Conferenza Unificata
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comununi e le Comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico"
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CONFERENZA UNIFICATA
Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore
dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico”.
Rep. Atti n.132/CU del 22 novembre
2012
Nella odierna seduta del 22 novembre 2012:
VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTO l’articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, che,
alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e
sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e
Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
VISTA la lettera in data 8 ottobre 2012, con la quale il
Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in Conferenza Unificata, il documento
indicato in oggetto;
VISTA la lettera in data 10 ottobre 2012, con la quale il
predetto documento è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di
Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi
in data 9 novembre 2012, i rappresentanti delle Regioni,
dell’ANCI e del Ministero della salute hanno concordato talune modifiche del
documento in parola;
VISTA la nota del 14 novembre
2012, diramata in pari data, con la quale il suddetto Ministero della salute ha
trasmesso la versione definitiva dello schema di provvedimento indicato in
oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel
corso della predetta riunione tecnica del 9 novembre 2012;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento
dell’Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute
con la predetta lettera del 14 novembre 2012;
ACQUISITO nel corso dell’odierna
seduta l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini;
Visti:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 che promuove l’autonomia
e la realizzazione dell’integrazione sociale delle
persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed assicura i
loro servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata all’inserimento ed all’integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro;
-
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 con
la quale si è proceduto alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001, recante
Tenuto conto:
- che il Tavolo nazionale sull’autismo, istituito presso il
Ministero della salute, composto da rappresentanti
delle Associazioni maggiormente rappresentative nel territorio nazionale, da
esperti, Tecnici delle Regioni, dell’Istituto superiore di sanità, delle
società scientifiche e delle associazioni professionali della riabilitazione,
ha condotto i propri lavori dal mese di maggio del 2007 al mese di gennaio 2008
ed ha approvato in data 30 aprile 2008
una relazione finale sulle problematiche dell’autismo;
- altresì della Linea guida sul trattamento dei disturbi
dello spettro autistico nei bambini e negli
adolescenti,” n. 21 dell’anno 2011, elaborata
dall’Istituto superiore di sanità nell’ambito del progetto strategico di
ricerca finalizzata del Ministero della salute “La salute mentale nel bambino e
nell’adolescente – Unità operativa approccio epidemiologico ai disturbi dello
spettro autistico”;
Considerato che:
- l’autismo è un disturbo cronico dello sviluppo del sistema
nervoso centrale ad esordio precoce che determina una disabilità
complessa che coinvolge l’ambito sociale, comunicativo e comportamentale;
- l’orientamento internazionale raccomanda:
a. la diagnosi tempestiva, nonché la
presa in carico globale dei soggetti autistici, che
si sviluppi per tutto l’arco della vita;
b. la rete integrata di servizi
sanitari, socio-sanitari ed educativi;
c. l’approccio multiprofessionale e interdisciplinare;
d. l’intervento abilitativo
tempestivo, intensivo, strutturato e individualizzato;
- sul territorio nazionale si riscontra una difformità di
risposta ai bisogni dei bambini e degli adulti con autismo, nonché
delle loro famiglie.
SI CONVIENE
1. sul documento “Linee di indirizzo
per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello
sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”, Allegato sub A), parte integrante del presente
atto;
2. alle attività previste dal presente accordo si provvede nei limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE