Conferenza Stato Regioni
Parere sul disegno di legge recante “Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori”. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 102/CSR dell’8 luglio 2010
Nella odierna seduta dell’8 luglio 2010:
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281;
VISTO il disegno di legge in oggetto, pervenuto con nota in
data 22 febbraio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato
preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 2010;
VISTA la lettera in data in data 23 febbraio 2010 con la
quale il disegno di legge di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e
Province autonome;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il
3 marzo 2010 per l’esame del disegno di legge indicato in oggetto i
rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno fatto riserva di
condurre ulteriori approfondimenti al riguardo e di inviare, in esito ai
medesimi, un documento concernente il proprio avviso tecnico sul provvedimento
in parola;
VISTA la lettera in data 10 maggio 2010 con la quale il
Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha inviato un documento di
osservazioni delle Regioni al disegno di legge in parola;
CONSIDERATO che, nel corso degli incontri tecnici svoltisi
il 18 e il 20 maggio 2010, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome
hanno formulato le seguenti proposte di modifica del disegno di legge in
oggetto:
A) Richieste emendative ritenute accoglibili
in sede di riunione tecnica
ARTICOLO 1 - (Registri degli impianti protesici mammari)
Aggiungere
dopo il comma 1 il seguente comma “1bis. I predetti Registri si
inquadrano nel
campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e
medicina plastica ed estetica.”
Sostituire le lettere a), b) e c) del comma 2 come segue:
“a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto ad impianto, al fine di
prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinica-assistenziale degli
eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza;
b)
monitoraggio epidemiologico ai fini di studio e ricerca scientifica in campo
clinico e biomedico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell’assistenza sanitaria.”
Aggiungere
dopo il comma 3 il seguente comma “3bis. I Registri regionali
raccolgono i dati e trattano l’informazione in modo da perseguire gli obiettivi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2; il Registro nazionale raccoglie i dati
e tratta l’informazione per perseguire le finalità di cui alla lettera b) del
comma
Modificare il comma 5 come segue:
“Accedono ai Registri regionali per l’inserimento e la consultazione dei dati
individuali e nominativi, per le finalità di cui al comma 2, lettera a), i
medici e gli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto
sottoposto all’impianto, al momento dell’impianto stesso e nell’eventualità di
effetti indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del
Registro regionale.
Il trattamento dei dati raccolti nel Registro nazionale e nei Registri
regionali per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è consentito,
rispettivamente, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome
nei limiti delle competenze loro attribuite dalla legge, senza l’utilizzo dei
dati identificativi dei soggetti, secondo livelli di accesso, modalità e
logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, definiti con il regolamento
di cui al comma 6. L’accesso ai dati dei Registri di cui al comma 1 per le
finalità di ricerca scientifica in campo clinico e biomedico, è altresì
consentito agli interessati che ne facciano richiesta nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione di dati personali e delle misure e
regole stabilite con il regolamento di cui al comma
Sostituire al comma 6 le parole “dal Ministro della salute,
sentita
Sostituire la lett. a) del comma 6 come segue “i tempi e le
modalità di raccolta dei dati nel Registro nazionale, istituito presso
Modificare la lett. c) del comma 6 come segue “i soggetti
che possono aver accesso ai dati del registro nazionale e dei Registri
regionali ed al loro diverso livello di aggregazione;”
Aggiungere dopo la lett. c) del
comma 6 la lett. “c1)
le modalità di trasmissione tra i Registri regionali dei dati raccolti fuori
dalla Regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;”
ARTICOLO
3 - (Modalità di custodia e di accesso ai registri)
Modificare il comma 1 come segue “I Registri regionali sono
custoditi presso le unità organizzative delle Regioni e Province autonome
competenti come individuate da provvedimenti regionali e provinciali.”
Modificare il comma 3 come segue “Ciascuna struttura
sanitaria di cui al comma 2 predispone per ogni impianto protesico un foglio
illustrativo, contenente informazioni dettagliate
circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata prevista
dell’impianto, gli effetti collaterali dell’intervento e la presenza di
eventuali controindicazioni, fermo restando il dovere del medico di raccogliere
il consenso informato del paziente.
Le Regioni verificano la coerenza tra le informazioni
contenute nei fogli illustrativi e lo stato attuale delle conoscenze ottenute
dal repertorio nazionale dei dispositivi medici e dalle evidenze della
letteratura scientifica.”
B) Richieste emendative per le quali i rappresentati delle
Amministrazioni centrali interessate hanno fatto riserva di valutarne l’accoglibilità.
ARTICOLO
3 - (Modalità di custodia e di accesso ai registri)
Modificare il comma 2 come segue: “I
dati individuali e i nominativi oggetto di trattamento sono comunicati ai
Registri regionali dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, operanti nelle
strutture sanitarie pubbliche e private ove vengono effettuati interventi di
plastica mammaria o dove sono eseguite le complicanze a distanza o gli effetti
non desiderati, mediante l’attribuzione di un codice identificativo univoco del
soggetto sottoposto all’impianto che non consenta l’identificazione diretta
dell’interessato.
Qualora per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello
di protesi impiantata occorra risalire all’identificazione dell’interessato, la
decodificazione dei predetti dati avverrà con le modalità definite nel
regolamento di cui all’art. 1, comma 6, nel rispetto delle
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo al
titolare del Registro la rintracciabilità dei dati medesimi.”
C) Richieste emendative ritenute
non accoglibili in sede di riunione tecnica
ARTICOLO 4 - (Disposizioni finanziarie)
Modificare l’articolo 4 come segue
“1. Dalle
disposizioni alla presente legge si rileva onere a carico della finanza
pubblica consistente in 3.500.000 euro per attivazione ed 1.500.000 euro per
manutenzione.”
CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del
giorno delle seduta di questa Conferenza del 27 maggio
2010 e che la stessa non ha avuto luogo;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso
parere favorevole sul disegno di legge in parola subordinato all’accoglimento
di tutte le richieste emendative formulate nel corso dei predetti incontri
tecnici e riportate nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte
integrante del presente atto;
CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza, in
assenza del Ministro della salute, ha proposto di acquisire, nelle more delle
necessarie verifiche da parte delle Amministrazioni centrali interessate, il
parere delle Regioni e Province autonome come sopra formulato, salvo a
procedere, in esito a dette verifiche, ad un nuovo esame del disegno di legge
in oggetto;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, sul
disegno di legge recante istituzione del registro nazionale e dei registri regionali
degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché
divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto