Conferenza Unificata
Accordo per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA)
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Accordo per la
realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni,
volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni
Accordo ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Repertorio
atti n.53/CU del 29 ottobre 2009
Nell’odierna
seduta del 29 ottobre 2009
VISTO
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA
la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA
la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la
legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO
il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59;
VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente,
l'attivazione di “progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i
criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario
di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al
quale concorrono gli asili nido”;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre
2003, n. 370;
VISTI gli accordi sanciti in Conferenza Unificata
il 14 giugno 2007 (Rep. Atto n.44/CU) e il 20 marzo 2008 (Rep. Atto n. 40/CU),
con cui è stata data attuazione al predetto art. 1, comma 630, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, per
l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa
tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole
dell’infanzia o di asili nido;
VISTE le intese sancite in Conferenza Unificata
il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep.Atto n. 22/CU), con
cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere il processo di diffusione e
rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli
previsti dal più volte citato art.1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 per bambini tra i 24 e i 36 mesi
di età;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009,n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione
e potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati,
per rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, avvalendosi
anche delle esperienze condotte negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 per
una maggiore qualificazione dell’offerta;
CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli
esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali,
strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei predetti anni
scolastici;
CONSIDERATA l’opportunità di avviare sui singoli
territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa attuale e pregressa che,
se pur non compresa negli interventi di cui ai precedenti Accordi del 14.6.2007
e 20.3.2008, si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni,
comunque denominato;
CONSIDERATO che, in data 23 giugno 2009, è pervenuto lo schema di
accordo dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca, che è
stato diramato in pari data ;
CONSIDERATO che la riunione tecnica in data 6
luglio 2009, convocata per l’esame dell’argomento, non ha avuto luogo in
ragione delle decisioni assunte dalle Regioni, concernente la temporanea
sospensione degli incontri tecnici tra il Governo e le Regioni;
CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con nota del 22 luglio
CONSIDERATO, al riguardo, che il provvedimento è
stato iscritto alla seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, ma non è
stato esaminato;
CONSIDERATO che, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con nota del 7 ottobre
VISTO il documento di proposte emendative sul
citato schema, inviato dall’ANCI con nota del 27 ottobre 2009, che è stato
diramato in pari data;
RILEVATO che, nella seduta odierna di questa
Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole alla stipula
dell’accordo nel testo diramato il 13 ottobre 2009, che recepisce le richieste
avanzate nel citato documento consegnato il 29 luglio nella seduta della
Conferenza Unificata;
RILEVATO che, l’ANCI ha ribadito le richieste
emendative già contenute nel documento diramato il 27 ottobre, riferite
all’art. 2, commi 1 e 2 e lett. a); art. 4, comma 1, lett. f); art. 5, comma 1,
lett. a) e lett. b);
RILEVATO che, al riguardo, le Regioni hanno dichiarato
di non poter accogliere tali richieste, in particolare quelle relative
all’articolo 2, comma 2, poiché la competenza di programmazione è regionale e, considerata
l’urgenza, hanno proposto di approvare il testo e rimettere la discussione su quanto
richiesto dall’ANCI al prossimo anno;
RILEVATO altresì che, nel corso della seduta, si
è raggiunta una intesa tra le Regioni e l’ANCI, convenendo di accogliere solo la
richiesta relativa all’articolo 2, comma 1, aggiungendo le seguenti parole
“sentite le Anci regionali” ed eliminando il periodo: “ sentite le
rappresentanze degli Enti locali e le rappresentanze dei gestori di strutture
educative” e la richiesta di aggiungere
all’articolo 5, comma 1, lett. f) le seguenti parole: “così da poterne
individuare i criteri”;
RILEVATO che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha espresso avviso favorevole sulle suindicate
richieste emendative,
RILEVATO che l’UPI e l’UNCEM hanno espresso
avviso favorevole all’accordo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e
delle Province autonome e delle autonomie locali;
SANCISCE IL SEGUENTE
ACCORDO
tra Governo, Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei
termini sottoindicati.
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo
1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero
territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo
integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e
degli asili nido. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle
famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una
cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni,
in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle
esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella
prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si
configuri come servizio educativo per bambini di tale età.
Articolo 2
Per il funzionamento
delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri
forniti dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca,
stipulano apposite intese con le rispettive Regioni, sentite le ANCI regionali.
Le Regioni provvedono alla
programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di
funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i
fondi statali e regionali destinati, sono oggetto di specifiche intese
sottoscritte, sentite le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale, cui è demandata la gestione amministrativa e finanziaria, in base
alle seguenti linee operative:
a) nei limiti consentiti dalle risorse
finanziarie complessivamente disponibili, per l’anno scolastico 2009-
b) le intese regionali sono definite di norma in
tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei
progetti;
c) possono essere ammesse al funzionamento, nei
limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali
residui statali, nuove sezioni che rispondano ai requisiti di accesso
previsti dall’Accordo del 14 giugno 2007 ulteriormente
integrati, se necessario, dalle intese regionali di cui al successivo articolo
3;
d) in base alle risorse disponibili, le intese
regionali definiscono l’entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni
primavera per fasce definite tenendo conto del numero dei bambini iscritti e
della durata del servizio.
Articolo 3
I gestori di scuole
dell’infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti
da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare
all’attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti
criteri:
a)
i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei
criteri generali definiti dal Ministero della istruzione, della università e
della ricerca, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e
didattica delle sezioni con le istituzioni dell’infanzia a cui sono
aggregate;
b)
per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di
risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito
progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo
le modalità definite dall’intesa regionale;
c)
le richieste di ammissione vengono valutate dall’apposito Tavolo
tecnico regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.
Articolo 4
Lo Stato, le Regioni e i
Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla
base delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:
a) il Ministero della istruzione, della
università e della ricerca mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma
di 19 milioni di euro;
b) il Dipartimento delle politiche per la
famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma di 5 milioni di
euro;
c) il Ministero del Lavoro, della salute e delle
Politiche Sociali mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma di 1,4
milioni di euro;
d) i contributi statali complessivamente
definiti dai precedenti punti a), b) e c) sono ripartiti secondo l’allegata tabella
che è parte integrante del presente Accordo;
e) ciascuna Regione concorre al funzionamento
delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene
quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al precedente
articolo 2, quale condizione necessaria per la sottoscrizione dell’intesa
stessa;
f) in caso di mancata
sottoscrizione dell’intesa regionale, la programmazione e la gestione del
servizio è rimessa alla esclusiva competenza dell’Ufficio scolastico regionale;
g) i Comuni concorrono al funzionamento delle
sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane e di
servizi autonomamente definito;
h) i contributi finanziari sono erogati dagli
Uffici scolastici regionali alle sezioni primavera nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e
alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese
regionali di cui all’articolo 2.
Articolo 5
Al fine di sostenere la
qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di
attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua
espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di
supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007 e confermati
dall’Accordo - quadro del 20 marzo 2008:
a) in sede nazionale, il
Gruppo paritetico nazionale, riattivato a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e
b) in sede regionale, il
Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità
definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e
di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;
c) in sede locale il
Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa,
nel quadro della programmazione e normazione regionale. L’eventuale avvio di
nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6
dell’accordo 14.6.2007.
Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità
del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente Accordo ha durata
annuale
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott.
Raffaele Fitto