Conferenza Unificata
Delibera della Conferenza Unificata che individua la Regione Abruzzo quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.12/2013/28 (Servizio IV) Delibera ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
Delibera della
Conferenza, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, che individua la Regione Abruzzo quale
Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.
Rep.
Atti n. 8/CU del 6 febbraio 2014
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
Seduta del 6 febbraio 2014
VISTA
la legge 23 dicembre 1996, n.662, recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” e, in particolare l’articolo 2, comma 100, lettera a) che
dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale
Spa per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a
favore delle piccole e medie imprese;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all’articolo 18, comma 1,
lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 sopra indicato e che, con
delibera della Conferenza, sono individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo
limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
VISTO
l’atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n.486) con il quale si
disciplinano le procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni
interessate possono richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di
garanzia prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, allegando una dettagliata relazione tecnica;
VISTA
la nota della Regione Abruzzo che provvede a trasmettere, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, la deliberazione della Giunta regionale del 4
novembre 2013 con la quale si chiede alla Conferenza di assumere l’iniziativa
volta a limitare, nel territorio della Regione stessa, l’intervento del Fondo
di garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi
iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le
operazioni di importo fino a 100.000,00 euro, diramata in data 25 novembre
2013, prot. CSR P-4.23.2.12;
CONSIDERATO
che la Regione Abruzzo, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto
presente che la richiesta di limitazione del Fondo è estesa all’operatività per
portafogli di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
VISTI
gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 11 dicembre 2013, nel
corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e l’ANCI non hanno formulato osservazioni in
merito alla richiesta della Regione Abruzzo sopra indicata;
CONSIDERATO
che il punto è stato iscritto all’odg delle Sedute
della Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014 non si sono tenute;
VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e
gli Enti locali hanno espresso il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta della Regione Abruzzo
DELIBERA
ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, di individuare la Regione Abruzzo quale Regione sul cui
territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla
controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.