le
modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione
tecnica, corredato dell’allegato A parte integrante del presente atto, diramato
in pari data;
ACQUISITO, nell’odierna
seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;
SANCISCE
Tra il
Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge
Articolo
1 – Oggetto dell’intesa
1. La presente intesa
stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di
interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cui sono
destinate, attraverso il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12
maggio 2009, art. 1, lettera a), parte
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità per l’anno 2009.
In particolare
stabilisce:
1) le finalità del
sistema di interventi;
2) le modalità
attuative;
3) i criteri di
ripartizione delle risorse;
4) l’istituzione di un
Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’intesa.
Articolo
2 - Finalità del sistema di interventi
1. Le risorse destinate
dall’art. 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari
Opportunità del
a) creazione o
implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari (“mamme
di giorno”, educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle diverse
realtà territoriali;
b) facilitazione per il
rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o
per motivi comunque legati ad esigenze di
conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di
attrezzature hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL,
ecc.;
c) erogazione di
incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i
servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per
minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in
forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio (assistenza domiciliare,
pulizia, pasti a domicilio, ecc.);
d) sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali
facilitanti (o family friendly) come banca delle ore,
telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.;
e)
altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalle Regioni e
dalle Province autonome purché compatibili con le finalità della presente
intesa.
Articolo
3 – Modalità attuative del sistema di interventi
1. Il perseguimento delle finalità di
cui al precedente articolo 2 è finalizzato a dar luogo
ad interventi fortemente incisivi sul tema della conciliazione tra vita e
lavoro, intesa sia come strumento per far fronte alle esigenze derivanti dalla
cura dei bambini e degli anziani, sia come leva per consentire adeguati
sviluppi professionali e di carriera delle donne.
2. Le finalità specifiche indicate al
precedente art. 2 comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi
programmati e attuati a livello regionale e/o locale in materia di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
3. il Dipartimento per le pari opportunità, per conseguire la migliore
sinergia possibile tra le iniziative oggetto della presente intesa e quelle di
competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si avvarrà di un Comitato tecnico
di supporto composto da due rappresentanti per ciascun
Dipartimento.
4. Il monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del
principio di leale collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso
le Regioni e le Province autonome, attraverso l’utilizzo di un sistema unitario
di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi definito dal
Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5.
5. Sarà cura del Dipartimento per le pari opportunità la promozione
unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle
linee di intervento più innovative e che necessitano pertanto di un maggior
impegno divulgativo e di sensibilizzazione nonché l’attuazione di specifiche
analisi finalizzate a divulgare gli esiti e i risultati conseguiti attraverso
l’attuazione della presente intesa.
6. Il Dipartimento per le pari opportunità, inoltre, attiverà e gestirà
il circuito finanziario previsto per la messa in disponibilità delle risorse di
cui al precedente art. 2 attraverso le seguenti modalità:
a) erogazione della prima quota, pari al 40% del totale della quota
spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della
sottoscrizione di una apposita convenzione, della durata di 12 mesi, che
disciplina i rapporti tra il Dipartimento per le pari opportunità e le singole
Regioni o Province autonome per la realizzazione del programma attuativo
presentato da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
b) erogazione della seconda quota, fino ad un
massimo di un ulteriore 40% della quota
spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della
presentazione e verifica della relazione intermedia sull’utilizzo delle
risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto
dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 5;
c) erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota
spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della
presentazione e verifica della relazione finale sull’utilizzo delle risorse,
redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto
dell’attuazione dell’intesa di cui al successivo art. 5.
7. Il Dipartimento, per l’attuazione della presente intesa, si riserva
l’utilizzo di una quota, complessivamente pari a Euro 1.280.000 (corrispondente
al 3,2% delle risorse).
8. Alle Regioni e alle Province Autonome è affidata:
a) la predisposizione, in accordo con l’ANCI e l’UPI
regionali, e la trasmissione,
entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, del programma
attuativo che ricomprenda almeno tre delle finalità specifiche di cui all’art.
2 per le Regioni con attribuzione di risorse superiori ad Euro 1.500.000 e
almeno due per le altre Regioni e Province autonome;
b) la divulgazione delle opportunità offerte dalla presente intesa
attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale e, dove possibile,
attraverso l’apposizione del logo del Dipartimento per le pari opportunità .
c) la raccolta e la trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità
dei dati di monitoraggio;
d) nell’ambito dell’attuazione del programma le
Regioni e le Province Autonome cureranno il rispetto delle norme regolamentari
in materia di concorrenza e Aiuti di
Stato.
9. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le
attività delle Regioni e delle Province Autonome, così come definite
al precedente comma 8, nell’ambito delle
finalità di cui all’art. 2, è stabilita in € 38.720.000 (corrispondente al
96,8%, delle risorse).
Articolo
4 – Criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le P.A.
1. Al fine di conseguire
la massima diffusione possibile del sistema di interventi
oggetto dell’intesa e, allo stesso tempo, orientare le risorse finanziarie in
funzione della dimensione dei fabbisogni nelle diverse aree territoriali, le
risorse di cui ciascuna Regione e
Provincia autonoma può disporre per la definizione e attuazione del proprio
programma sono indicate nella tabella di cui all’allegato A, utilizzando i
seguenti criteri, in analogia con i criteri utilizzati nell’ambito del Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 ottobre 2002:
a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%)
c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%)
d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per
circoscrizione geografica ISTAT 2005) (peso 15%).
Articolo 5 – Gruppo di lavoro a
supporto dell’attuazione dell’intesa
1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un Gruppo
di lavoro composto da: due rappresentanti del
Dipartimento per le pari opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per
le politiche della famiglia, due rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Il
coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al Dipartimento per le pari
opportunità.
2. Il Gruppo di lavoro avrà le seguenti funzioni:
a) valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi
presentati dalle Regioni e Province autonome con i contenuti della presente
intesa;
b) valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull’utilizzo delle
risorse presentate dalle Regioni e Province autonome a supporto dell’erogazione
delle quote di finanziamento intermedia e a saldo di cui al precedente art. 3, comma 6, lett. b) e
c);
c) predisposizione di chek list, format e
modelli a supporto del monitoraggio nell’ottica della progressiva costruzione
di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli
interventi in materia di conciliazione;
d) analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni e Province
autonome al fine di rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte
l’avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell’intesa.
Il Segretario
Il Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto
Allegato A – Ripartizione Risorse
Regione / Provincia autonoma |
Importo in Euro |
Piemonte |
2.929.951 |
Valle
d'Aosta |
92.720 |
Lombardia |
6.768.298 |
P.A.
Bolzano |
357.579 |
P.A.
Trento |
356.927 |
Veneto |
3.340.741 |
Friuli-Venezia
Giulia |
769.786 |
Liguria |
938.371 |
Emilia-Romagna |
3.009.123 |
Toscana |
2.439.868 |
Umbria |
601.747 |
Marche |
1.014.008 |
Lazio |
3.925.588 |
Abruzzo |
791.308 |
Molise |
171.430 |
Campania |
3.371.361 |
Puglia |
2.355.434 |
Basilicata |
328.116 |
Calabria |
1.108.414 |
Sicilia |
3.028.956 |
Sardegna |
1.020.273 |
Totale Regioni e Province autonome |
38.720.000 |