Conferenza Stato Regioni


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini – Normativa e prassi”. (SALUTE
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


 

Rep. Atti n. 81/CSR del 4 aprile 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 4 aprile 2012:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 1158 del 22 febbraio 2001 recante Accordo Quadro relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 2271 del 23 marzo 2005, recante Intesa in attuazione dell’ articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

 

VISTA  la lettera in data 29 febbraio 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 2 marzo 2012 con la quale  il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che il Ministero della salute, con la predetta nota, ha rappresentato di aver acquisito il parere tecnico dell’Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) espresso con deliberazione n. 101/2009 nell’Adunanza del 3 dicembre 2009;

 

CONSIDERATO  che il predetto Ministero ha fatto anche presente di aver acquisito il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 26 novembre 2009;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’ incontro tecnico svoltosi in data 21 marzo 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sul documento recante :”Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini, normativa e prassi”;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini - Normativa e prassi”, Allegato sub A, parte integrante del presente atto,  nei termini di seguito riportati:

 

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. Le linee guida costituiscono :

-gli indirizzi  di riferimento, a livello nazionale, sull’intero ciclo di vita e sulle varie fasi, in cui il processo di dematerializzazione della documentazione sanitaria in diagnostica per immagini si articola, secondo diverse prospettive di analisi: clinica, organizzativa e medico-legale;

-gli elementi chiave per uno sviluppo armonico e coerente dei processi e delle soluzioni a supporto della dematerializzazione, la cui messa in atto può contribuire, da un lato, a massimizzare il livello di affidabilità e di sicurezza per quanto attiene la produzione e gestione della documentazione sanitaria in formato digitale e, dall’altro, a supportare fattivamente l’interscambio informativo, l’interoperabilità e l’integrazione funzionale tra i diversi soggetti preposti alla cura dei cittadini.

 

 

Articolo 2

(Obiettivi)

 

1. Il documento ha l'obiettivo di fornire ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari, ai Direttori/Responsabili dei Sistemi Informativi e dei Dipartimenti e Unità Operative di Diagnostica per Immagini, Radiologia, Medicina Nucleare, le linee guida per poter gestire la documentazione clinica testuale e iconografica, ottenuta direttamente in formato digitale, nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione clinica di diagnostica per immagini, di firma dei documenti, di consolidamento, conservazione ed esibizione dei documenti.

2. In considerazione del fatto che, allo stato, diverse Regioni hanno avviato iniziative finalizzate alla dematerializzazione della documentazione sanitaria in diagnostica per immagini, con le presenti linee guida si raggiungono gli obiettivi di salvaguardare gli investimenti in atto e, al contempo, ottimizzare gli sforzi progettuali in chiave prospettica.

3. Le linee guida, inoltre, offrono un compendio dettagliato delle regole tecniche e degli standard in atto per la predisposizione, conservazione e fruizione della documentazione sanitaria in diagnostica per immagini in formato digitale.

 

 

Articolo 3

(Destinatari)

 

1. I destinatari delle linee guida di cui all’unito documento sono le strutture sanitarie pubbliche e private, come dispone il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che, all'articolo 2, comma 3, dispone : “Le disposizioni di cui al Capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del Capo III, nonché al Capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”.

 

 

Articolo 4

(Contenuti)

 

1.Le linee guida prescrivono direttive pratiche e di fattibilità per realizzare la completa dematerializzazione dei referti e delle immagini prodotti nelle Unità Operative di Diagnostica per Immagini.

2. Il documento di linee guida non tratta, pertanto, la dematerializzazione di:

     documenti di archivi analogici e digitali pre-esistenti sia testuali che iconografici;

     consenso informato dei pazienti relativamente ad atti medici.

3. In considerazione delle evoluzioni tecnologiche e normative in materia, il presente documento di linee guida sarà aggiornato periodicamente.

 

 

Articolo 5

(Recepimento delle linee guida)

 

1.Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida, che saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato  permanente per  la  verifica  dei  Livelli  essenziali  di  assistenza,  di   cui all’articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23  marzo  2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali.

 

 

                               IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      Dott.Piero Gnudi