Conferenza Unificata


Proposta di accordo per l'applicazione dell'art. 5 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di personale della polizia provinciale.
Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione amm9inistrativa per il rilancio economico del pa

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di personale della polizia provinciale

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.   114 /CU                            del 5 novembre  2015

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 5 novembre 2015:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza “promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”;

 

VISTO l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, il quale prevede che il personale non individuato o non ricollocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo decreto-legge, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

VISTA la bozza di accordo, elaborata congiuntamente dall’ANCI e dall’UPI ai fini dell’applicazione del citato articolo 5 in materia di personale della polizia provinciale, trasmessa il 4 novembre 2015 alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo con la richiesta di apportare una modifica al punto n. 2 della citata bozza di accordo ed evidenziando, comunque, la necessità di disciplinare la materia con una disposizione legislativa;

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno accolto la proposta delle Regioni, condividendo anche l’esigenza di adottare una apposita disciplina legislativa; 

 

CONSIDERATO che il Governo ha condiviso quanto rappresentato dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c)  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

 

PREMESSO che:

- l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito una riduzione della consistenza finanziaria delle dotazioni organiche del 50% e del 30% per Province e Città metropolitane in relazione all’esercizio e al mantenimento delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

- la Circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricompreso il personale di polizia provinciale tra quello che le Province e le Città metropolitane dovevano inserire negli elenchi dei soprannumerari, per l’avvio delle procedure di mobilità in attuazione dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;

- l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di personale della polizia provinciale, ha previsto che le Province e le Città metropolitane possano individuare il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, 190”;

- allo stesso tempo, l’articolo 5, comma 3, prevede che le leggi regionali possano riallocare “le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali”;

- quindi, l’articolo 5, comma 4, prevede che il personale non individuato o riallocato ai sensi dei commi 2 e 3 transiti ai Comuni singoli e associati “per lo svolgimento delle “funzioni di polizia municipale”.

 

PERTANTO, sulla base di tale ricostruzione si individuano le seguenti indicazioni:

1.              Le Province e le Città metropolitane che individuano il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali devono inserire il personale individuato nell’ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dalla legge n. 190 del 2014.

2.              Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:

§  riallocare il personale nelle Città metropolitane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali;

§  trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale).

 

 

 

3.              il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato, ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, transita nei ruoli dei Comuni secondo le modalità stabilite nel decreto ministeriale sui criteri di mobilità del 30 settembre 2015. Resta ferma anche per tale personale la possibilità del ricollocamento nelle Regioni, Province e Città metropolitane in applicazione del presente accordo.