Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna
seduta del 25 marzo 2015:
VISTI
gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo
VISTO
l’accordo, rep. atti 1618/CSR, sancito in data 6 febbraio 2003 tra il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;
VISTA
la lettera in data 3 novembre 2014, con la quale il Ministero della
salute
ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 6 novembre 2014, con la quale
il predetto documento è stato diramato
alle Regioni e Province autonome;
RILEVATO che, nel corso dell’incontro tecnico
svoltosi in data 19 novembre 2014, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero
dell’ economia e delle finanze hanno formulato talune richieste emendative al testo
in esame, recepite dal Ministero della salute nella versione diramata il 3
dicembre 2014,
RILEVATO, altresì, che,
nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 27 gennaio 2015, il Ministero
della salute e la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, hanno
concordato ulteriori modifiche al testo in esame, recepite nel provvedimento
diramato il 2 febbraio 2015;
VISTE le note:
- del 6 febbraio 2015, con la quale il
Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti sul
provvedimento in parola, ha trasmesso
una nuova versione dello schema di
accordo in oggetto,
- del
23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione
salute, ha formulato ulteriori richieste emendative,
- del 27 febbraio 2015, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso la versione dello schema di accordo di cui
trattasi che recepisce le suddette ulteriori richieste emendative;
VISTA la nota in data
6 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione
salute, ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento in parola;
-
VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2015
e diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la
versione definitiva dello schema di
provvedimento in oggetto, nel quale sono state apportate ulteriori
modifiche emendative concordate con il Coordinamento interregionale in sanità;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome, nei seguenti termini:
CONSIDERATO che gli animali
domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi
terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze
scientifiche che ne dimostrano l’efficacia;
CONSIDERATO, altresì, che gli interventi assistiti
con gli animali, da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell’adozione
del presente accordo, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie
più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio
o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici
e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelate sia il
paziente/utente che gli animali;
SI CONVIENE
Art. 1
(Principi generali)
1.
Il
presente Accordo ha l’obiettivo di garantire le corrette modalità di
svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA (di seguito
denominati IAA), al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere
dell’animale impiegato, così come definite nell’Allegato, recante linee guida
nazionali (di seguito denominate linee guida), che fa parte integrante del presente
Accordo.
2.
Lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nel
proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto
del presente Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione
uomo-animale.
3.
Gli
IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e
comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA),
Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali
(AAA).
Art. 2
(Definizioni e campo
di applicazione)
1.
Ai
fini del presente Accordo, si intende per:
a.
Terapia
Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato
alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva
e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali
o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e
richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che
prevede l’impiego del cavallo;
b.
Educazione
Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di
promuovere
c.
Attività
Assistita con gli animali (AAA): intervento con finalità di tipo
ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il
miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;
d.
Equipe
multidisciplinare: gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali
sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA
lavorando in stretta collaborazione;
e.
Cani di assistenza a persone con disabilità: cani
appartenenti alla specie canis familiaris
che, in conformità al presente accordo e alle linee guida, assistono persone con
disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune
delle funzioni e dei compiti che
tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.
2.
Sono
escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le attività
sportivo-agonistiche con animali.
Art.
3
(Equipe
multidisciplinare per gli IAA)
1.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere
disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una
equipe multidisciplinare per gli IAA
Art. 4
(Formazione)
1.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere
disposizioni specifiche atte a garantire che tutte
le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in
ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai
criteri stabiliti dalle linee guida.
2.
La
formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per
gli IAA
3.
I
costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli
organizzatori privati o dei partecipanti
Art. 5
(Animali impiegati negli IAA)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a
prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
a. gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle
linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente
preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente
alle stesse;
b. le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda
ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.
Art. 6
(Cani di assistenza alle persone con disabilità)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a
prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per
non vedenti e ipovedenti
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono
l’attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento
dei cani di assistenza a persone con disabilità.
3. I cani di assistenza alle persone con disabilità
Art. 7
(Strutture)
1.
Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere
disposizioni specifiche atte a garantire che:
a. gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture,
pubbliche o private, che rispondano ai
requisiti stabiliti dalle linee guida;
b. i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a, che erogano TAA e quelle che erogano
EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle
Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa
vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;
c. le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non
riconosciute ai sensi della lettera b siano registrati
presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente;
d. l’elenco dei Centri specializzati
e. chiunque intenda avviare
iniziative o progetti di IAA all’interno della struttura di cui è
responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti
siano nell’elenco di cui alla lettera d;
f. i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di
progetti che erogano TAA e EAA trasmettano l’elenco dei progetti attivati
nell’anno, entro il 31 dicembre, alle Regioni e Province autonome e al Centro di Referenza
Nazionale per gli IAA; quest’ultimo può chiedere di acquisire ulteriore
documentazione.
Art. 8
(Relazione annuale)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a
prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che i Centri specializzati
2. Il Centro di Referenza
Nazionale per gli IAA può chiedere di
acquisire ulteriori documenti al fine dell’elaborazione dei dati e della
stesura della relazione da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale
per gli IAA e l’Istituto superiore di Sanità
Art.
9
(Oneri finanziari)
1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono
realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili dalla normativa
vigente.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare
proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal
presente Accordo.
Art. 10
(Norme transitorie e
finali)
1.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12
mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee
guida.
2.
Le
strutture che già operano nell’ambito degli IAA prima dell’entrata in vigore
del presente accordo, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida,
entro 24 mesi dalla loro emanazione.
3. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell’ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida.