Conferenza Unificata


Accordo per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA)
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DALL’ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UN’OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N

 

Accordo per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Repertorio atti n.53/CU del 29 ottobre 2009

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del 29 ottobre 2009

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59;

VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli accordi sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007 (Rep. Atto n.44/CU) e il 20 marzo 2008 (Rep. Atto n. 40/CU), con cui è stata data attuazione al predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;

VISTE le intese sancite in Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU)  e il 14 febbraio 2008 (Rep.Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato art.1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione e potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, avvalendosi anche delle esperienze condotte negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 per una maggiore qualificazione dell’offerta;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei predetti anni scolastici;

CONSIDERATA l’opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa attuale e pregressa che, se pur non compresa negli interventi di cui ai precedenti Accordi del 14.6.2007 e 20.3.2008, si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato;

CONSIDERATO che, in data  23 giugno 2009, è pervenuto lo schema di accordo dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca, che è stato diramato in pari data ;

CONSIDERATO che la riunione tecnica in data 6 luglio 2009, convocata per l’esame dell’argomento, non ha avuto luogo in ragione delle decisioni assunte dalle Regioni, concernente la temporanea sospensione degli incontri tecnici tra il Governo e le Regioni;

CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 22 luglio 2009, ha rappresentato l’urgenza e la necessità di esaminare il provvedimento in questione alla prima seduta utile della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO, al riguardo, che il provvedimento è stato iscritto alla seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, ma non è stato esaminato;

CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota del 7 ottobre 2009, ha trasmesso lo schema di accordo con le modifiche contenute nel documento della Conferenza delle Regioni, consegnato nella seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio u.s, che è stato diramato il 13 ottobre 2009 ;

VISTO il documento di proposte emendative sul citato schema, inviato dall’ANCI con nota del 27 ottobre 2009, che è stato diramato in pari data;     

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo nel testo diramato il 13 ottobre 2009, che recepisce le richieste avanzate nel citato documento consegnato il 29 luglio nella seduta della Conferenza Unificata;

RILEVATO che, l’ANCI ha ribadito le richieste emendative già contenute nel documento diramato il 27 ottobre, riferite all’art. 2, commi 1 e 2 e lett. a); art. 4, comma 1, lett. f); art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b);

RILEVATO che, al riguardo, le Regioni hanno dichiarato di non poter accogliere tali richieste, in particolare quelle relative all’articolo 2, comma 2, poiché la competenza di programmazione è regionale e, considerata l’urgenza, hanno proposto di approvare il testo e rimettere la discussione su quanto richiesto dall’ANCI al prossimo anno;

 

RILEVATO altresì che, nel corso della seduta, si è raggiunta una intesa tra le Regioni e l’ANCI, convenendo di accogliere solo la richiesta relativa all’articolo 2, comma 1, aggiungendo le seguenti parole “sentite le Anci regionali” ed eliminando il periodo: “ sentite le rappresentanze degli Enti locali e le rappresentanze dei gestori di strutture educative”  e la richiesta di aggiungere all’articolo 5, comma 1, lett. f) le seguenti parole: “così da poterne individuare i criteri”;          

RILEVATO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha espresso avviso favorevole sulle suindicate richieste emendative,

RILEVATO che l’UPI e l’UNCEM hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle autonomie locali;   

              

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati.

 

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età.

 

Articolo 2

Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca, stipulano apposite intese con le rispettive Regioni, sentite le ANCI regionali.

Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati, sono oggetto di specifiche intese sottoscritte, sentite le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, cui è demandata la gestione amministrativa e finanziaria, in base alle seguenti linee operative:

a)   nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l’anno scolastico 2009-2010 in via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo statale o regionale nell’anno scolastico 2008-2009, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b)   le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c)   possono essere ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni che rispondano ai requisiti di accesso

 

 

      previsti dall’Accordo del 14 giugno 2007 ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali di cui al successivo articolo 3;

d)   in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l’entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio.

 

Articolo 3

I gestori di scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all’attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a)      i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali definiti dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell’infanzia a cui sono aggregate; 

b)      per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall’intesa regionale;

c)      le richieste di ammissione vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.

 

Articolo 4

Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:

a)   il Ministero della istruzione, della università e della ricerca mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma di 19 milioni di euro;

b)   il Dipartimento delle politiche per la famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma di 5 milioni di euro;

c)   il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma di 1,4 milioni di euro;

d)   i contributi statali complessivamente definiti dai precedenti punti a), b) e c) sono ripartiti secondo l’allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo;

e)   ciascuna Regione concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al precedente articolo 2, quale condizione necessaria per la sottoscrizione dell’intesa stessa;

f) in caso di mancata sottoscrizione dell’intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla esclusiva competenza dell’Ufficio scolastico regionale;

g)   i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane e di servizi autonomamente definito;

h)   i contributi finanziari sono erogati dagli Uffici scolastici regionali alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali di cui all’articolo 2.

 

Articolo 5

Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007 e confermati dall’Accordo - quadro del 20 marzo 2008:

 

a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, riattivato a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo,  quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, per la valutazione e la messa a regime dell’esperienza realizzata, così da poterne individuare i criteri;

b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;

c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. L’eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell’accordo 14.6.2007. 

 

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

Il presente Accordo ha durata annuale

 

                IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                      On.le Dott. Raffaele Fitto